Cassation court dismisses appeal against lower court ruling awarding damages for postal bond discrepancies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Sofia Antonia and Sofia Giuseppe against the Tribunal of Barcellona Pozzo di Gotto's decision awarding them damages from Poste Italiane. The plaintiffs argued that the lower court erred in applying tax withholdings to the principal amount and failed to examine crucial facts regarding the postal bond terms. The court found the appeal inadmissible due to generic factual allegations and rejected the remaining claim for insufficient motivation, upholding the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic factual assertions rather than specific legal violations, and a claim for insufficient motivation is rejected when the lower court's reasoning clearly meets constitutional standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6755/2023 R.G. proposto da SOFIA ANTONIA e SOFIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati presso l’avvocato MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI (MNFLMR66S11F951Z) che li rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliat a presso l’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZOPPINI ANDREA (ZPPNDR65P15H501F), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO n.1130/2022 depositata i l 27 settembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: con sentenza del 10 ottobre 2018 il Giudice di pace di Novara di Sicilia, accogliendo la domanda avanzata da Antonia Sofia e Giuseppe Sofia, condannava Poste Italiane S.p.A. a pagare agli attori suddetti la somma di euro 1.131,27, oltre interessi fino al saldo, nonché la somma di euro 200, oltre a interessi fino al saldo, per risarcimento di danno; Poste Italiane proponeva appello, cui controparte resisteva. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 27 settembre 2022, lo accoglieva, rigettando ogni domanda degli appellati;
Antonia Sofia e Giuseppe Sofia hanno presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui Poste Italiane si è difesa con controricorso e ha depositato pure memoria. Ritenuto che:
1. il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e mancata applicazione degli articoli 2697 c.c., 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; denuncia altresì, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione omessa e comunque insufficiente sul fatto decisivo, travisamento probatorio e omesso esame di fatto discusso e decisivo; 1.1 gli attuali ricorrenti nella citazione di primo grado avrebbero chiesto capitale e interessi in forza di un loro buono postale fruttifero; controparte si è difesa sostenendo di avere versato quanto dovuto secondo la specificazione riportata sul retro del buono, sostenendo altresì che “la differenza tra quanto indicato nel Buono e quanto versato” ai Sofia derivava dalla “applicazione della ritenuta del 12,50% sulle somme dovute a titolo di interessi”; qui sarebbe l’“errore commesso dal Tribunale”, e basterebbe “leggere il retro del buono per verificare che la Poste Italiane avrebbe dovuto versare alla scadenza del 20° anno la somma di £ 3.281.880 … più £ 65.637 per ogni bimestre successivo fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ”; si argomenta quindi su quanto aveva versato Poste Italiane operando un’erronea quantificazione e applicando la ritenuta fiscale anche sul capitale e non solo sugli interessi; invocando anche la giurisprudenza per cui sussisterebbe una netta diversità fra “distinzione tra il riesame del fatto … e il travisamento probatorio” (Cass. 31726/2021), i ricorrenti sostengono che il Tribunale “ha ritenuto vera una circostanza … smentita … dal buono … e dalla ricevuta”, i quali giungerebbero a smentire che Poste Italiane “abbia versato la somma dovuta in applicazione della normativa vigente ed in applicazione di quanto riportato sul retro del buono”; così il giudice d’appello avrebbe violato l’articolo 116 c.p.c. per avere valutato in modo erroneo le prove documentali prodotte da ambo le parti in primo grado e la citata giurisprudenza; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare “un fatto storico oggettivo”, risultante dai documenti e ammesso da controparte, cioè che Poste Italiane “non ha versato le somme dovute sulla scorta di quanto riportato sul retro del buono e previsto dalla Legge … sia che si ritenga di applicare la ritenuta fiscale, sia … che si ritenga di non applicarla”; t ale fatto sarebbe stato “oggetto di discussione tra le parti sin dal primo momento”, proprio per esso avendo i Sofia avviato