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Ordinanza — n. 21614/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses claim against Central Bank for negligence, ruling statute of limitations expired due to plaintiff's delay in seeking documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21614/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the plaintiffs' appeal against the Central Bank of Italy regarding alleged negligence in financial oversight. Plaintiffs argued the statute of limitations had not expired because they only learned of the bank's inefficiency after accessing documents in 2011. The court rejected this, holding that the plaintiffs knew of the damage in 2007 and could have obtained the necessary documents earlier, thus making their ignorance of the cause of the damage culpable and the limitation period expired.

Regesto Legislator

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Art. 2940 c.c.; Art. 2941 c.c.: The statute of limitations for damages claims against regulatory authorities expires when the claimant, having knowledge of the damage, fails to pursue available evidence with ordinary diligence, rendering their ignorance of the specific cause of the damage culpable.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations negligence claim financial oversight culpable ignorance Central Bank of Italy omission of duty procedural dismissal inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2940 c.c.
Art. 2941 c.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 10, secondo comma, c.p.c.
Le spese dovute dai soccombenti vanno determinatecome segue: -) assumendo quale valore l’art. 10, secondo comma, c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
(secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza di questa Corte nontrova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo, ex art. 103 c.p.c. (Cass.
d.m. 55/14
4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%.
d.P.R. n. 115 del 2002
13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma
art. 115 c.p
art. 2935 c.c
Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2935 c.c..
art. 103 c.p
(secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza di questa Corte nontrova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo, ex art. 103 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 2101/24proposto da: -) Associazione CODACONS, Battista Annamaria , Bibbò Maria Elena , Bibbò Pietro, Bonelli Patrizia, Bontempo Ugo , Cavoto Leonardo , Ciarmoli Antonello, Ciarmoli Donata, Ciarmoli Iconavetere, Ciarmoli Leonardo, Ciarmoli Lucia Gina, Ciarmoli Maria Natalina , Ciarmoli Michele, Ciarmoli Paola Carmen, Ciarmoli Sanità, Ciarmoli Vincenzo Ettore, Colasanto Luca, Colatruglio Pasquale, Colella Antonio, Colella Isidoro, Conte Ivana Palma , Conte Luciano Mario , De Palma Beniamino, Di Brita Biagio, Di Brita Maria Antonia, Di Brita Pasquale Cosma, Di Matteo Antonio, Di Matteo Luigina Ausilia , Di Stasio Lorenzo, Donatiello Lucio , Forte Giovanni , Fragnito Bruno , Giantomasi Addolorata, Ianzito Antonio, Iarossi Luigi, Iorillo Mattia, Iorillo Nicola, Luciano Aldo, Luciano Carmine, Lupo Antonietta, Lupo Renato, Paoletti Carmine Maurizio , Paoletti Claudio , Paoletti Leonardo, Paoletti Mario Roberto, Parrella Vanda, Patuto Salvatore, Pietrantuono Giuseppina, Ruberto Romualdo, Tulino Teresa, Vitale Adalgisa, Vitale Luigi, Vitale Natalia, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Marco Ramadori, Luciano Fanti e Nicola Sanitate; -ricorrenti - contro Oggetto: danno da omessa vigilanza sull’attività degli intermediari finanziari - prescrizione - decorrenza - fattispecie.

N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 -) Banca d’Italia, in persona del Governatore pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 1° giugno 2023 n. 4046 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Banca d’Italia, esponendo che: -) ciascuno di essi -ad eccezione dell’associazione Codacons - aveva investito ingenti somme di denaro depositandole su libretti di risparmio emessi dalla società Istituto Finanziario Molisannio s.p.a.; -) la suddetta società non era autorizzata all’esercizio dell’attività di raccolta del risparmio; -) la circostanza fu portata a conoscenza sin dall’anno 2000 all’Ufficio Italiano Cambi, autorità preposta alla vigilanza; -) l’Ufficio Italiano Cambi con nota del 25.8.2000 segnalò la circostanza alla Guardia di Finanza, che avviò delle indagini solo nel 2003; -) nel 2004 l’Istituto Finanziario Molisannio fu cancellata dall’albo degli intermediari finanziari e posta in liquidazionecoatta amministrativa; -) la Banca d’Italia era il successore ope legis del disciolto Ufficio Italiano Cambi; -) se l’Autorità di vigilanza avesse esercitato le proprie funzioni ispettive e di controllo con maggior zelo e celerità, l’attività dell’Istituto Finanziario Molisannio sarebbe stata inibita molto prima di quanto in realtà accadde, e gli attori avrebbero evitato di affidare a quella società i propri risparmi.

Concluseropertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno causato dai fatti suddetti.

2. La Banca d’Italia si costituì eccependo - per quanto ancora rileva - la prescrizione del credito. Dedusse (p. 9, § 3, della comparsa di costituzione e N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 risposta in primo grado) che gli attori ebbero “ la possibilità di percepire l'esistenza delle lamentate perdite sui capitali asseritamente conferiti all'intermediario e di far valere eventualmente le pretese che hanno ora azionato” a decorrere dal momento di liquidazione coatta dell’IFM, e dunque dal 29.9.2004.

