Cassation court dismisses guarantors' appeal regarding conditional loan executability, upholding lower court's rejection of execution title nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the guarantors' appeal challenging the executability of a conditional loan contract. The guarantors argued that since funds were never disbursed, the contract lacked the necessary certainty to serve as an enforcement title, citing recent Supreme Court rulings. The Court dismissed this, affirming that the specific contractual structure where funds are hypothetically deposited constitutes a valid and sufficient title for immediate execution without further authentication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615, comma 2, c.p.c.; Art. 2927, n. 1, c.c.: A conditional loan contract where the lender agrees to deposit funds pending the fulfillment of a condition constitutes a valid and sufficient title for execution, even if the funds have not yet been physically disbursed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17198/23proposto da: -) Greco Antonio, Greco Francesco,Proia Annita, Vallati Anna Maria, domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Luca Costantini; -ricorrenti - contro -) Siena NPL 2018 s.r.l ., volontariamente rappresentata dalla società DoValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avvocato Alfredo Sica; -controricorrente - nonché -) Romana Diesel s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Marco Pizzutelli e Fabrizio Dionisio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 12 giugno 2023 n. 4219 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2003 la società Monte dei Paschi di Siena Merchant s.p.a. (che in seguito diverrà, per effetto di ripetute fusioni e incorporazioni, MPS Capital Oggetto: - mutuo condizionato -nullità -esclusione. N.R.G.: 17198/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Services s.p.a.) concesse alla società Greco Trasporti s.r.l. un mutuo di euro 450.000. Il debito del mutuatario fu garantito sia con fideiussione “a prima richiesta”, sia con ipoteca, da Antonio Greco, Francesco Greco, Annita Proia ed Anna Maria Vallati.
2. Nel 2010 la MPS Capital Services, per il tramite della propria mandataria MPS Gestione Crediti, in forza del suddetto contratto iniziò l’esecuzione forzata pignorando vari immobili di proprietà dei garanti. Nella procedura intervennero altri seicreditori: -Credito Artigiano s.p.a.; -Banca Popolare del Frusinate s.p.a.; -Agenzia delle entrate; -Romana Diesel s.p.a.; -DoBank s.p.a. (mandataria di FINO 2 Securiti s ation s.r.l. ) ; -Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (facendo valere un credito derivante da scoperto di conto corrente della Greco Trasporti s.r.l.).
3. Nel 2017 sia la MPS Capital Services s.p.a., sia la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., cedettero in blocco i propri crediti alla Siena NPL 2018 s.r.l..
4. Nove anni dopo il pignoramento Antonio Greco, Francesco Greco, Annita Proia ed Anna Maria Vallati, dopo essere rimasti già soccombenti in una precedente opposizione all’esecuzione, ne proposero una seconda ex art. 615, secondo comma,c.p.c.. A fondamento di questa seconda opposizione i quattro garanti dedussero che il contratto posto a fondamento dell’esecuzione non costituiva titolo esecutivo, in quanto aveva ad oggetto un mutuo sospensivamente condizionato, né le condizioni sospensive si erano avverate.
5. Con sentenza 12.8.2022 n. 1129 il T ribunale di Cassino rigettò l’opposizione. N.R.G.: 17198/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Il Tribunale ammise che un contratto sottoposto a condizione sospensiva non può costituire titolo esecutivo; negò tuttavia che il contratto posto a fondamento dell’esecuzione fosse un contratto condizionato, in quanto “il capitale finanziato risulta essere stato effettivamente trasferito in occasione della stipula del contratto, per essere poi conferito e mantenuto in deposito [dalla banca mutuante] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria”. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
6. Con sentenza 8.6.2023 n. 4219 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte d’appello statuì quanto segue: -) preliminarmente, ritenne irrilevante la circostanza che l’atto d’appello non fosse stato notificato a quattro litisconsorti necessari, contumaci in primo grado ( e cioè i creditori intervenuti ADER, Banca Popolare del Frusinate, Credito Artigiano s.p.a.; DoBank), in quanto l’infondatezza dell’appello rendeva ultroneo integrare il contraddittorio; -) Siena NPL aveva validamente dimostrato di essere succeduta a MPS Capital Services s.p.a. nella titolarità del credito scaturito dal titolo messo in esecuzione; -) l’eccezione di giudicato esterno sollevata da Siena NPL doveva ritenersi abbandonata perché non riproposta in modo espresso; -) corretta fu la decisione di primo grado, in quanto “il mutuo condizionato con costituzione di deposito cauzionale e messa a disposizione in senso giuridico della somma non è un mutuo condizionato e dunque ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.” 7.
La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Antonio Greco, Francesco Greco, Annita Proia ed Anna Maria Vallati con ricorso fondato su due motivi. Siena NPL e Romana Diesel hannoresistito con controricorso. I ricorrenti e Siena NPL hanno depositato memoria. N.R.G.: 17198/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari. Anche il ricorso per cassazione, così come l’atto d’appello, non risulta notificato ai quattro creditori intervenuti (ADER, Banca Popolare del Frusinate, Credito Artigiano, DoBank).
