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Ordinanza — n. 22276/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on late evidence admissibility and absorbs conditional incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22276/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's decision to admit late documentary evidence. The appellant argued that the lower court erred in allowing proof of contract registration after preclusive deadlines expired. The court held that the appellate court correctly applied rules on evidence admissibility and that the concept of remitting terms does not apply to introducing new facts or proving their verification. Consequently, the main appeal was dismissed, and the conditional incidental appeal was absorbed due to the lack of current interest.

Regesto Legislator

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Art. 115, comma 1; Art. 183, comma 6; Art. 153, comma 2; Art. 294, comma 2 c.p.c.: The admissibility of evidence introduced after preclusive deadlines is governed by specific procedural rules, and the institution of remitting terms cannot be applied to the introduction of new facts or the proof of their verification.

Parole chiave

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admissibility of late evidence preclusive deadlines remission of terms conditional incidental appeal absorption of incidental appeal contratto di registrazione obbligo di registrazione registro dei patti di riserva della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 115, primo comma, c.p.c.
Art. 183, comma 6, c.p.c.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Art. 294, secondo comma, c.p.c.
Art. 380-bis.1c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
art. 447-bis c.p
art. 641 c.p
22 del controricorso), di modo che, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c., si doveva guardare non già alla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, bensì a quella del successivo deposito in cancelleria (si veda, da ultimo,Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 5456/2009
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentalesvolto dalla controricorrente, dovendosi applicare l’insegnamento di Cass., SU, n. 5456/2009 (successivamente ribadito da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 23318/2009
5456/2009 (successivamente ribadito da Cass., SU, n. 23318/2009; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 7381/2013
23318/2009; Cass., SU, n. 7381/2013; Cass., n.
Cass., n. 4619/2015
7381/2013; Cass., n. 4619/2015; Cass., n.
Cass., n. 6138/2018
4619/2015; Cass., n. 6138/2018; Cass., n.
Cass., n. 25694/2024
Cass., ord. n. 8208 del 2025
Sez. un., n. 927/2022
641 c.p.c., si doveva guardare non già alla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, bensì a quella del successivo deposito in cancelleria (si veda, da ultimo,Cass., Sez. un., n. 927/2022 ), nella specie intervenuto dopo lo spirare del suddetto termine.
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Testo completo

/05/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1975/2021 R.G. proposto da TILATTI ANNA MARIA, digitalmente domiciliat a ex lege , rappresentata e difes a dagli avvocati ORESTI MATTEO (RSTMTT64L20F205E) e ARCHIMI LEONARDO (RCHLRD62S07E783B) per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro TEBICO SRL, digitalmente domiciliata ex lege, rappresentata e difesa dagli avv. COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F), DE TOMA AMEDEO (DTMMDA66C11D962V), VENTURA ALESSANDRO (VNTLSN74C10L483G) e BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B) per procura speciale allegata al controricorso; -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza d ella Corte d ' appello di Trieste n. 243/2020 , depositata il 4/6/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2025dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. FATTI DI CAUSA Annamaria Tilatti, titolare di una farmaciain Bertiolo (Ud) , propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare alla Tebico s.r.l. la somma di € 36.000,00, a titolo di canoni di un contratto di comodato precario immobiliare (stipulato il 28/11/2011) relativo all’immobile in cui esercitava la propria attività. Il Tribunale di Udine dichiarò la nullità del contratto in questione, per violazione dell’obbligo di registrazione di cui all’art. 1, comma 346, l. n. 311/2004, ritenendo inammissibile la produzione documentale funzionale alla dimostrazione del relativo assolvimento , siccome intervenuta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie (precisamente, tre giorni prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni).

La Corte d’appello di Trieste riformò la decisione di primo grado, opinando che la prova dell’intervenuta registrazione fosse acquisibile, concernendo un fatto verificatosi dopo le preclusioni suddette (la registrazione era avvenuta, infatti, il 3/5/2018). Affermarono, altresì, i giudici di secondo grado che “era comunque esperibile la remissione in termini, peraltro implicitamente richiesta dall’appellante con la produzione per via telematica prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni” (pagg. 14 e s. della sentenza impugnata).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Annamaria Tilatti. La società Tebico s.r.l. ha resistito con cont r oricorso, contenente ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, Annamaria Tilatti deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 183, comma 6 (ratione temporis vigente), 153, comma 2, e 294, secondo comma, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile la produzione documentale volta a comprovare l’avvenuta registrazione del contratto di comodato nonostante l’avvenuta maturazione delle preclusioni istruttorie, e per aver sussunto la fattispecie nell’istituto della rimessione in termini, “nonostante la Tebico fosse incorsa nelle decadenze istruttorie per causa ad essa non imputabile”(pag. 8 del ricorso).

2. Con il ricorso incidentale condizionato, Tebico s.r.l. censura la statuizione con la quale la Corte d’appello di Trieste, premessa la qualificazione del rapporto de quo alla stregua di “contratto precario immobiliare oneroso”, aveva escluso la riconducibilità dello stesso al campo di applicazione dell’art. 447-bis c.p.c., con conseguente ritenuta tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo. A dire della ricorrente incidentale, il contratto andava qualificato, invece, come locazione o “in altri termini che giustificassero l’applicazione del rito locatizio” (pag. 22 del controricorso), di modo che, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c., si doveva guardare non già alla data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione, bensì a quella del successivo deposito in cancelleria (si veda, da ultimo,Cass., Sez. un., n. 927/2022 ), nella specie intervenuto dopo lo spirare del suddetto termine.

3. L’unico motivo di ricorso - naturalmente se inteso per quello che prospetta - è privo di fondamento, giacché la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha ammesso –contro il diverso avviso del primo giudice - la deduzione di un fatto nuovo, cioè la registrazione, e della sua documentazione, appare corretta, atteso che le preclusioni non possono interessare i fatti sopravvenuti. Erroneamente il primo giudice ebbe a negare la detta produzione adducendo che erano maturate le preclusioni. D’altro canto, il problema del significato nel processo del fatto nuovo introdotto e documentato oltre le preclusioni già maturate, allorquando –come nella specie – si tratti di un fatto compiuto , cioè posto in essere, naturalmente per quanto legittimamente consentito dall’Ordinamento, dalla parte,è problema “successivo”.

Esso, infatti, inerisce alla valutazione della sua rilevanza sull’oggetto del contendere e ciò a maggior ragione se il compimento del fatto non è vietato dalla legge o – come nel caso de lla registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 3011 del 2004 –è consentito dalla legge. L’allegazione della registrazione sopravvenuta e la sua documentazione tramite la relativa produzione sono state dunque ammesse dalla corte territoriale correttamente per tali ragioni. L’ulteriore motivazione che quella corte ha enunciato sulla rimessione in termini è superflua, ancorché intrinsecamente scorretta, atteso che si rimette in termini rispetto a qualcosa che si doveva e poteva compiere e non si è compiuto per una ragione impediente.La logica stessa della rimessione in termini si pone al di fuori di quella della introduzione nel processo del fatto nuovo e della prova della sua verificazione.

Mette conto di rilevare – per mera completezza – che con il motivo di ricorso parte ricorrente non ha prospettato alcun a critica sulla ritenuta rilevanza del fatto sopravvenuto nel senso della idoneità della tardiva registrazione ad escludere le conseguenze della nullità per il passato. Non ha, cioè sostenuto che la tardiva registrazione non sarebbe stata idonea a legittimare la debenza dei canoni ingiunti, in quanto risalenti al pregresso.Una simile questione non è dunque possibile esaminare, non consentendolo neppure il principio di diritto recentemente ribadito da questa Corte con l’ordinanza n. 8208 del 2025.

4. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentalesvolto dalla controricorrente, dovendosi applicare l’insegnamento di Cass., SU, n. 5456/2009 (successivamente ribadito da Cass., SU, n. 23318/2009; Cass., SU, n. 7381/2013; Cass., n. 4619/2015; Cass., n. 6138/2018; Cass., n. 25694/2024, tutte massimate), alla cui stregua “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale”.Nel caso di specie, la Corte d’appello di Trieste si era pronunciata sulla questione investita dal motivo di ricorso incidentale, di modo che il mancato accoglimento del ricorso principale fa venir meno l’interessedel ricorrente incidentale.

5. In definitiva, il ricorso principale è rigettato e l’incidentale dichiarato assorbito. Ne conseguela condanna della parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso principale ; dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano in € 2.100,00 per compensi professionali ed € 200, per esborsi, oltre ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rela