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Ordinanza — n. 22187/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit; counterparty successfully requested role inscription to declare appeal inadmissible under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22187/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the petition within the statutory deadline. The respondent, having received notice of the appeal, exercised their right under Article 370 of the Civil Procedure Code to request the case be entered into the docket, thereby triggering a declaration of inadmissibility. Consequently, the Court upheld the respondent's procedural victory and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a party notified of a cassation appeal fails to deposit it within the prescribed term, the notified party may request inscription into the docket to declare the appeal inadmissible, ensuring the recovery of costs and preventing duplicate filings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deposit of petition request for docket inscription counterparty procedural right litigation costs allocation versamento dell'anticipo delle spese recupero delle spese esecutive arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorsomedesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio dicontraddire riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 369 cod. proc. civ
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorsomedesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio dicontraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. Lav., 28 dicembre 2011, n. 29297
Cass., sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193
29297; Cass., sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193 ; Cass., sez.
Cass., sez. 6 - Lav., 2 dicembre 2020, n. 20571
Cass., Sez. Un., n. 20621 del 2023
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Testo completo

ANZA sul ricorso iscritto al n.19752/2023 R.G., proposto da KEROTRISs.p.a., ricorrent e che non ha d epositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge, ricorrente- contro MANNINO SIMONETTI s.a.s. di Mannino Daniele, in persona del legale rappresentante p.t. Daniele Mannino, rappresentata e difesa dall’avv. Eva Garrone,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - per la cassazione della sentenza n.1025/2021 della CORTE d'APPELLO di Torino pubblicata in data 15.9.2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11.6.2025 dal Consigliere dott.

Roberto Simone. RILEVATO CHE Kerotris s.p.a. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte dall'Appello di Torino n. 1025/2021, re sa il 15.9.2021 , nel giudizio Comodato intercorso tra la già menzionata e la MANNINO SIMONETTI s.a.s. di Mannino Daniele; il ricorso, notificato il 14.1.2022, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dalla ricorrente come da certificato della cancelleria del 19.8.2022; MANNINO SIMONETTI s.a.s. di Mannino Daniele ha resistito con controricorsonotificato il 18.2.2022 ed ha documentato la notificazione del ricorso, producendo esso e la sua notificazione, nonché la sentenza impugnata; trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione,e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ovequest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorsomedesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio dicontraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovandogiustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità delricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ovenon sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (v., Cass., sez.

Lav., 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193 ; Cass., sez. 6 - Lav., 2 dicembre 2020, n. 20571); il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ; le spese,liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; viene, inoltre in rilievo il principio di diritto, secondo cui La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (Cass., Sez.

Un., n. 20621 del 2023). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.300,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data11 giugno 20