la causa; pertanto, Poste Italiane avrebbe “versato una somma inferiore a quella dovuta”, onde la sentenza d’appello andrebbe cassata ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.; il Tribunale avrebbe “dato per scontato” che Poste Italiane avesse corrisposto il dovuto secondo “quanto riportato sul buono indicato dalla Legge”, mentre i documenti prodotti “provavano esattamente il contrario”; così il giudice d’appello avrebbe pure violato l’articolo 2697 c.c. avendo “ritenuto provate circostanze la cui sussistenza era esclusa dai documenti allegati dalle parti”, e violato altresì l’articolo 115 c.p.c. avendo “ritenuto contestate circostanze che invece controparte aveva ammesso esplicitamente e per iscritto”; il Tribunale non avrebbe neppure “motivato in alcun modo” la sua decisione, violando “esplicitamente” l’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e non spiegando perché non avrebbe tenuto in conto “che controparte aveva esplicitamente ammesso di avere versato una somma inferiore”; e “in ogni caso” avrebbe violato l’articolo 2697 c.c. perché “i ricorrenti avevano depositato il buono e tutti gli altri documenti probanti le somme che la resistente avrebbe dovuto versare”, oltre a violare o comunque non applicare l’articolo 116 c.p.c.; in conclusione, i ricorrenti sostengono che il giudice d’appello avrebbe “omesso di utilizzare per la decisione i dati oggettivi come risultanti dal processo, interpretando erroneamente la natura e la portata degli elementi acquisiti nel procedimento”, ragion per cui avrebbe “commesso evidenti violazioni di Legge”; 1.2 q uesto motivo prima facie potrebbe apparire - come effettivamente sembra alla controricorrente – eterogeneo; in realtà, però, si fonda tutto sulla base di una pura sostanza fattuale, che i ricorrenti tentano di schermare con riferimenti, comunque apodittici e meramente assertivi, a una congerie di profili di diritto; l’unica parte del motivo che non è pertanto inammissibile è quella in cui viene prospettato un difetto di motivazione, il quale però non sussiste, in quanto la motivazione ha palesemente raggiunto lo standardcostituzionale; ne consegue che il motivo merita rigetto;
2. il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e mancata applicazione degli articoli 112, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.; 2.1 ad avviso dei ricorrenti, il giudice d’appello ha compiuto un excursus sulla irrilevante questione che i BTP non sono titoli esecutivi, per poi incorrere in una “evidente violazione di legge” laddove interpreta “il comportamento processuale dei Sofia” come comportamento di mancata contestazione, mentre i Sofia avrebbero “sempre e solo sostenuto che non erano state versate tutte le somme dovute in applicazione della legge e di quanto riportato sul retro del buono”; e non sarebbe stato “loro compito calcolare la ritenuta fiscale”, obbligo invece della resistente; i conteggi prodotti da Poste Italiane, poi, sarebbero “ ictu oculi errati” e comunque sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio; gli attuali ricorrenti saprebbero soltanto che controparte non avrebbe “versato le somme dovute, circostanza attestata anche dal conteggio allegato al n. 6”; e vi sarebbe “una differenza oggettiva tra la somma richiesta e quella liquidata”; invece il giudice d’appello avrebbe “dedotto fonte di prova in favore della resistente da un comportamento corretto” degli attuali ricorrenti, che si sarebbero limitati a “dichiarare che quanto versato non coincideva con quanto riportato sul buono”; e “questo a prescindere dal calcolo della ritenuta fiscale che appare errato e complesso da effettuare”; gli attuali ricorrenti “non dovevano contestare i conteggi con atto esplicito sia perché la resistente non li ha mai comunicati prima, ma si è limitata a produrli in giudizio, sia perché tali conteggi contrastavano prima facie con quanto previsto dal buono”; e nell’atto d’appello Poste Italiane “non riporta i conteggi allegati in primo grado, proprio perché errati”; inoltre, non corrisponderebbe al vero l’asserto che i ricorrenti abbiano chiesto le somme senza ritenuta, avendo essi sempre chiesto “il versamento delle somme dovute sulla scorta di quanto previsto dal buono, con o senza ritenuta erariale”; 2.2 i l motivo veicola ictu oculi elementi del tutto fattuali e comunque generici, per cui non può non incorrere nella evidente inammissibilità;
3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese per la discrasia degli esiti dei gradi di merito; seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore imp