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Ordinanza — n. 21587/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidentiary means and contractual interpretation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21587/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal filed by Unitedcom s.r.l. inadmissible, ordering them to pay the opposing party's costs. The appellant challenged the appellate court's rejection of their opposition to an injunction and their appeal against the first-instance judgment. The Court ruled that the appellate court's discretion in selecting evidentiary means and its interpretation of the contract's validity fall within the domain of the trial judge, making the legal review of the factual reconstruction inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 1362 c.c.; Art. 154, comma 2, D.P.R. n. 554/1999: In cassation proceedings, the review of contractual interpretation is limited to verifying legal hermeneutic canons and the coherence of the trial judge's reasoning, excluding any re-evaluation of the factual reconstruction of the parties' will.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility contractual interpretation review evidentiary means discretion trial judge factual domain legal hermeneutic canons rinuncia al dibattimento orale contratto di servizio procedura orale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 3
ha denunciato la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, dei principi contenuti nelle disposizioni di legge di cui agli articoli 115 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 154, comma 2, D.P.R. n. 554/1999
e violazione per errata interpretazione dell’art. 154, comma 2, del D.P.R.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.
art. 360 c.p
ha denunciato la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.
articoli 115 c.p
3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, dei principi contenuti nelle disposizioni di legge di cui agli articoli 115 c.p.c.
articolo 1362 c.c
3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, delle regole ermeneutiche stabilite dall’articolo 1362 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013
Cass., n. 30810/2023
Cass. Sez. 3, 10/02/2015 n. 2465
Cass. Sez. 3, 26/05/2016 n. 10891
2465; Cass. Sez. 3, 26/05/2016 n. 10891); 4.il ricorso va dichiarato inammissibile; la società ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente secondo il principio di soccombenza, che si liquidano come da dispositivo.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18266/2021R.G. proposto da UNITEDCOM s.r.l., in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. Mario Mossali , in virtù di procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliata in ROMA, via A. Gramsci n. 14 presso lo studio dell’avv. Domenico Sicilianoe come da domicilio digitale ; -ricorrente- nei confronti di EI TOWERS s.p.a., in persona del legale rapp resentante pro tempore , rappresentata e difes a dagli Avv.ti Stefano Previti e Carla Previti , in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via Ciceronen. 60 presso il loro studio e c ome da domicilio digitale; -controricorrente- CC 9 giugno2025 Ric. 18266del 2021 Pres.

P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi per la cassazione della sentenza n. 3566/2020 della Corte d’ a ppello di MILANO pubblicata il31 dicembre 202 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 202 5 dal la Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi. Ritenuto che 1. il Tribunale di Monza con sentenza n. 1276 /201 8 ha respinto l’opposizione proposta da Unitedcom s.r.l. avverso il decreto ingiuntivon. 2183/2016 per l’importo di Euro 216.521,63 emesso in data 8aprile 2016 su ricorso di EI Towers s.p.a. e fondato sul contratto per manutenzione e servizi su apparecchiature ed impianti di trasmissioneintercorso tra le parti, con conseguente conferma del decreto e condanna alle spese di litea carico dell’opponente;

2. la Corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha respinto l’appello proposto da Unitedcom s.r.l. avverso la sentenza di prime cure e ha condannato l’appellante a rifondere all’appellata le spese del giudizio d’appello;

3. avverso la sentenza della Corte d’appello, Unitedcom s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da duemotivi d'impugnazione; h a resistito con controricorso EI Towers s.p.a.;

4. la trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. all’udienza del 9 maggio 2024 , in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria illustrativa,e, con ordinanza interlocutoria n. 26692 / 2024 , l’esame è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione di massima particolare importanza concernente l’ultrattività del mandato in caso di società cancellata dal registro delle imprese; all’esito della pronuncia della pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte n. 29812/2024, la trattazione del ricorso è stata fissata nuovamente in adunanza camerale per l’udienza del 9 giugno2025;

CC 9 giugno2025 Ric. 18266del 2021 Pres. P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi ha depositato nuovamente memoria la parte controricorrente. Considerato che 1. la questione preliminare formulata dalla società controricorrente non è fondata; in proposito, vale richiamare la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite che ha ritenuto come in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato(Cass.

Sez. U, 19/11/2024n. 29812); ciò è quello che si è verificato nella specie, tenuto conto che la parte controricorrente allega come avvenuta nel mese di giugno 2021 la cancellazione della società ricorrente mentre la procura speciale risulta conferita nel febbraio precedente;

2. con il primo motivo di ricorso , la ricorrente Unitedcom s.r.l. ha denunciato la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, dei principi contenuti nelle disposizioni di legge di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova formulati dalla Unitedcom che avrebbero consentito a quest’ultima di dimostrare l’avvenuta segnalazione telefonica prevista nel contratto di manutenzione e, di conseguenza, l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla EI Towers tramite la mancata esecuzione delle opere di primo intervento, oggetto del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011”; 2.1.il primo motivo di ricorso è inammissibile; come correttamente rilevato da parte controricorrente (pag. 20 in controricorso), il motivo in esame, nonostante la formale denuncia di violazione di legge ed in particolare, del principio dispositivoe dei criteri di CC 9 giugno2025 Ric. 18266del 2021 Pres.

P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi riparto dell’onere della prova, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; ebbene, la stessa prospettazione della doglianza proposta dalla societàricorrente è diretta non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai Giudici di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione dei fatti mediante l’asserita erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori; al riguardo, questa Corte ha da tempo affermato che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all'apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013); sul punto, è opportuno sottolineare che la Corte d'appello ha ritenuto generiche le prove orali, perché non specificavano «in che precisi tempi ed a quale soggetto destinatario sarebbero state effettuate le richieste telefoniche di primo intervento» (pag. 18 , in motivazione della sentenza impugnata) e la ricorrente, sotto tale profilo, non ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione (Cass., n. 30810/2023), sicché la censura è inammissibile; 3.con il secondo motivo di ricorso , la società odierna ricorrente ha denunciato la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3: la violazione per errata interpretazione, da parte della Corte di Appello, delle regole ermeneutiche stabilite dall’articolo 1362 c.c. e violazione per errata interpretazione dell’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in relazione all’accertamento della volontà delle parti riguardante la stipula del contratto di manutenzione e servizi sottoscritto in data 14/01/2011”;

CC 9 giugno2025 Ric. 18266del 2021 Pres. P.A.P. Condello Rel. I.Ambrosi 3.1.anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili denunciati; è sufficiente in proposito richiamare il principio secondo cui in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (in tal senso, Cass.

Sez. 3, 10/02/2015 n. 2465; Cass. Sez. 3, 26/05/2016 n. 10891); 4.il ricorso va dichiarato inammissibile; la società ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali in favore della società controricorrente secondo il principio di soccombenza, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

CC 9 giugno2025 Ric. 18266del 2021 Pres. P.A.P. Condello