Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Nossa Michele and F.LLI NOSSA SNC, had lodged an appeal against a Brescia Court of Appeal judgment but remained silent after the court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, leading to the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: FD (SS) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16401/2021 R.G. proposto da: NOSSA MICHELE e F.LLI NOSSA SNC, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati RIVA IPPOLITA (RVIPLT78S65F133B) e COPPOLA VINCENZO (CPPVCN57L10H224H) -ricorrenti- contro ALLIANZ SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 403/2021 depositata il 31/03/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 16401/2021 Numero sezionale 552/2025 Numero di raccolta generale 21665/2025 Data pubblicazione 28/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26/07/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 16401/2021 Numero sezionale 552/2025 Numero di raccolta generale 21665/2025 Data pubblicazione 28/07/2025