Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22237/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper review of evidence and non-compliant argumentation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22237/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Lo Muzio inadmissible, dismissing his request to overturn the lower court's finding of price simulation. The court ruled that the appellant's arguments constituted an impermissible re-examination of evidence, which is reserved for the trial judge, and that his claims regarding procedural violations did not align with established criteria for cassation. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the proceedings to the opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts; appeals must strictly adhere to specific grounds of violation and cannot challenge the trial judge's factual findings or procedural assessments absent significant motivational defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
price simulation cassation inadmissibility re-examination of evidence procedural violation grounds trial judge authority vendita sopra campione negozio giuridico immobiliare prezzo d'acquisto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 175 and Art. 127 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, first paragraph, number 5 of the Code of Civil Procedure
Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm.
Art. 132, second paragraph, number 4 of the Code of Civil Procedure
civ., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata in violazione dell’art. 132, secondo comma, num.
Art. 96 of the Code of Civil Procedure
Non si ravvisano in capo alla ricorrente i presupposti di ordine soggettivo integranti responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod.
Art. 13, paragraph 1, quater of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n.
art. 116 cod. proc. civ
- omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione per aver la Corte d’Appello mal esercitato il proprio prudente apprezzamento in relazione alla valutazione delle prove ex art. 116 cod. proc. civ..
art. 115 cod. proc. civ
con il sostenere - riproducendo passaggio motivazionale della sentenza di prime cure – la inapplicabilità alla lite in parola, in ragione dell’epoca di insorgenza della stessa (anno 2006), del principio di non contestazione come sancito dall’art. 115 cod.
art. 2729 cod. civ
art. 96 cod. proc. civ
Non si ravvisano in capo alla ricorrente i presupposti di ordine soggettivo integranti responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.: vapertanto respinta l’istanza di condanna avanzata a tale titolo da parte controricorrente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054
Raffaele Rossi punto elaborati dalla giurisprudenza di nomofilachia (basti qui il richiamo a Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19237/2021R.G. proposto da LO MUZIO LORENZO, rappresentat o e difes o dall’Avv. Mario Montagnano –ricorrente – contro BARONE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Di Cicco –controricorrente – avverso la sentenza n. 722/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI , depositata il giorno 13 aprile2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Antonio Barone, nella qualità di proprietario e coltivatore diretto di fondi in Manfredonia, esercitò azione di riscatto avente ad oggetto l’atto di compravendita (rogato il giorno 13 dicembre 2005 per notar RETRATTO AGRARIO r.g. n. 19237/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Trombetta) relativo al fondo, confinante con quello attoreo, sito nel medesimo Comune, alienato da Michelangelo Torraco a Giuseppe Lo Muzio, proponendo altresì nei confronti di entrambi azione di simulazione del prezzo della vendita.

2. In prime cure, nella attiva resistenza dei convenuti, le domande vennero rigettate dall’adito Tribunale di Foggia.

3. Accogliendo l’appello spiegato dall’originario attore, la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato parzialmente simulato il prezzo della compravendita(expresse ravvisando sulla d omanda di simulazione la legittimazione passiva anche del venditore Michelangelo Torraco) e ha dichiarato trasferiti in favore di Antonio Barone i fondi oggetto della vendita, ordinando a quest’ultimo il pagamento della somma di euro 294.527 in favore di Lorenzo Lo Muzio.

3. Ricorreper cassazione Lorenzo Lo Muzio, articolando tre motivi. Resiste, con controricorso, AntonioBarone. Entrambe le parti depositano memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I n via preliminare, non assume rilievo l’omessa notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio a Michelangelo Torraco, litisconsorte in grado di appello, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella r.g. n. 19237/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi didefinizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).

2. Il primo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ.: «violazione e falsa applicazione dell’art. 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell’art. 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817 in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. - omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione per aver la Corte d’Appello mal esercitato il proprio prudente apprezzamento in relazione alla valutazione delle prove ex art. 116 cod. proc. civ.. Il tutto in ordine al requisito della mancata vendita di fondi rustici nell’ultimo biennio». Il motivo è inammissibile. 2.1. Dopo la trascrizione (dall’ultimo capoverso di pag. 11 alle prime tre righe di pag.

14) di parte della motivazione della sentenza gravata e l’evocazione di princìpi giuridici e massime giurisprudenziali inerenti l’azione di riscatto, la critica alla decisione inizia (alla metà di pag.

16) con il sostenere – in modo peraltro eccentrico rispetto alla intestazionedel motivo, ove non vi è evocazione del principio di non contestazione –che a torto la Corte barese avrebbe affermato che le r.g. n. 19237/2021 Cons. est. Raffaele Rossi parti in origine convenute (tra cui l’odierno ricorrente) non avevano contestato il presupposto della mancata vendita di fondi nel biennio. L’assunto – a tacer e della sua possibile riconducibilità ad errore revocatorio exart. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. – viene svolto con il richiamo (genericamente formulato) agli «scritti difensivi delle parti convenute» ed alla «seconda memoria autorizzata ex art.183 cod. proc. civ. del giudizio di primo grado» dell’attore. Si prosegue poi (dalla metà della pag.

17) con il sostenere - riproducendo passaggio motivazionale della sentenza di prime cure – la inapplicabilità alla lite in parola, in ragione dell’epoca di insorgenza della stessa (anno 2006), del principio di non contestazione come sancito dall’art. 115 cod. proc. proc. nella formulazione novellata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. 2.1.1. La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata. L’argomentazione relativa alla non ravvisabilità nella vicenda di una fattispecie di non contestazione è infatti sviluppata senza un’adeguata (o quantomeno sufficiente, cioè nei passaggi essenziali e d’interesse) rappresentazione del contenuto degli atti difensivi soltanto richiamati: e in tal guisa si ravvisa inosservanza del requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ..

Ed invero, per costante indirizzo di nomofilachia, in tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo della sussistenza o meno di condotte processuali di non contestazione, il ricorso, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi asseritecome non contestate, sia, specificamente,contenere la trascrizione del contenuto degli scritti difensivi in thesi concretanti la non contestazione, onde consentire alla Corte di legittimità di valutare la i presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (sul punto, ex aliis, r.g. n. 19237/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass. 04/04/2022, n. 10761; Cass.22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655). Ad ogni buon conto, a giustificare l’infondatezza dell’argomento del ricorrente basti osservare come, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 cod. proc. civ., il convenuto era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali dovevanoritenersi ammessi, senza necessità di prova, in caso di una contestazione non chiara né specifica (cfr.

Cass. 26/11/2020, n. 26908; Cass.27/02/2020, n. 5429; Cass. 06/10/2015 , n. 19896). 2.2. Il motivo continua (dalla pag.

18) con la critica al valore attribuito dal giudice territoriale alle deposizioni testimoniali ed ai documenti prodotti dall’attore, elementi, ad avviso del ricorrente, inidonei ad integrare presunzioni gravi, precise e concordati in ordine alla mancata vendita di fondi nel biennio precedente. 2.2.1. Anche questa doglianza è inammissibile. La prova del requisito della mancata vendita di fondi nel biennio anteriore è stata ravvisata dalla Corte territoriale sulla scorta di un apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, di differente natura (le certificazioni della Conservatoria dei Registri Immobiliari, la prova per testimoni, le richieste di contributi AGEA, le dichiarazioni I.N.P.S.), esaminati nelle reciproche interazioni e, in questa congiunta osservazione, reputati, per coerenza, logicità e concordanza, muniti dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ..

A fronte di ciò, la doglianza dell’impugnante attinge criticamente la vis presuntiva soltanto di alcuni di tali fatti, ma in una considerazione singolare ed atomistica degli stessi, cioè a dire senza coglierne le sinergiche interferenze tra di loro sussistenti; si concreta nella mera prospettazione di conseguenze probabilistiche differenti quelle r.g. n. 19237/2021 Cons. est. Raffaele Rossi applicate dalla sentenza e si risolve, al fondo, nel sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti. Ma, come è noto, è compito esclusivo e tipico del giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, stim are la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (per gli illustrati princìpiin tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass.21/03/2022, n. 9054;

Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, in motivazione espressa, sebbene non massimata, paragrafi 4 e ss.; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101). 2.3. Inconferente, da ultimo, il richiamo all’art. 116 cod. proc. civ.. La violazione di tale norma giustifica l’impugnazione di legittimità allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui addeCass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892). Fattispecie in tutta evidenza estraneealla doglianza in scrutinio. 3.Il secondo motivo, con riferimento all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5, cod. proc. civ., lamenta: «violazione e falsa applicazione degli artt. 8, primo comma, e 31 della legge n. 590 del 1965 e dell’art. 7della legge 817 del 1971 in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. - omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione per aver la Corte d’Appello mal esercitato il proprio prudente apprezzamento in r.g. n. 19237/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi relazione alla valutazione delle prove exart. 116 cod. proc. civ..Il tutto in ordine al requisito della forza lavoro adeguata». 3.1. Pure questo motivo è inammissibile, per ragioni omologhe a quelle già illustrate supra, da intendersi qui ribadite. Anche la sussistenza del requisito della forza lavoro adeguata è stata dal giudice territoriale affermata in virtù di una prova per presunzioni, cioè a dire ascrivendo valenza indiziaria - nel contesto di un apprezzamento complessivo, unitario e convergente- ad una serie di circostanze fattuali (la disponibilità di mezzi meccanici e di attrezzi agricoli, l’ausilio di collaboratori, le colture esercitate) emergenti dal compendio probatorio acquisito.

E, ancora una volta, la critica del ricorrente si risolve (e, ad un tempo, si esaurisce) nel negare la capacità indiziante dei vari fatti uti singulatim concepiti, in buona sostanza rivolgendo a questa Corte una inammissibile istanza di revisione delle risultanze istruttorie (da ultimo, sull’argomento, Cass. 23/04/2024, n. 10927). Non pertinente, per quanto detto sub § 2.3., il richiamo all’art. 116 del codice di rito.

4. Il terzo motivo,riferito all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., prospetta «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione per avere la Corte di Appello mal esercitato il proprio prudente apprezzamento in relazione alla valutazione delle prove ex art. 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata in violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Il tutto in ordine alla prova dell’accordo simulatorio». A parere dell’impugnante, il giudice di seconde cure «illogicamente desumeva la relativa simulazione del prezzo dalle sole risultanze della c.t.u. aderendo, tuttavia, alla stessa senza alcuna motivazione », relazione peritale basata su una indagine incompleta e recante una non corretta stima del valore del fondo; altresì errata, nella prospettazione r.g. n. 19237/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi del ricorrente, è l’affermazione della sentenza gravata secondo cui «dalle allegazioni in atti non possono desumersi riscontri sull’effettivo pagamento del prezzo così come indicato nell’atto di vendita». 4.1. Il motivo è inammissibile. Puntualizzato che l’adesione del giudice di merito alle conclusioni dell’ausiliario officioso non esige specifica motivazione, potendo ben esaurirsi quest’ultima con l’indicazione della fonte del convincimento (ex multis, Cass.,06/06/2024, n. 15804; Cass. 16/11/2022 , n. 33742; Cass. 02/02/2015, n. 1815), le argomentazioni del ricorrente circa la supposta fallacia dell’elaborato peritale si appalesano assai generiche, oltremodo nemmeno facendo richiamo a osservazioni o allegazioni in senso contrario formulate da consulenti tecnici di parte.

Peraltro, pure sulla simulazione del prezzo della compravendita, lo schema dell’argomentazione della Corte barese ha carattere presuntivo ed indiziario: inferisce infatti la simulazione dalla coordinata ed unitaria considerazione della manifesta sproporzione tra valore dei fondi (desunta dalla stima praticata dal c.t.u.) e prezzo di vendita dichiarato e dalla mancanza di provadell’effettivo pagamento del prezzo indicato in contratto, circostanza, quest’ultima, oggetto di accertamento in base ad analitico vaglio delle risultanze documentali in atti.

Sicché la –pur diffusa - dissertazione condotta sul punto in ricorso rappresenta nuovamente un’inammissibile istanza di riesame delle prove, compito riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non negli angusti confini delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Per contro, la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., prospettata dal ricorrente risulta articolata sulla base di elementi tratti aliunde ( in specie, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione, sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul r.g. n. 19237/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi punto elaborati dalla giurisprudenza di nomofilachia (basti qui il richiamo a Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054).

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

6. In ossequio al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità – liquidate secondo tariffa, come in dispositivo – in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore di questa, per dichiarazione di anticipo resa.

7. Non si ravvisano in capo alla ricorrente i presupposti di ordine soggettivo integranti responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.: vapertanto respinta l’istanza di condanna avanzata a tale titolo da parte controricorrente.

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente, Lorenzo Lo Muzio, alla refusione in favore di parte controricorrente, Antonio Barone, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro8.000 (ottomila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione al difensore, Avv.

Vincenzo Di Cicco, per dichiarazione di anticipo resa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento r.g. n. 19237/2021 Cons. est. Raffaele Rossi al competente ufficio di