3. Con sentenza 3.4.2018 n. 6937 il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione. Il Tribunale ritenne che: -) il termine di prescrizione applicabile eraquello quinquennale; -) il termine iniziò a decorrere dal momento in cui i creditori, con l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto acquisire la consapevolezza del danno e della causa di esso; -) tale momento andava individuato nel 10 luglio 2007, data in cui fu comunicato ai creditori dell’IFM il decreto di omologa della procedura di concordato preventivo cui la suddetta società era stata sottoposta; -) irrilevante fu la circostanza che solo nel 2011 i creditori, all’esito di un giudizio di accesso agli atti, acquisirono dalla Banca d’Italia la documentazione dimostrativa - in tesi - delle omissioni ascritte all’Istituto di vigilanza. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 6.6.2023 n. 4046 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte ritenne che: -) l’eccezione di prescrizione fu ritualmente sollevata dalla banca d’Italia, a nulla rilevando che l’exordium praescriptionis fu individuato in un momento diverso da quello ritenuto dal Giudice; -) correttamente il Tribunale ravvisò nella comunicazione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo dell’IFM il termine ultimo oltre il quale gli attori ebbero, o avrebbero potuto avere con l’ordinaria diligenza, la piena consapevolezza dell’esistenza del danno e della sua causa; N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 -) non vi era la prova che la prescrizione fu interrotta con una lettera spedita alla Banca d’Italia nel 2009; infatti di tale lettera non risultava prodotto l’avviso di ricevimento, né era attendibile la tesi attorea secondo cui quell’avviso, ritualmente prodotto in primo grado, andò perduto nelle more del giudizio.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti con ricorso fondato su due motivi. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositatomemoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.. Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha ritenuto non provata l’avvenuta interruzione della prescrizione.

Tale statuizione è censurata con argomenti così riassumibili: -) i fatti allegati da una parte e non contestati dall’altrasi danno per ammessi, ex art. 115 c.p.c.; -) con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori allegarono di aver interrotto la prescrizione con una lettera raccomandata spedita alla Banca d’Italiail 22 settembre 2009; -) la Banca d’Italia non contestò in modo chiaro e specifico tale circostanza, la quale pertanto doveva darsi per ammessa; -) ergo, gli attori non avevano alcuna necessità, per dimostrare l’avvenuta interruzione della prescrizione, di depositare l’avviso di ricevimento della suddetta lettera raccomandata. 1.1.

Il motivo è temerario. Chi eccepisce la prescrizione nega, per ciò solo, che essa sia stata interrotta. Tutto il resto è vaniloquio. N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2935 c.c.. Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha individuato l’exordium praescriptionis nella data di comunicazione ai risparmiatori dell’avvenuta omologazione del concordato preventivo dell’IFM (10.7.2007). I ricorrenti osservano che, a partire da quella data, essi al massimo avrebbero potuto avere la consapevolezza dell’esistenza del danno, ma non anche quella della sua causa (scilicet, l’inefficiente vigilanza dell’Autorità di controllo).

Tale ultima consapevolezza poté essere acquisita soltanto allorché la Banca d’Italia consentì l’accesso ai documenti concernenti le attività dell’Istituto Finanziario Molisannio, e dunque a partire dall’anno 2011. 2.1. Il motivo è temerario. Sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che, con la comunicazione dell’avvenuta omologazione del concordato preventivo, ebbero contezza del danno subìto. Acquisita tale contezza, nulla impediva di loro di attivarsi per acquisire, già nel 2007, quei documenti che invece si decisero a richiedere solo nel 2009.

A seguire la paradossale tesi giuridica prospettata dai ricorrenti si perverrebbe all’assurdo che qualunque creditore potrebbe impedire ad libitum il decorso della prescrizione semplicemente… disinteressandosi di acquisire informazionisul proprio credito. A confutazione di questa singolare tesi basterà dunque richiamare alcune nozioni elementari del diritto privato:

a) l’impedimento all’esercizio del diritto, ostativo al decorso della prescrizione, deve essere giuridico e non di fatto;

b) l’ignoranza di avere un credito impedisce il decorso della prescrizione solo se incolpevole;

c) l’ignoranza è incolpevole quando né il creditore, né alcun’altra persona di ordinaria diligenza, avrebbe mai potuto acquisire la consapevolezza dell’esistenza di quel credito. Questi princìpi sono stati correttamente applicati dalla Corte d’appello. N.R.G.: 2101/24 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 3.1. Le spese dovute dai soccombenti vanno determinatecome segue: -) assumendo quale valore l’art. 10, secondo comma, c.p.c. (secondo cui le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”), per pacifica giurisprudenza di questa Corte nontrova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo, ex art. 103 c.p.c. (Cass.

Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367); il valore della causa è dunque euro 456.997,51, pari al credito vantato da Luca Colasanto -) aumentando l’importo suddetto nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come segue del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi di un ulteriore 10% per ciascuno dei ricorrenti dall’11° al 30°, e così complessivamente del 470%. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Banca d’Italia delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 50.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma