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Ordinanza — n. 21829/2025 — snciv Generato dall'IA

Court rules that administrative fine collection disputes fall under Tribunal jurisdiction, not Peace Court, based on opposition grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21829/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Peace Court's declaration of incompetence regarding an enforcement objection to administrative traffic fines. The Prefettura argued that objections to payment orders for administrative sanctions require Tribunal jurisdiction under specific procedural articles, while the creditor contended the case value dictated Peace Court authority. The Court ruled that the nature of the opposition, not the assigned sum, determines jurisdiction, thereby transferring competence to the Tribunal of Salerno.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 1, c.p.c.; Art. 480, comma 3, c.p.c.: When an enforcement objection concerns administrative sanctions, jurisdiction belongs to the Tribunal for the place of notification, regardless of the assigned sum.

Parole chiave

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regulation of competence enforcement objection administrative sanctions Tribunal jurisdiction Peace Court limitation istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza conflitto di competenza civile competenza in materia di trust

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1, c.p.c.
la Prefettura propose una nuova opposizione, questa volta ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza di assegnazione; rigettata l’istanza di sospensione ed introdotta la fase di merito dinanzi al Tribunale di Salerno, questo con ordinanza 3.7.2024 n.
Art. 480, comma 3, c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, dovendo la fattispecie del regolamento di competenza -che non riguarda la controversia nella sua interezza, ma solo una peculiare questione in rito - ricondursi alla previsione del comma 5 dell’art. 5 del d.m.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55
art. 615 c.p
la Prefettura di Pistoia propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
art. 617 c.p
la Prefettura propose una nuova opposizione, questa volta ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza di assegnazione; rigettata l’istanza di sospensione ed introdotta la fase di merito dinanzi al Tribunale di Salerno, questo con ordinanza 3.7.2024 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, 04/02/2022, n. 3582
Cass. Sez. 6, 28/09/2016, n. 19051
3582; Cass. Sez. 6, 28/09/2016, n. 19051); N.R.G.: 18041/24 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 2.
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenzan. 18041/24 proposto da: -) Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pistoia , in persona del prefetto pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) Valcalcer Enrico; -intimato - avverso l'ordinanza del Tribunale diSalerno 3 luglio 2024 n. 3150 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; rilevato che 1. Enrico Valcalcer, munito di titolo esecutivo giudiziale (sentenza del Giudice di pace) iniziò l’esecuzione forzata nei confronti della Prefettura di Pistoia, nelle forme del pignoramento presso terzi; pignorò un credito della Prefettura nei confronti della Banca d’Italia - Servizio di Tesoreria dello Stato -filiale di Firenze;

2. la Prefettura di Pistoia propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (per ragioni che qui non rilevano); Oggetto: regolamento di competenza - opposizione agli atti esecutivi -competenza del Tribunale -minimo valore della causa -irrilevanza. N.R.G.: 18041/24 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, rigettò l’istanza di sospensione ed assegnò al creditore la somma di euro 166,22;

3. la Prefettura propose una nuova opposizione, questa volta ex art. 617 c.p.c., avverso la suddetta ordinanza di assegnazione; rigettata l’istanza di sospensione ed introdotta la fase di merito dinanzi al Tribunale di Salerno, questo con ordinanza 3.7.2024 n. 3150 dichiarò la propria “incompetenza funzionale per valore”; ciò sul presupposto che il valore della causa fosse quello dell’importo assegnato dal giudice dell’esecuzione (166 euro), e che una controversia di tale valore fosse di competenza del giudice di pace;

4. la Prefettura ha proposto regolamento di competenza; Enrico Valcalcer non si è difeso;

5. con ordinanza interlocutoria 3.3.2025 n. 5592 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca d’Italia (terzo pignorato) la quale, regolarmente citata, non si è difesa;

6. il Procuratore Generale ha chiesto ordinarsi che il giudizio prosegua dinanzi al Tribunale di Salerno;

7. il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; considerato che 1. il regolamento è manifestamente fondato; l’opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.. (ex multis, Cass.

Sez. 6, 04/02/2022, n. 3582; Cass. Sez. 6, 28/09/2016, n. 19051); N.R.G.: 18041/24 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 2. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, dovendo la fattispecie del regolamento di competenza -che non riguarda la controversia nella sua interezza, ma solo una peculiare questione in rito - ricondursi alla previsione del comma 5 dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014; p.q. m. (-) cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno; (-) condanna Enrico Valcalcer alla rifusione in favore della Prefettura di Pistoia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55.

Così deciso in Roma, nella camera di cons