Court dismisses appeal against execution suspension order as inadmissible due to lack of specific legal remedy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation inadmissible, ruling that the execution suspension order lacked a specific legal remedy under Article 337 of the Civil Procedure Code. The appellant argued the suspension was erroneous and the criminal trial had concluded with acquittal, but the Court held that execution judges' summary orders are only reviewable via opposition to execution acts. Consequently, the Court found the appeal procedurally flawed and dismissed it while allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, second comma, c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: An appeal for jurisdictional regulation is inadmissible against an execution judge's summary order suspending proceedings if no specific legal remedy exists, as such errors are cured by the merits phase or opposition to execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenza n. 27374/24proposto da: -) Fazzari Simone , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Carmine Alberto Di Luzio e Loredana Bove; -ricorrente - contro -) Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato Stefano D’Ercole; -controricorrente - nonché -) Di Taranto Livia; -intimata - avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma 28 dicembre 2024 , pronu n ciata nel giudizio R.G.E.1988/24; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Cesare Galloni, di professione avvocato, nel 2015 chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 19576/15 nei confronti di Simone Fazzari, per l’importo di euro 508.202,19. Oggetto: processo di esecuzione - pregiudizialità penale -sospensione ex art. 337 c.p.c. - impugnabilità del relativo provvedimento con regolamento di competenza - esclusione.
N.R.G.: 27374/24 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Nel 2016 il decreto venne messo in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi. Il creditore Cesare Galloni pignorò un credito vantato da Simone Fazzari nei confronti della società Poste Italiane s.p.a.. Il G.E. con ordinanza 19.12.2017 assegnò il credito.
2. Avverso tale ordinanza l a Poste Italiane propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,che fu accolta dal Tribunale.
3. Questa Corte con ordinanza 5.12.2023 n. 34047 ritenne tardiva l’opposizione; accolse il ricorso del debitore esecutato Simone Fazzari (cui aveva aderito il creditore procedente), cassò la relativa sentenza e condannò la Poste Italiane alle spese dell’intero giudizio (liquidate in euro 17.200 oltre accessori).
4. In virtù di tale sentenza Simone Fazzari iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di Poste Italiane. Poste Italiane propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’esecuzione iniziata da Cesare Galloni e conclusa dall’ordinanza di questa Corte 34047/23 (e,dunque, in tesi difensiva, dal titolo esecutivo di cui si discorre nel presente giudizio) fu ritenuto falso dalla competente Procura della Repubblica, che per tale ragione aveva chiesto ed otte nuto il rinvio a giudizio sia di Simone Fazzari che di Cesare Galloni (pronunciato dal G.U.P. del Tribunale di Roma il 28.02.2023), con l’imputazione -tra gli altri reati - di truffa e falso.
5. Nell’àmbito della suddetta procedura il debitore esecutato Poste Italiane chiese al G.E. di sospendere l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 o, in subordine, dell’art. 295 c.p.c..
5. Con ordinanza 28.12.2024 il G.E.ha accolto l’istanza di sospensione. Nell’ordinanza si afferma che: N.R.G.: 27374/24 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 - la sospensione non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 623 c.p.c., perché l’efficacia del titolo esecutivo giudiziale non era sospesa; -la sospensione non poteva essere disposta ex art. 624 c.p.c., perché “la mera pendenza del processo penale”non costituirebbe giusto motivo di sospensione, perché altrimenti “il giudizio di verosimiglianza, in cui si traduce la verifica della ricorrenza del fumus boni iuris, a sostegno della domanda cautelare ex art. 624 c.p.c., nel caso concreto finirebbe con il coincidere con il giudizio di verosimiglianza dell’esito dello stesso giudizio penale”; - la sospensione non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perché inapplicabile al processo di esecuzione; -la sospensione poteva invece essere disposta ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., da applicarsi al caso di specie in via analogica.
6. Avverso l’ordinanza suddetta Simone Fazzari ha proposto regolamento di competenza, illustrato da memoria. La Poste Italiane ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilitào, in subordine, il rigetto del regolamento. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il regolamento. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari. L’eccezione di nullità della procura conferita dalla Poste Italiane ai propri difensori è infondata, ai limiti della temerarietà.
La procura all’avv. Stefano D’Ercole risulta conferita da Francesco Russo, dirigente della Poste Italiane, a ciò autorizzato con scrittura privata autenticata del 10.9.2024. A sua volta Francesco Russo ha conferito tale procura in virtù dei poteri conferitigli dal Direttore Generale Giuseppe Lasco, a ciò autorizzato per effetto di procura (sostanziale) ricevuta ad iscritta a repertorio dal medesimo notaio che ha autenticato il con f erimento dei poteri di rappresentanza a Francesco Russo. N.R.G.: 27374/24 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 1.1.
A fronte di tali fatti l’eccezione di nullità è manifestamente infondata per due indipendenti ragioni. La prima ragione è che il Direttore Generale di una società per azioni è un institore e l’institore è , per legge , dotato dei poteri di rappresentanza dell’imprenditore (art. 2204 c.c.). 1.2. La seconda ragione è che l’una e l’altra delle suddette procure sono state attestate esistenti e valide dal medesimo notaio , che le ha ricevute entrambe: e tanto basta per ritenere esistenti i poteri rappresentativi e ritualmente costituita la Poste Italiane.
2. Sul merito. Il ricorrente denuncia due vizi dell’ordinanza impugnata:
a) avere falsamente applicato l’art. 337, secondo comma c.p.c., in un caso non contemplato da tale norma;
b) in ogni caso avere sospeso il processo esecutivo in ragione della pendenza d’un procedimento penale di falso che non riguarda il titolo esecutivo messo in esecuzione (l’ordinanza di questa Corte 34047/23). 2.1. Con la memoria depositata il 26.4.2025 il ricorrente ha aggiunto una ulteriore deduzione: essere ormai definito il giudizio penale ritenuto dal G.E. pregiudiziale. Ha infatti allegato che con sentenza 7.2.2025 il GIP del Tribunale di Roma ha assolto Simone Fazzari e Cesare Galloni dai reati a loro ascritti nel procedimento r.g. 847/20, “perché il fatto non sussiste”. 2.2.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, a prescindere dal fatto che sia cessata o meno la causa di sospensione pregiudiziale, in quanto proposto contro un provvedimento non suscettibile di essere impugnato ai sensi dell’art. 337, secondo comma c.p.c.. Ciò per due ragioni: -) sia perché qualunque provvedimento del Giudice dell’esecuzione, per il quale la legge non preveda uno speciale mezzo di impugnazione, può N.R.G.: 27374/24 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 essere censurato solo con l’opposizione agli atti esecutivi; trattasi d’un principio fondativo della struttura del processo di esecuzione, non derogato dalla legge e non derogabile dall’interprete; -) sia perché l’eventuale erroneità od ingiustizia della sospensione dell’esecuzione pronunciata nella fase sommaria può essere sanata dal giudice della fase di merito, e l’esistenza di tale rimedio di persé esclude il ricorso all’art. 337, secondo comma, c.p.c..
3. La novità della questione giuridica affrontata costituisce grave motivo per la compensazione integrale delle spese, con conclusione analoga a quella già raggiunta da questa Corte in vicenda analoga (Cass. 17003/25). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se