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Ordinanza — n. 21881/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of reasonable probability of success and substantive meritlessness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21881/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by the Mendilicchio siblings against the civil liability judgment inadmissible. The lower court had already rejected the appeal on procedural grounds under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure, citing the lack of reasonable probability of success based on the definitive civil effects of a prior acquittal. The Court upheld this decision, noting that the appellants' substantive arguments regarding the interpretation of the will were rendered irrelevant by the court's explicit finding of vitiating conduct and the established liability for damages.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.: The inadmissibility of an appeal declared under Art. 348-ter c.p.c. precludes the invocation of the defect under Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c., and the appeal is also inadmissible if its substantive content lacks merit.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reasonable probability success civil effects acquittal vitiating capacity inducement incapacity godimento dei diritti civili inesigibile malgrado lesioni salute assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
Marco Dell’Utri ilmotivo è inammissibile ; avendo la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello in applicazionedell’art. 348 - ter c.p.c., l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art.
Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.
RaffaellaGiajetto resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti , ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, c.p.c., de n unci ano violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 578 c.p.p.
Art. 96, para. 3 c.p.c.
Art. 96, para. 4 c.p.c.
Art. 13, para. 1-quater d.p.r. n. 115/2002
4, c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.
art. 348 - ter c.p
348 - ter dalla corte territoriale, non avendolagli odierni istanti censurat a sotto nessun profilo per vizi suoi propri - in quanto unici vizi censurabili in caso di dichiarazione di inammissibilitàdell’appello, ex art. 348 - ter c.p.c.
art. 360 c.p
RaffaellaGiajetto resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti , ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, c.p.c., de n unci ano violazione e falsa applicazione degli artt.
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Testo completo

- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19135/2023 proposto da: MARIA GRAZIA MENDILICCHIO e SALVATORE MENDILICCHIO, rappresentatie difesi dall’avv.to MARCO COLLA, con domicilio digitale exlege; -ricorrenti - contro RAFFAELLA GIAJETTO, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIORGIO CASTELLANOe GIUSEPPE ANGELINO, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4140/2022 del TRIBUNALE DI TORINOdepositata in data 26/10/2022, nonché avverso l’ordinanza n. 511/2023 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 18/5/2023;

Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 19135/2023 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI : ritenutoche: conordinanza resa in data 18/5/2023, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., l’appello propostoda Salvatore Mendilicchio e Maria Grazia Mendilicchio avverso lasentenza resa in data 26/10/2022 con la quale il Tribunale di Torino liaveva condannato Salvatore Mendilicchio e Maria Grazia Mendilicchio apagar e a Raffaella Giajetto euro 352.192,36, oltre al rimborso delle speseprocessuali, somma corrispondent e a quanto i convenuti si erano illecitamente appropriati mediante condotte delittuose di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita ai danni di InnocenzaGiaietto - c u gina di Luciano Giajetto, a sua volta dante causa di Raffaella Gia j etto - ; condotte in relazione alle quali Salvatore Mendilicchio e Maria Grazia Mendilicchio erano stati sottoposti a procedimento penale, conclusosi con il proscioglimento degli imputati daireati loro ascritti per intervenuta prescrizione, e con la contestuale condanna degli stessi imputati ai soli effetti civili al risarcimento a LucianoGiajetto dei danni da liquidarsi in separata sede; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha affe r m ato che l’appello non vantava alcuna ragionevole probabilità di essere accolto,avendo il primo giudice correttamente accertato l’efficacia di giudicatodella sentenza penale emessa agli effetti civili in favore della partecivile Luciano Giajetto, e a carico degli imputati, a norma dell’art.578c.p.p., salva la concreta liquidazione del danno che il Tribunale di Torino aveva correttamente e ffet t u ato, rilevando come, ove fosse mancata la condotta illecita di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita dei Mendilicchio, Innocenza Gia i etto non avrebberedatto il testamento olografo con il quale aveva lasciato beni Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 19135/2023 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri alla madre degli imputati Giuseppina De Ritis, né avrebbe compiuto quegliatti di disposizione che consentirono agli imputati di appropriarsi dellesomme di lei ; ciòposto, in assenza di qualsiasi altro congiunto, in mancanza di tali reati, l’intera eredità di Innocenza Giaietto sarebbe stata devoluta a Luciano Giajetto, quale unico congiunto in vita e, dunque, erede legittimodella prima e, conseguentemente, per l ui, di Raffaella Giajetto aventecausa di Luciano Giajetto; avversola sentenza del Tribunale e l’ordinanza della C orte d’appello , SalvatoreMendilicchio e Maria Grazia Mendilicchio propongono ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;

RaffaellaGiajetto resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti , ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, c.p.c., de n unci ano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056,1223, 1227 e 2909 c.c., artt. 651, 652 e 578 c.p.p. per essere stata illegittimamente ritenut a comprovata l’effettiva sussistenza del nessocausale tra i fatti illeciti ascritti ai ricorrenti stessi e le pretese conseguenze dannose denunciate dalla controparte, a tal fine non essendosufficiente il solo riscontro della condanna pronunciata a carico degliimputati in sede penale; ilmotivo è inammissibile ; devonoessere preliminarmente ritenut e inammissibil i tutte le censure avanzatedai ricorrenti l ad dove in ipotesi rivolte avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa ex art. 348 - ter dalla corte territoriale, non avendolagli odierni istanti censurat a sotto nessun profilo per vizi suoi propri - in quanto unici vizi censurabili in caso di dichiarazione di inammissibilitàdell’appello, ex art. 348 - ter c.p.c. - ;

Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 19135/2023 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri nelmerito, varrà considerare c h e il T ribunale - e la C orte d’appello di conserva- h a espressamente sottolineat o la circostanza dell’avvenuta dimostrazione, secondo il criterio del ‘ più probabile che non ’ , che, in assenza delle condotte illecite commesse dagli odierni ricorrenti , Innocenza Giaietto non avrebbe redatto il testamento olografo con il quale aveva dispos to beni a lla madre degli odierni ricorrenti, con la conseguenza che la relativa eredità, in assenza di altri congiunti, sarebbe stata interamente devoluta a Luciano Giajetto , unico suo congiunto; allo stesso modo, il T ribunale - e la C orte d’appello di conserva - ha espressamentequalificato comprovato il nesso di causalità tra il danno subitoda Luciano Giajetto e le condotte di appropriazione indebita degli imputati,non potendo ritenersi questi ultimi titolati a disporre dei beni e ad appropriarsi delle sostanze di Innocenza Giaietto prima del suo decesso; daqui la prova dell’effettività del danno offerto da Luciano Giaietto (e dunquedella sua avente causa) e del relativo nesso di causalità con la condottadei responsabili , odierni r i corre nti; ciò posto , la censura in esame si risolv e nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione direttamente critica non consentita in sede di legittimità; conil secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di primo gradoomesso di dare il giusto risalto alla corrispondenza con la quale InnocenzaGiaietto aveva dichiarato la propria intenzione di lasciare il proprio patrimonio alla De Ritis e ai suoi figli, nonché di tener co nto dellealtre circostanze di fatto analiticamente indicate in ricorso;

Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 19135/2023 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri ilmotivo è inammissibile ; avendo la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello in applicazionedell’art. 348 - ter c.p.c., l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il corrispondente divietoimposto dallo stesso art. 348 - ter c.p.c.; conil terzo motivo, i ricorrenti denunciano omesso esame d i un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che, con il testamento olografo dell’8maggio 2007, Innocenza Giaietto avesse attribuito alla De Ritis un mero legato, anziché istituirla erede, in contrasto con l’evidente contenutodel negozio testamentario in esame; ilmotivo è inammissibile ; ferma l’inammissibilità della censura in esame, l ad dove considerata unicamente sotto il profilo tracciato dalla relativa rubrica - r iferita al pretesoomesso esame di fatti decisivi controversi ex art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c. - , poiché articolata in violazione dell’art. 348 - ter c.p.c.nella parte in cui esclude l’invocabilità del vizio di cui all’art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c. in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunciata sulla base della medesima norma , va comunquerilevata l’inammissibilità della doglianza in esame anche in considerazione de i soli contenuti sostanziali della censura ( volti a contestareil rilevato preteso errore di interpretazione del testamento daparte del giudice di merito), non avendo i ricorrenti tenuto conto del carattere dirimente di quanto espressamente rilevato dalla corte territoriale nella parte in cui ha sottolineato la superfluità di ogni indagine volta ad acclarare se il lascito disposto con il predetto testamentoin favore dei sigg.ri Mendilicchio debba intendersi a titolo Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 19135/2023 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri di erede o di legato, risultando comunque ormai acclarata la piena responsabilitàdei sigg.ri Mendilicchio per avere indotto la testatrice a redigere detto atto di ultima volontà con volontà viziata, profittando del suo stato di incapacità dovuta a demenza , e quindi per i danni conseguentialle condotte tutte di circonvenzione pure accertate » (cfr. pagg.7-8 della sentenza impugnata) ; si tratta di una specifica sottolineatura diret ta a rendere del tutto irrilevante, sotto il profilo risarcitorio, la questione della natura della disposizione testamentaria (legato versus istituzione d’erede): una precisazione destinata non solo a rendere piena giustificazione della condannaal risarcimento del danno estesa anche alle conseguenze di taleprofilo della condotta dei danneggianti , ma altresì tale da rendere del tutto irrilevante, poiché priva di interesse, la risoluzione della questioneposta in iure con il motivo in esame; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ricorrono, in considerazione dell’irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi proposti in questa sede , i presupposti per la condanna dei ricorrent i al pagamento , in solido, a l la controricorrente dellasomma equitativamente determinata nell’importo di euro 7 .000, aisensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché per la condanna de i ricorrent i alpagamento alla C assa delle ammende della somma equitativamente determinatanell’importo di euro 2.500, e x art. 96, co. 4, c.p.c.; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 19135/2023 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al rimborso, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7 .000, oltre agli esborsi liquidati in euro 200e agli accessori come per legge, nonché al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma di euro 7 .000 ex art. 96, co. 3, c.p.c. e al pagamento, i n favore della C assa delle ammende , della sommadi euro 2.500 ai sensi dell’art. 96, co. 4, c.p.c.

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