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Ordinanza — n. 22239/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22239/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22239/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18951/2024 R.G., proposto da Massimo Contini; rappresentat o e difes o dall’Avv. Renato Giannelli , in virtù di procura su foglio separato materialmente unito al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a.,Anita Marconcini; -intimate- per la cassazione dell’ordinanza n. 532/2024 del TRIBUNALE DI MILANO in sede di rinvio,emessa il 24 gennaio 2024; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025dal Consigliere Paolo S paziani .

Regesto Legislator

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art. 149 disp. att. cod. proc. civ, art. 392 cod. proc. civ, art. 149 c.p, art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22239/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Renato Giannelli , in virtù di procura su foglio separato materialmente unito al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a.,Anita Marconcini; -intimate- per la cassazione dell’ordinanza n. 532/2024 del TRIBUNALE DI MILANO in sede di rinvio,emessa il 24 gennaio 2024; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025dal Consigliere Paolo S paziani .

Parole chiave

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termini processuali sospensione del procedimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo esaurimento delle istanze estinzione delle prestazioni assicurative inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 149 disp. att. cod. proc. civ
in relazione all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.”), il ricorrente deduce che il Tribunale meneghino – nel ritenere violato, nella fattispecie, il termine di cui all’art.
art. 392 cod. proc. civ
civ.”), il ricorrente deduce che il Tribunale meneghino – nel ritenere violato, nella fattispecie, il termine di cui all’art. 392 cod.
art. 149 c.p
447 del 2002 e di seguito trasfusonella modifica dello stesso art. 149 c.p.c.»; non hanno risposto gli intimati Axa Assicurazioni s.p.a.
art. 369 cod. proc. civ
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18951/2024 R.G., proposto da Massimo Contini; rappresentat o e difes o dall’Avv. Renato Giannelli , in virtù di procura su foglio separato materialmente unito al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a.,Anita Marconcini; -intimate- per la cassazione dell’ordinanza n. 532/2024 del TRIBUNALE DI MILANO in sede di rinvio,emessa il 24 gennaio 2024; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025dal Consigliere Paolo S paziani .

Rilevato che: Paolo Spaziani est. Massimo Contini ricorre con un unico mo tivo avverso l’ordinanza n.532/2024 con cui il Tribunale di Milano hadichiarato l’estinzione del processo e ordinato la cancellazione dal ruolo della causa da lui riassunta con atto di citazione spedito perla notifica in data 15 maggio 2023 e consegnatoalle altre parti destinatarie (Axa Assicurazioni s.p.a. e Anita Marconcini) in data 19 maggio 2023, a seguito di rinvio operato dalla Corte di cassazione con ordinanza 17 febbraio 2023, n.5125; con il motivo di censura (“violazione e falsa applicazione dell’art.393 cod. proc. civ. in relazione all’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.”), il ricorrente deduce che il Tribunale meneghino – nel ritenere violato, nella fattispecie, il termine di cui all’art. 392 cod. proc. civ., per essere trascorsi più di tre mesi dal deposito dell’ordinanza della Corte di cassazione alla notifica della citazione in riassunzione –si «porrebbe in apertadissonanza con il principio della c.d. scissione degli effetti del la notificazione, codificato dapprima dalla pron uncia della C orte costituzionale con sentenza n. 447 del 2002 e di seguito trasfusonella modifica dello stesso art. 149 c.p.c.»; non hanno risposto gli intimati Axa Assicurazioni s.p.a. e Anita Marconcini; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: la censura proposta non può essere scrutinata nel merito , dovendosidichiarare l’improcedibilità del ricorso; Paolo Spaziani est. a norma dell’art.369, secondocomma, n.2),cod. proc. civ., insieme con il ricorso deve essere depositata, tra gli altri atti, a pena di improcedibilità, la copiaautentica della decisione impugnata; dall’esame degli atti l’ordinanzaimpugnata – ovverosia l’ordinanza n.532/2024, emessa dal Tribunale in data 24 gennaio 2024, con cui sarebbe stata dichiarata l’estinzione del processo e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo – non risulta depositata dal ricorrente; ne discende l’improcedibilità del ricorso; non rileva in senso contrario che la decisione impugnata possa essere rinvenuta tra gli atti del processo di merito; l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. (disposta dall’art.3, comma 27, lett. e), n.2), del d.lgs. n.149 del 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2023)se, per un verso, postula la trasmissione officiosa di tali atti al giudice di legittimità in seguito alla proposizione del ricorso per cassazione, non incide tuttavia sulla perdurante vigenza del secondo comma del medesimo articolo e sulla susseguente persistenza degli oneri previsti a carico del ricorrente a pena di improcedibilità; va del resto rammentato che la coerenza di tali oneri processuali con il principio sovraordinato che riconosce il diritto di accesso ad un Tribunale(art. 6 Convenzione EDU) è stata affermata dalla Corte EDU (sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, Patricolo e altri c.

Italia), con specificoriguardo all’onere di depositare la relata di notifica delprovvedimento impugnat o , sicché a maggior ragione il ricorso va ritenuto improcedibile allorché la violazione concerna, segnatamente, l’onere di depositare proprio tale provvedimento , che costituisce l’oggetto stesso dell’invocata cassazione; Paolo Spaziani est. non vi è luogo a provvederesulle s pese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodelle parti intimate ; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.

Per Questi Motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.