Tuttavia, è superfluo in questa sede ordinare l’integrazione del contradittorio, in quanto i suddetti creditori non sono litisconsorti necessari, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello (ed in tal senso deve ritenersi emendata la motivazione della sentenza di primo grado). Sia pure in base ad una solo recente ridefinizione nomofilattica della questione, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, infatti, i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari solo se i motivi di opposizione investono la posizione sia del creditore procedente, sia di quelli intervenuti (ad es., perché sia invocata l’impignorabilità dei beni aggrediti in executivis: cfr.
Cass. Sez. 3, 20/03/2025, n. 7478). Nel caso di specie, i debitori opponenti hanno invocato l’inesistenza del titolo esecutivo sul quale la sola Siena NPL 2018 ha coltivato l’esecuzione, doglianza che, quand’anche accolta, non produrrebbe effetti rispetto ai creditori intervenuti (e titolati). 1.1. Per completezza questa Corte reputa doveroso aggiungere che l’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari e pretermessi, quando l’impugnazione sia manifestamente infondata od inammissibile, è superflua solo:
a) nel giudizio di legittimità;
b) a condizione che il contraddittoriosia stato integro nei precedenti gradi di merito. In questo caso, infatti, l’iter del processo è stato corretto, e sarebbe inutilmente dispendioso far partecipare al giudizio soggetti che cui l’esito dell’impugnazione neque nocet, neque prodest. N.R.G.: 17198/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Quel principio invece non è applicabile nel giudizio d’appello. L’integrità del contraddittorio è infatti precondizione necessaria perché la sentenza possa essere utiliter data, e la mancata citazione d’un litisconsorte necessario costituisce causa di nullità, a prescindere da quale sia stato l’esito della lite (circostanza, quest’ultima, che potrebbe rilevare solo sul piano dell’interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., del litisconsorte pretermesso). In conclusione va ribadito il principio per cui:
a) nel giudizio di appello prima si deve integrare il litisconsorzio se necessarioe solo dopo si può valutare la fondatezza dell’impugnazione;
b) nel giudizio di legittimità prima si valuta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, e solo dopo si può stabilire se sia necessario integrare il contraddittorio;
c) la mancata citazione d’un litisconsorte necessario nel giudizio d’appello costituisce sempre un error in procedendo censurabile in sede di legittimità, quale che sia stato l’esito dell’impugnazione.
2. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 75 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la Siena NPL 2018 s.r.l. non aveva validamente dimostrato di essere cessionaria del credito posto a fondamento dell’esecuzionee che erroneamente la Corte d’appello ritenne il contrario. 2.1. Il motivo è infondato, ai limiti della temerarietà. Gli odierni ricorrenti, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Cassino, non solo nulla osservarono circa la titolarità del credito in capo alla Siena NPL 2018 s.r.l. (l’eccezione fusollevata solo in appello ed all’udienza di precisazione delle conclusioni), ma: -) a p. 4, § 13, di detta comparsa di costituzione affermarono:
“ s i costituiva nel procedimento la società Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria del creditovantato dal creditore procedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”; -) a p. 14, terzultimo capoverso , della medesima comparsa invocarono “i vizi genetici della procedura esecutiva iniziata dalla Banca N.R.G.: 17198/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Monte Paschi di Siena S.p.A., che oggi la Siena NPL 2018 s.r.l., in qualità di cessionariadel credito, vuole ostinatamente proseguire”. Nel costituirsi,dunque, gli odierni ricorrenti ammisero la qualità di creditrice cessionaria in capo alla Siena NPL 2018: e ciò rende inammissibile la successiva e tardiva eccezione di mancanza della prova dell’avvenuta cessione.
2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1362 c.c.. I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che dal contratto posto a fondamento dell’esecuzione fosse sorto un credito certo, liquido ed esigibile. Osservano che il contratto in esame non aveva messo a disposizione dei mutuatari alcuna somma di denaro; che lo scopo del mutuo non è quello di precostituire una garanzia a favore della banca mutuante; che la disponibilità de facto dell’importo mutuato, da parte dei mutuatari, era un evento futuro ed incerto, il quale rendeva di per sé il mutuo un contratto condizionato sospensivamente; che addirittura il contratto condizionava la disponibilità delle somme da parte del mutuatario ad attività non solo del mutuatario stesso, ma anche di terzi. 2.1.
Il motivo è manifestamente infondato alla luce dei princìpi affermati dalle SS.UU di questa Corte, secondo cui “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass.
Sez. U., 06/03/2025, n. 5968). N.R.G.: 17198/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 3. La circostanza che solo nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite di questa Corte abbiano risolto i contrasti circa la validità del mutuo c.d. condizionato (o, comunque, con contestuale costituzione in cauzione delle somme mutuate) -e, quindi, offerto una univoca chiave di lettura risolutiva della questione su di uno dei motivi di ricorso - costituisce un grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite nella misura che stimasi equa in ragione di un mezzo.
La restante metà va posta a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., ed è liquidatanel dispositivo. P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Greco Antonio, Greco Francesco, Proia Annita, Vallati Anna Maria, in solido, alla rifusione in favore di Siena NPL 2018 s.r.l. , come in epigrafe rappresentata, del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 5.350, oltre 100 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Greco Antonio, Greco Francesco, Proia Annita, Vallati Anna Maria, in solido, alla rifusione in favore di Romana Diesel s.p.a. del 50% delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 4.100, oltre 100 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentie al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il