Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21891/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against condominium liability for thefts, citing procedural defects and means obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21891/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Tittina S.R.L. inadmissible, ordering the plaintiff to pay the defendant's legal costs. The lower courts had dismissed the claim because the condominium's security service was classified as an obligation of means rather than a result, making it insufficient to prevent thefts. The Supreme Court rejected the appeal primarily because the arguments failed to specifically criticize the lower court's reasoning and instead attempted to re-evaluate factual evidence, which is prohibited in a third-instance review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it does not formulate a specific critique of the lower court's decision and instead attempts to re-examine factual elements or re-evaluate the adequacy of the security service ex post.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Obligation of Means Condominium Liability Third Instance Review Inadmissible Appeal Security Service Adequacy Burden of Proof assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 1176 c.c.
in relazione all’art. 1176 c.c., all’art.
Art. 1218 c.c.
1176 c.c., all’art. 1218 c.c. ed in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.
ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.»; anche questo motivo è inammissibile; in primo luogo, in violazione dell’art.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
3 e 4, c.p.c.»; anche questo motivo è inammissibile; in primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 2049 c.c
art. 132 c.p
CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 2697 c.c
in relazione all’art. 2697 c.c., 2727 c.c.
art. 1176 c.c
in relazione all’art. 1176 c.c., all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1239/2024 R.G. proposto da TITTINA S.R.L., rappresentato e difes o dall ’ a vv. Paolo Pannella (c.f.: PNNPLA64L27H501N), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro CONSORZIO STINTINO COUNTRY BAGAGLINO, rappresentatoe difeso dall’avv. Roberto Oronti ( c.f. RNTRRT61E31I452E ), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari n. 221del 5/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; Ad. 10/6/2025 CC R.G.N. 1239/2024 C.C. 31/3/2022 Inammissibilità RILEVATO CHE Tittina S.r.l., proprietaria di una villa situata nel complesso residenziale del Consorzio Stintino Country Bagaglino, lamentava che, a partire dal 2007, la propria abitazione era stata oggetto di ripetuti furti e danneggiamenti, con episodi significativi nel 2008 e nel 2010; affermava la società che il Consorzio avrebbe dovuto garantire un servizio di custodia e vigilanza, previsto dallo statuto consortile, e che, tuttavia, tale servizio non era stato svolto in modo adeguato, atteso che i furti avevano richiesto l’uso di un furgone, il quale non sarebbe potuto passare inosservato a un servizio di sorveglianza efficiente; la menzionata società domandava, dunque, il risarcimento dei danni subiti; il Consorzio Stintino Country Bagaglino sosteneva di aver adempiuto ai propri obblighi e, in particolare, che il servizio di vigilanza era stato affidato ad una cooperativa esterna, già operativa nel 2008; escludeva la propria responsabilità per i danni lamentati da Tittina; la causa veniva istruita davanti al Tribunale di Sassari, che con la sentenza n. 234/2020, rigettava la domanda; la responsabilità del Consorzio, da valutare in relazione al preteso inadempimento contrattuale e non come responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., non era configurabile perché l’obbligazione assunta era da considerarsi come obbligazione di mezzi, non di risultato, sicché, anche adottando le migliori cautele, i furti potevano comunque verificarsi; nel merito, riteneva che il Consorzioavesse dimostrato di aver predisposto un servizio di vigilanza adeguato e che mancasse la prova del nesso causale tra l’asserito inadempimento e i danni subiti; inoltre, rilevava incongruenze temporali tra i fatti denunciati (2008) e le prove documentali (2010), nonché l’assenza di documentazione sullo stato dei luoghi e sui beni sottratti; la società Tittina impugnava la decisione; la Corte d’appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 221 del 5/7/2023, rigettava l’impugnazione: confermata la qualificazione dell’obbligazione come obbligazione di mezzi, il giudice d’appello riteneva che il servizio predisposto dal Consorzio (presidio fisso all’ingresso e ronda di 8 ore su 24) fosse adeguato, tenuto conto dell’estensione dell’area consortile e della distribuzione dei fabbricati; aggiungeva che, in ogni caso, non era emerso che il servizio non fosse stato espletato; osservava, inoltre, che i furti si erano verificati in un’abitazione non abitata da oltre due anni e che per tale ragione i ladri avevano potuto agire indisturbati; confermava, infine, l’inammissibilità delle prove testimoniali richieste, già escluse in primo grado; avverso la sentenza Tittina S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; resisteva con controricorso il Consorzio Stintino Country Bagaglino; all’esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., 2727 c.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.»; il motivo è inammissibile; illustrando il motivo la ricorrente afferma: «Nella sentenza impugnata la Corte di Appello assume che non sarebbe stata acclarata l’esatta epoca dei fatti e che dalle lettere il furto si sarebbe verificato nel 2008 mentre dalla denuncia presentata nel 2010 si ricava che i medesimi beni sarebbero stati sottratti nel 2010! La attrice non poteva fornire ulteriori precisazioni dal momento che a queste avrebbe dovuto supplire la comune esperienza.

… Il buon senso e l’applicazione della prova per presunzioni avrebbe permesso di superare i “dubbi” del Giudice circa la mancanza di prova del pregiudizio subito. Ed infatti, il fatto per il quale il Tribunale assume non essere stata fornita adeguata prova è desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità dal fatto noto.»; il tenore stesso della censura rende evidente che la parte mira, inammissibilmente, ad un sindacato sull’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito e ad una rivalutazione degli elementi di prova da parte di questa Corte, dalla quale non si invoca un giudizio di legittimità, bensì la costruzione di una prova presuntiva; col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 1176 c.c., all’art. 1218 c.c. ed in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.»; anche questo motivo è inammissibile; in primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo non formula una specifica critica alla decisione del giudice di merito, ma si limita a prospettare come errata l’affermata distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione dirisultato; poi, la censura si sviluppa nell’illustrazione di elementi fattuali («La lettura della denunzia (doc. 4 fasc. 1° grado, qui ridepositato) permette di apprendere (tra le altre cose) che 10 metri di recinzione sono stati abbattuti e che il cancelletto anteriore e posteriore sono stati asportati!») e probatori che, ad avviso della ricorrente, contrasterebbero la decisione della Corte territoriale («Per l’effetto, la motivazione addotta dal Giudice nella sentenza qui impugnata per escludere l’inadempimento del Consorzio è del tutto errata e contrastata dai fatti e dai documenti in atti»); così facendo, il motivo si risolve in un’istanza di riesame avanzata a questa Corte Suprema, inammissibile perché volta a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; infine, non è ammissibile la sterile contrapposizione della propria tesi («A fronte di ciò asserire sia che il servizio sia stato espletato sia e soprattutto parlare di adeguatezza del servizio è improprio.

Se il servizio fosse stato effettuato e se le ronde fossero state fatte non ci si sarebbe potuti non avvedere di quanto descritto nella denunzia e di cui sopra e ciò a prescindere dalla “estensione dell’area consortile” e dalla “distribuzione dei fabbricati”.») –peraltro fondata su una valutazione ex postdel preteso inadempimento del Consorzio (parafrasando, “se si sono verificati i furti, significa che sono per forza inadempienti”), anziché sulla considerazione ex ante dell’efficacia delle misure di sorveglianza adottate e della loro concreta attuazione –alle statuizioni del giudice di merito; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue alla dichiarata inammissibilità la condanna de l la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in euro 1 . 5 00,00 per compensi ed e uro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del com