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Ordinanza — n. 22084/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to power of attorney issued before the appealed judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22084/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Worldstyle s.r.l. inadmissible because the power of attorney authorizing the lawyer was issued in 2017, prior to the 2022 judgment being challenged. The appellant argued for the review of a contract simulation involving art works, but the Court focused on procedural requirements rather than the merits. The decision established that a power of attorney for a cassation appeal must be dated after the judgment it seeks to overturn to ensure legal certainty.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A power of attorney for a cassation appeal is valid only if issued after the date of the appealed judgment, rendering appeals with prior dates inadmissible.

Parole chiave

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power of attorney validity cassation appeal procedure procedural inadmissibility legal representation timing art. 365 c.p.c. contratto di esposizione consegna di documenti curatela di rappresentanza

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzoe quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 380-bis c.p.c.
sorretto da un unico motivo di ricorso; ha resistito con controricorso la Curatela del fallimento MARKET GR s.r.l.; 4.In data 22 dicembre 202 3 è stata formulat a proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
380-bisc.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa è stata data comunicazione alle parti in data 18gennaio 2024;
d.P.R. n. 115/2002
82 e 83 d.p.r. n. 115/2002, e che , quindi , il pagamento delle spese del giudizio di cassazione deve essere disposto in favore dell’Erario e le spese verranno liquidate dalla Corte d'appellodi Roma che ha emesso la sentenza passata in giudicato.
art. 365 c.p
art. 380 - bis cod. proc. civ
I.Ambrosi per essere stato il presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzoe quarto comma dell’art.
art. 96 cod. proc. civ
civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzoe quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024
Cass., Sez. 3, n. 5852 del 27/02/2023
Cass., Sez. 3, n. 4234 del 10/02/2023
5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, n. 17901 del 27/08/2020
4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, n. 19226 del 11/09/2014
Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16608/2022R.G. proposto da WORLDSTYLE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv. Alessandro Marescotti , in virtù di procura speciale in calce al ricorso,ex lege domiciliata come da domicili o digitale ; -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO MARKET GR s.r.l., in persona del legale rapp resentante pro tempore,rappresentato e difes o dall’Avv. Paolo Rosa , in virtù di procura speciale in calce al controricorso,ex legedomiciliato come da domicilio digitale; -controricorrente- CC 9 giugno2025 Ric. 16608del 2022 Pres.

P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi per la cassazione della sentenza n. 3 459 / 202 2 della Corte d’ a ppello di Roma pubblicata il19 maggio 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 202 5 dal la Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi. Ritenuto che 1. il Tribunale di Roma, con sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Curatela del fallimento Market Gr s.r.l. che aveva conven uto in giudizio Worldstyle s.r.l.affinché venisse accertata la simulazione assoluta del contratto di vendita dinumerosissime opere d’arte (pitture e grafiche di svariati autori) o, in subordine, la risoluzione del predetto contratto per inadempimento della società acquirenteo , in via ulteriormente gradata, l’accertamento della nullità del contratto per illiceità della causa e, in ogni caso, la restituzione delle opere oggetto del contratto di compravendita e il risarcimento del danno da parte della società convenuta; 2.la Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata , ha acco lto l’impugnazione della Curatela del fallimento MARKET GR s.r.l. e, accertata la simulazione assoluta del negozio, ha dichiara to, in riforma della sentenza impugnata, la nullità dell’atto di compravendita stipulato in data30 giugno 2010 tra la fallita Market GR s.r.l. e Worldstyle srl ed avente ad oggetto n. 332.587 opere d’arte meglio indicate in motivazione; ha ordinato la restituzione delle opere medesimealla Curatela del fallimento della Market GR srl; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno; ha condannatoWorldstyle s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,a rimborsare in favore di Market GR srlle spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione Worldstyle s.r.l. sorretto da un unico motivo di ricorso; ha resistito con controricorso la Curatela del fallimento MARKET GR s.r.l.; 4.In data 22 dicembre 202 3 è stata formulat a proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa è stata data comunicazione alle parti in data 18gennaio 2024;

CC 9 giugno2025 Ric. 16608del 2022 Pres. P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi 4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 24febbraio 2024; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.la proposta di definizione del giudizio ha ravvisato i presupposti per la definizione anticipata del giudizio osservando: «ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto carente di procura speciale alle liti; invero, quella allegata in atti è stata rilasciata in data (14.7.2017) anteriore (di ben cinque anni) alla sentenza impugnata e non può quindi essere considerata speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass.n. 4234/2023)»;

2. il Collegio osserva che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da Worldstyle s.r.l. senza il rilascio della procura speciale exart. 365 c.p.c.; come si rileva dalla procura allegata al ricorso stesso, essa è stata rilasciata in data 14 luglio 2017, all’evidenza in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (nella specie, di ben cinque anni); al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata (v.

Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19 /01/2024; C ass., Sez. 3, n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez. 6 -3, n. 19226 del 11/09/2014); 3.il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; CC 9 giugno2025 Ric. 16608del 2022 Pres. P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi per essere stato il presente giudizio definito in modo conforme alla proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al terzoe quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass.

Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); va, pertanto, disposta ai sensi degliultimi commi della previsione appena richiamata la condanna del ricorrente al pagamento delle somme sia in favore del controricorrente sia in favore della Cassa delle ammende, come da dispositivo; a tal riguardoe per completezza va dat o atto che nella memoria illustrativa il controricorrente Fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115/2002, e che , quindi , il pagamento delle spese del giudizio di cassazione deve essere disposto in favore dell’Erario e le spese verranno liquidate dalla Corte d'appellodi Roma che ha emesso la sentenza passata in giudicato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Erarioche verranno liquidate dalla Corte d’appello di Roma ; condanna altresì la società ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, della ulteriore somma di Euro 25.000,00 , nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 5000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 9 g