Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21774/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal of the cassation lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both parties submitted formal acts of withdrawal and acceptance. The appellant, ANPI, sought to overturn a lower court ruling awarding damages to La Caramella Buona Onlus, but the opposing parties agreed to drop the proceedings. Consequently, the court terminated the case without addressing the merits or ordering costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw an appeal, the judgment of cassation is extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings waiver of litigation rights termination of suit procedural dismissal diritto di ricorso delle associazioni pena statutaria movimento associazionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391, u.c., c.p.c.) e R.g.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7725/2024 R.G. proposto da A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'I TALIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via PREMUDA n . 18, presso lo studio dell’avvocato RICCI EMILIO NICOLA (RCCMLE47S18E290Y) che la rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro LA CARAMELLA BUONA ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale delle MILIZIE N. 34, presso lo studio dell’avvocato IANNUZZI VIRGINIA (NNZVGN75D45A509D) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato POLITO SARA (PLTSRA80E68L063C), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro A.N.P.I. - COMITATO PROVINCIALE DI MILANO, A.N.P.I. - COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 307/2024depositata il 09/02/2024.

R.g. n. 7725 del 2024; Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13 /06/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA L’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 307 del 5/04/2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale diReggio Emilia n. 279/2020 del 13/02/2020, di condanna della stessa in favore della La Caramella Buona Onlus a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale al pagamento della somma di € 20.000,00 00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, oltre alle spese processuali.

La Caramella Buona Onlus resiste con controricorso A.N.P.I. - Comitato Provinciale di Milano e l’ANPI Comitato provinciale di Brescia sono rimasti intimati. All’adunanza camerale del 13/06/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e attodi relativa accettazione. Da taliatti risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dai difensoridella controricorrente, sono rituali.

A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi avendo le parti raggiunto un accordo anche in ordine ad esse, come si desume, peraltro , dallo stesso atto di rinun cia e da quello di accettazione e stante comunque l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente (v. art. 391, u.c., c.p.c.) e R.g. n. 7725 del 2024;

Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle non avendo svolto alcuna attività in fase di legittimità i due Comitati provinciali dell’ANPI, di Milano e Brescia. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de