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Ordinanza Interlocutoria — n. 21894/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing on prescription interruption by bankruptcy admission request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21894/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the investors' appeal against Consob's dismissal of their damages claim, ordering a remand for public hearing. The investors argued that filing a bankruptcy admission request interrupted the five-year statute of limitations for their claim against the insolvent intermediary's solidary co-obligator. The court noted that this specific legal issue has already been ruled upon in a prior case (n. 4418/2024) and deemed it necessary to discuss it in public session. Consequently, the case was sent back to the lower court for discussion in public hearing rather than being decided on the merits immediately.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.; Art. 1310, 2055, 2943, 2945 c.c.; The Supreme Court may remand a case to public hearing when a question of general legal importance has been previously identified and requires direct discussion to establish the binding rule.

Parole chiave

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statute of limitations interruption bankruptcy admission request solidary co-obligator nomofilactic ruling public hearing remand prescription quinquennale insolvent intermediary ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.
Art. 1310 c.c.
Art. 2055 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 2945 c.c.
Art. 94 L.Fall.
Art. 213 L.Fall.
art. 2043 cod. civ
RG 3190/2023) della medesima questione, inerente l’idoneità della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato ex art. 2043 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 4418/2024
Cass., n. 4418/2024). Anche il presente ricorso va pertanto rinviato a nuovo ruolo, per la discussione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la relativa discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera
Cass., n. RG 3190/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18566/2022 R.G. proposto da: ALVITI MAURIZIO, ANTONELLI PIETRO, BAZZOLI EMANUELA, BONSAVER ENNIO, BOVO LORENZO, CALISTO MAURO, CARLESI GIANNA, CARLESI ANDREA, BINI MANOLA, CHESTA ALESSANDRA, CHIARINI LEONARDO, DAMONTE ISIDORO, DELL'AGLIO ETTORE, DELL'AGLIO SILVIO, DITTAMO ENRICO, CAMERA ADRIANA, DOTTA SILVIA, GULANDI ANTONIETTA, FERRARI LUIGI, FOSCHETTI ALFREDO, FOSCHETTI SERGIO, FOSCHETTI SERGIO, AZZA MARIA LUISA, INGLETTO IVANA, INGLETTO SILVIA, RICCI DAVIDE, MASSA BIAGIO, MORELLI ROBERTO, COSTAGLI LUANA, FARFALLI MAURO, NEGRI ENZO, NICCOLAI WALTER, BOERO CLIZIA, BOERO CLARETTA, BOERO LUISELLA, BOERO ALBERTO, BOERO CARLETTA, PARODI MARIO, PEZZAIOLI LINO, PIZZA MARIO, PICCAGLI TIZIANA, POGGI MASSIMO, POLETTI FRANCO, STANCANELLI SIGNORINO, TORNATO GIUSEPPE, TORNATO LAURA, TOSONI LUCIO, VALBUSA PAOLO, ROSSI ARRIGO, ROSSI CINZIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Alessandro Serpieri, n. 8, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUSCEMI che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA PAMPANA e MUSITANO GIOVANNI, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.B.

Martini, n. 3, presso lo studio dell’avvocato GIULIANA MANTO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA SETTE, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2867/2022 depositata il 02/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. I ricorrenti in epigrafe indicati, investitori presso società di intermediazione poi fallite, donde l’integrale perdita dei loro investimenti, convenivano avanti al Tribunale di Roma la Consob, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da omessa vigilanza, ed in particolare per aver prima autorizzato l’attività di intermediazione mobiliare, nonostante la presenza di irregolarità, e per averla poi solo tardivamente sospesa.

2. Con sentenza n. 12166/2015 il Tribunale di Roma rigettava la domanda risarcitoria, sul rilievo della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Consob.

3. Avverso tale sentenza gli investitori proponevano appello; si costituiva la Consob, resistendo al gravame. Con sentenza n. 2867 del 2 maggio 2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame.

4. Gli investitori propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la Consob.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La controcorrente Consob ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. e degli artt. 94 e 213 L.Fall. in relazione all’art 360 c.1 n. 3), c.p.c.: sulla efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare nei confronti del coobbligato in solido”. Rileva il Collegio che questa Suprema Corte, investita in un altro ricorso (n. RG 3190/2023) della medesima questione, inerente l’idoneità della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della Consob, ne ha evidenziato il rilievo nomofilattico, e ne ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza (v.

Cass., n. 4418/2024). Anche il presente ricorso va pertanto rinviato a nuovo ruolo, per la discussione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la relativa discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera