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Sentenza — n. 21825/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for failing to file conditional incidental appeal against insurer acquitted in first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21825/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental appeal absorbed. The appellant, a former public official, sued two insurance syndicates but only successfully appealed against one, claiming the other's claims were merely absorbed. The court ruled that the appellant explicitly stated he would not file a conditional incidental appeal against the acquitted syndicate and instead intended to refile the claim under Article 346 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court found the document lacked the essential elements of an incidental appeal, specifically the animus impugnandi and a reasoned criticism of the first-instance judgment, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 347 c.p.c.: When an appellant proposes alternative claims against different defendants and the first-instance judgment accords one, the appellant cannot simply refile the rejected claim against the acquitted defendant; a conditional incidental appeal is mandatory to challenge the acquittal.

Parole chiave

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conditional incidental appeal alternative claims acquitted defendant animus impugnandi Article 346 c.p.c. absorption of claims Cassation dismissal lettera di garanzia

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
Pertanto, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente uffi
art. 334 c.p
La Corte d’appello, infatti , ha aderito ad una interpretazione dell’art. 334 c.p.c.
art. 116 c.p
1.1.Col primo motivo è denunciata la violazione “ dell’art. 116 c.p.c.
art. 1892 c.c
La ratio decidendiche regge la sentenza impugnata fu, dunque , la reticenza dell’assicurato ai sensi dell’art. 1892 c.c., sebbene tale norma non venga formalmente richiamata.
art. 1915 c.c
Anche in questo caso (al di là dei suddetti riferimenti normativi) il motivo contiene più censure, così riassumibili: N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 (a) Alfredo Giglio Tognarini non violò dolosamente l’obbligo di avviso ex art. 1915 c.c.
articolo 1892 c.c
L’articolo 1892 c.c., infatti, così come interpretato da questa Corte, commina all’assicuratore la decadenza dal diritto di impugnare il contratto soltanto se, al momento della scoperta della reticenza, il sinistro non si sia ancora verificato.
art. 346 c.p
Pertanto, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 04/12/2024, n. 31136
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Testo completo

ronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 18599/22 proposto da: -) Tognarini Alfredo Giglio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGiovanni Ranalli; -ricorrente - contro -) Lloyd’s Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocatiGerardo Romano Cesareo e Alberto Lai Molé; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello diPerugia 27 maggio 2022 n. 265 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa,che ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale; uditol’Avvocato Fabrizio Garzuglia (per delega del difensore titolare) per la parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Alfredo Giglio Tognarini fu direttore amministrativo della ASL di Viterbo dal 2004al 31.8.2008. Oggetto: domande alternative formulate contro parti diverse - rigetto dell’una ed accoglimento dell’altra -impugnazione del soccombente -impugnazione incidentale della parte vittoriosa avverso il rigetto della domanda non accolta in primo grado -necessità.

N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 Per coprire i rischi di responsabilità civile derivanti dall’esercizio della suddetta carica stipulò sette diversi e successivi contratti di assicurazione. Tre di questi contratti furono stipulati col Syndicate dei Lloyd’s di Londra denominato “Neon”e coprirono il periodo dal 31.8.2005 al 31.8.2008. I restanti quattro contratti furono stipulati col Syndicate dei Lloyd’s di Londra denominato “Markel 3000 ” e coprirono il periodo dal 2.7.2010 al 30.6.2013. In particolare: - delle polizze col Syndicate 3000 Markel : la polizza n. 10184586E coprì il periodo dal 2/7/10 al 2/7/11; le polizze nn. 10242849Q e 10242750L coprirono il periodo dal giorno 1/7/2011 al 30/6/12; la polizza n. 10302222I coprì il periodo dal 30/6/12 al 30/6/13; - delle polizze col Syndicate Neon: l a polizza n. 1553642 coprì il periodo dal 31/8/05 al 31/8/06; l a polizza n. 10015133G coprì il periodo dal 31/8/06 al 31/8/07; la polizza n. 10046247Q col Syndicate Neon coprì il periodo dal 31/8/07 al 31/8/08.

Tutti i suddetti contratti furono stipulati con clausola “claims made”. Essi prevedevano, inoltre , che “ gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza”.

2. Nella veste di direttore amministrativo della ASL di Viterbo, Alfredo Giglio Tognarini adottò (ovvero contribuìad adottare) tre deliberazioni di acquisto di materiali informatici dalla società “Italbyte”, per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro. Le tre delibere furono adottate: -) il 28 dicembre 2004; -) il 6 giugno 2006; -) il 21 maggio 2007.

3. Nel 2012 la competente Procura presso la Corte dei conti citò in giudizio Alfredo Giglio Tognarini insieme ad altre persone, contestando loro di avere causato con le suddette delibere un danno erariale. N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 La responsabilità fu ravvisata nell’avere con le suddette delibere affidato un appalto di servizi al di fuori di qualsiasi procedura comparativa, pagando prezzi esagerati ed accettando materialescadente. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenz a 14.3.2013 n. 264(confermata in appello con sentenza n. 27/15) , accolse la domanda della Procura e condannò Alfredo Giglio Tognarini a risarcire il danno erariale causato alla ASL di Viterbo.

3. Nel 2017 Alfredo Giglio Tognarini convenne dinanzi al Tribunale di Terni il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, chiedendo:

a) in via principale, di essere tenuto indenne dal Syndicate “Markel 3000”, in virtù della polizza n. 10242750L, delle somme che era stato condannato a pagare alla ASL, ovvero euro 96.240;

b) in via subordinata, di essere tenuto indenne dal Syndicate “Neon” nella medesima misura di euro 96.240;

c) in via subordinata, di essere tenuto indenne dal Syndicate“Neon”, in virtù della polizza 10046247Q, della minor somma di euro 73.440, pari al danno che il giudice contabile ritenne provocato dalla terza delle delibere sopra indicata (Delibera 21 maggio 2007).

4. I Syndicates assuntori del rischio si costituirono per il tramite del Rappresentante Generale per l’Italia, negando l’indennizzabilità del sinistro. Dedussero che, al momento della stipula delle polizze 10184586E e 10242750L (e cioè le due polizze teoricamente applicabili ratione temporis), l’assicurato era già a conoscenza dell’indagine contabile che lo vedeva coinvoltoe, nondimeno , tacque la circostanza all’assicuratore. Esposero,a tal riguardo , che l’assicurato era stato costituito in mora dalla ASL due volte, nel 2009 e nel 2011e che, pertanto , quando stipulò la prima polizza col Syndicate “Markel 3000”,già sapeva dell’indagine a suo carico per la vicenda “Italbyte”.

5. Con sentenza 2.5.2019 n. 361 il Tribunale di T erni accolse in parte la domandadell’assicurato. Ritenne il Tribunale che: N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 -) le tre polizze stipulate col Syndicate “Neon” non erano operanti perché o la condotta colposa dell’assicurato, o ppure la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, non erano avvenute nei limiti di efficacia temporale stabiliti daicontratti; -) delle quattro polizze stipulate da Alfredo Giglio Tognarini col Syndicate“Markel”, era efficace ed operante la sola polizza n. 10242750L e , per di più,limitatamente al danno causato dall’assicurato con la delibera del 21 maggio 2007. La sentenza fu appellata in via principale dal Syndicate Markel contro Alfredo Giglio Tognarini ed in via incidentale da questi contro il Syndicate Neon.

6. Con sentenza 27 maggio 2022 n. 265 la Corte d’appello di Perugia accolse l’appello del Syndicate Markel (appello principale) e dichiarò inammissibile per tardività l’appello incidentale. La Corte ritenne che: -) Alfredo Giglio Tognarini già sapeva sin dal 2009 - per essere stato costituito in mora -che gli era stata contestata una responsabilità contabile per danno erariale, relativamente agli appalti di forniture di materiale informatico; -) questa circostanza venne taciuta al Syndicate Markel, quando l’assicurato stipulò la prima polizza con quel sindacato (e cioè il 2 luglio 2010)e tale silenzio comportava la perdita del diritto all’indennizzo, avendo ad oggetto una circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio; -) era irrilevante la circostanza che Alfredo Giglio Tognarini solo il 13.6.2011 (e dunque dopo la stipula del contratto) ricevette dalla competente autorità una secondacostituzione in mora concernente il danno erariale provocato dalla delibera da lui assunta come Direttore Amministrativo della ASL il 21 maggio 2007: la delibera del 2007 e la relativa costituzione in mora del 2011 costituivano, infatti , una “prosecuzione” delle contestazioni già effettuate negli anni precedenti e relative alla medesima vicenda (fornitura di materiale informatico);

N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 -) tutti i contratti stipulati da Alfredo Giglio Tognarini col Syndicate Markel furono anzi “voluti da Tognarini proprio in previsione di tale ampliamento dell’incolpazione”; -) l’appello proposto da Alfredo Giglio Tognarini nei confronti del Syndicate Neon, infine, era inammissibile per tardività, né l’appellante poteva beneficiare della previsione di cui all’art. 334 c.p.c., dal momento che “l'appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale”.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Alfredo Giglio Tognarini con ricorso fondato su tre motivi. La società Lloyd’s Insurance Company S.A. - quale soggetto giuridico successore tanto del Syndicate Neon, quanto del Syndicate Markel 3000 - ha resistito con controricorsoe proposto ricorso incidentale (condizionato). Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorsoprincipale. 1.1.Col primo motivo è denunciata la violazione “ dell’art. 116 c.p.c. e 1219 c.c., nonché, dell’art. 67 del Codice della Giustizia Contabile e dell’art. 1335 e 2697 c.c.”.

Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà due censure. 1.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che la C orte d’appello ha errato nel qualificare come “atto di costituzione in mora”la lettera datata 13 giugno 2011, in quanto tale documento non conteneva gli elementi minimi essenziali della costituzione in mora. Da questa erronea qualificazione il ricorrente fa discendere per conseguenza che la Corte d’appello avrebbero erroneamente individuato il contratto di assicurazione operante ratione temporis. 1.1.1. La censura è inammissibile, perché avulsa dall’effettivo contenuto della sentenza impugnatae, dunque , irrilevante.

N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 L’appello del SyndicateMarkel è stato accolto non perché il “sinistro” (inteso come richiesta di risarcimento proveniente dal terzo danneggiato) fosse avvenuto fuori dai limiti temporali di efficacia della polizza. L’appello dell’assicuratore fu accolto per una ragione ben diversa: il giudice di merito ha ritenuto che l’assicurato, al momento della stipula del primo contratto,aveva taciuto di essere sottoposto ad una inchiesta dalla Procura contabile(p. 6, ultimi due capoversi, della sentenza d’appello).

La ratio decidendiche regge la sentenza impugnata fu, dunque , la reticenza dell’assicurato ai sensi dell’art. 1892 c.c., sebbene tale norma non venga formalmente richiamata. Il motivo di ricorso non si fa carico di impugnare tale ratio decidendi. 1.2. Con una seconda censura , anch’essa contenuta nell’illustrazione del primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Deduce che sarebbe stato onere dell’assicuratore dimostrare che l’assicurato, al momento della stipula del contratto, avesse già ricevuto la costituzione in mora datata 13 giugno 2011, onere che l’assicuratore non aveva assolto. 1.2.1.

La censura resta assorbita dal rigetto della prima censura. Anch’essa in ogni caso sarebbe stata inammissibile, perché affronta una questione (data di ricezione della costituzione in mora data ta 13 giugno 2011) che, nel quadro della motivazione della sentenza qui gravata, non ebbe efficacia dirimente ai fini del rigetto della domanda dell’assicurato , avendo il giudice di merito ritenuto che l’assicurato sin dal 2009 sapeva della contestazione a suo caricoe non ne mise a parte l’assicuratore.

2. Il secondo motivo del ricorso principale. Col secondo motivo è denunciata da Alfredo Giglio Tognarini la violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 1915, 1892, 1893 e 2697 c.c.. Anche in questo caso (al di là dei suddetti riferimenti normativi) il motivo contiene più censure, così riassumibili: N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 (a) Alfredo Giglio Tognarini non violò dolosamente l’obbligo di avviso ex art. 1915 c.c. (p. 21 del ricorso); (b) Alfredo Giglio Tognarini non aveva l’obbligo di comunicare all’assicuratore l’atto di costituzione in mora ricevuto nel 2009; (c) l’eventuale reticenza dell’assicurato non fu commessa con dolo o colpa grave; (d) l’assicuratore decadde dalla eccezione di non indennizzabilità del sinistro ex art. 1892 c.c., perché sin dal 2012 sapeva che all’assicurato era stato notificato un atto di costituzione in mora, ma non esercitò il diritto di recesso entro il trimestre stabilito dall’art. 1892 c.c.. 2.1.

La censura sub (a) è inammissibile: nel presente giudizio non si è mai fatta questione di decadenza dell’assicurato per violazione dell’obbligo di avviso. Evidentemente il ricorrente confonde la violazione dell’obbligo di avviso ex art. 1915 c.c. con la violazione dell’obbligo di discovery di cui all’art. 1892 c.c.. 2.2. La censura sub(b) è manifestamente infondata. Alfredo Giglio Tognarini nel 2009 seppe ufficialmente che la Procura erariale aveva invitato la ASL a costituirlo in mora in relazione alla “approvazione proposta Italbyte per assistenza full risk su hardware e software”; e nel 2011 seppe ufficialmente - secondo quanto accertato in facto dal giudice di merito - che la Procura erariale aveva invitato la ASL a costituirlo in mora “per irregolarità nelle forniture di materiale informatico hardware e software da parte della società Italbyte s.r.l. di Viterbo”.

Il primo contratto col Syndicate Markel fu stipulato il 2.7.2010: correttamente,dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che i suddetti avvisi fossero circostanze idonee ad incidere sul rischioe dovessero essere riferite all’assicuratore. 2.3. La censura sub (c) è inammissibile , perché investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, quale è l’accertamento d’uno stato soggettivo. N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 2.4. La censura sub(d) è inammissibile e , comunque , infondata . 2.4.1. In primo luogo, è inammissibile perché nuova.

La controeccezione di decadenza dell’assicuratore dal diritto di impugnare il contratto non risulta infatti essere stata formulata in grado di appello. 2.4.2. Insecondo luogo, la censura è comunque infondata . L’articolo 1892 c.c., infatti, così come interpretato da questa Corte, commina all’assicuratore la decadenza dal diritto di impugnare il contratto soltanto se, al momento della scoperta della reticenza, il sinistro non si sia ancora verificato. Quando, invece, l’assicuratore venga a conoscenza del reale stato di cose dopo l’avverarsi del sinistro, può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo senza decadenze di sorta.

Nel caso di specie il ricorrente, a fondamento della censura qui in esame, espone i seguenti fatti: -) nel 2009 ricevette l’atto di costituzione in mora dalla ASL; -) il 2.7.2010 stipulò il (primo ) contratto di assicurazione con il sindacato Markel 3000(polizza n. 10184586E); -) il 18.6.2012 l’assicuratore gli chiese di acquisire la “ lettera di messa in mora del 2 luglio 2009 e del 13 giugno 2011”, così mostrando di essere a conoscenza di talidocumenti. Il giudice di merito ha, tuttavia , accertato - con accertamento che, per quantodetto, resiste alle critiche mosse dal ricorrente - che il “sinistro” (per tale intendendosi la prima costituzione in mora effettuata dalla ASL) si verificò il 13.6.2011, dunque nella vigenza della polizza n. 10184586E, stipulata il 2.7.2010.

Ne discende che la invocata consapevolezza, da parte dell’assicuratore, della circostanza di fatto taciuta dall’assicurato, è dimostrata solo a partire dal 18.6.2012, ovvero ben dopo l’avverarsi del sinistro.

3. Il terzo motivo del ricorso principale. N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 100, 333, 334, 343 e 346 c.p.c.. Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da Alfredo Giglio Tognarini nei confronti del sindacato “Neon”. Nell’esposizione del motivo il ricorrente espone argomenti così riassumibili: -) le domande proposte in primo grado nei confronti dei due Syndicates dei Lloyd’s di Londra erano alternative: l’assicurato infatti sosteneva che o l’uno, o l’altro dei suddetti Syndicates era tenut o ad indennizzarlo dell’identico pregiudizio; né avrebbe potuto pretendere l’indennizzo per il medesimo danno da ambedue; -) pertanto, poiché la sua domanda in primo grado era stata accolta nei confronti di uno dei due Syndicate, egli non aveva alcun interesse ad impugnare tempestivamente la statuizione di rigetto nei confronti dell’altro; di conseguenza, mancando l’interesse, non aveva neanche l’onere di proporre una impugnazione tempestiva, come ritenuto dalla Corte d’appello; -) inoltre,la sentenza impugnata ha violato l’art. 346 c.p.c., perché la domanda non accolta doveva ritenersi “assorbita”, e la domanda assorbita poteva essere riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., senza bisogno di proporre una impugnazione incidentale. 3.1.

Il motivo è infondato,in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere corretta. 3.2. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Alfredo Giglio Tognarini sul presupposto che, essendo rivolto contro una parte diversa dall’appellante principale, esso andava necessariamente proposto entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Questa affermazione non è esatta in punto di diritto. La Corte d’appello, infatti , ha aderito ad una interpretazione dell’art. 334 c.p.c. non più sostenibile, dopo i reiterati interventi delle Sezioni Unite di questa Corte.

N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 Queste hanno,infatti, in tre diverse occasioni stabilito che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile: e, dunque , sia se rivolta contro parti diverse dall’impugnante principale, sia se rivolta contro capi di sentenza diversi da quelli investiti dall’impugnazione principale, in tutti i casi in cui l’interesse a proporla sia sorto dall’impugnazione di un’altra parte (exempli gratia, allorché l’appellante principale impugna il rigetto della domanda di danno, e l’appellante incidentale impugna il rigetto della sua domanda di garanzia proposta contro l’assicuratore della r.c.: così Sez.

U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007; Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/3/2024: ma v. anche, per ampiezza di motivazione, Sez. 3- , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022 ). 3.3. La statuizione di inammissibilità del gravame proposto da Alfredo Giglio Tognarini fu tuttavia conforme a diritto. L’odierno ricorrente in primo grado propose due domande che egli stesso definisce alternative. Due domande sono oggettivamente alternative quando l’accoglimento dell’una implica di per sé l’infondatezza dell’altra e viceversa: l’esempio di scuola è quello della proposizione cumulata d’una domanda di danno e di una domanda di ingiustificato arricchimento.

Sono soggettivamente alternative quando, in aggiunta al rapporto di esclusione reciproca sopra indicata, sono proposte contro due soggetti diversi: exempli gratia, allorché la domanda di danno causata da un sinistro stradale sia proposta contro l’assicuratore della r.c.a. e l’impresa designata, a seconda di chi dovesse risultare obbligato alla garanzia. Nel caso di specie le due domande proposte contro i due Syndicates dei Lloyd’s di Londra erano alternative oggettivamente e soggettivamente , in quanto se il sinistro fosse risultato rientrare nella copertura temporale delle polizze stipulatecon il Syndicate “3000 Markel” , tale circostanza avre b be di per sé escluso ratione temporisla copertura prestata dalle polizze “Neon”, e viceversa.

N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 3.4. Ricorrendo l’ipotesi in cui l’attore proponga due domande alternative nei confronti di due diversi convenuti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, se la sentenza di primo grado accolga una di esse, tale decisione contiene nello stesso tempo una statuizione di fondatezza della pretesa accolta e d una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Pertanto, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre un appello incidentale condizionato (Cass.

Sez. U., 04/12/2024, n. 31136). 3.5. Nel caso di specie, tuttavia, Alfredo Giglio Tognarini non ha proposto affatto un appello incidentale condizionato nei confronti del Syndicate “Neon”. In grado di appello Alfredo Giglio Tognarini dichiarò espressamente che: -) le domande da lui proposte nei confronti del sindacato Neon non erano state esaminate in quanto “assorbite” (atto d’appello, p. 13-15); -) intendeva perciò riproporre tali domande ai sensi dell’articolo 346 c.p.c.. Dunque, in primo luogo fu lo stesso appellante a dichiarare che non volle proporre un appello incidentale.

In ogni caso, anche se si volesse benevolmente interpretare l’atto d’appello ravvisandovi una impugnazione, resta il fatto che l a riproposizione delle domande proposte contro il Syndicate “Neon” non è corredata da alcuna effettiva censuranei confronti dell a statuizione con cui il T ribunale di Terni ritenne inoperante le tre polizze stipulate dal suddetto Sindacato. 3.6. Un atto così concepito era,dunque, privo dei requisiti minimi essenziali per poter essere qualificato come impugnazione incidentale: mancava l’elemento volitivo (l’animus impugnandi) e , soprattutto , mancava N.R.G.: 18599/22 Udienza pubblica del 5 giugno 2025 l’esposizione d’una ragionata censura avverso la statuizione di primo grado, che,per quanto detto, fu di rigetto e non di assorbimento.

In conclusione, corretta fu la statuizione del giudice d’appello di non liquet rispetto alle domande proposte nei confronti del sindacato “Neon”, benché per le diverse ragioni appena indicate.

4. Il ricorso incidentale condizionato. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

5. Le spese. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso principale; (-) dichiara assorbito il ricorso incidentale; (-) condanna Alfredo Giglio Tognarini alla rifusione in favore di Lloyd’s Insurance Company S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente uffi