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Ordinanza — n. 21469/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bank's revocation action, ruling creditor need not prove debt existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21469/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by overturning the lower court's decision on the revocation of acts. The appellants argued that the bank's right to revoke was barred by the six-month statute of limitations because the underlying debt was contested in a separate lawsuit. The court held that while the debt's existence need not be proven, the guarantors could still raise the defense of nullity if the debt title itself is void. Consequently, the lower court erred in applying the statute of limitations without first addressing the potential nullity of the guarantee contract.

Regesto Legislator

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Art. 1957 c.c.; Art. 2 L. 287/1990: The creditor may initiate revocation proceedings based on a merely disputed credit, but the debtor may counterclaim the nullity of the underlying title, which must be examined by the court of first instance before the statute of limitations can be applied.

Parole chiave

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revocation of acts statute of limitations guarantee nullity disputed credit antitrust clauses revoca del credito al consumo credito contestato garanzia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 c.c.
Art. 2 L. 287/1990
art. 2 L. 287/1990, 101 cpc, 190 cpc, 11 2 cpc, 116 cpc.
Art. 1325 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 1419 c.c.
Questa la ratio decidendi: “Quanto, poi, alla denunciata nullità parziale delle fideiussioni, ex art. 1419 c.c., a seguito della sentenza delle SS.UU.
Art. 1421 c.c.
art. 1419 c.c
Questa la ratio decidendi: “Quanto, poi, alla denunciata nullità parziale delle fideiussioni, ex art. 1419 c.c., a seguito della sentenza delle SS.UU.
art. 36 cod. proc. civ
Questa Corte in quella decisione ha infatti osservato che: “ il rapporto tra azione di nullità (delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell’art. 36 cod.
art. 2901 cod. civ
civ., ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, detta relazione non impedisce la proposizione dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod.
articolo 1957 c.c
2 della L.287/1990, allora la deroga alla decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6637/2023 R.G. proposto da: SANTAMARIA FRANCESCO, SANTAMARIA VITO LEONARDO, SANTAMARIA MARINO, SANTAMARIA VITO, SAPONARO ANNA MARIA, LOSITO MARIA, DEFLORIO ANGELA, COLELLA ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN62P09H282M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSARELLI ROBERTO (MSSRRT64P13L425B) -ricorrente- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SOC. COOP., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SCHITTULLI ANGELO (SCHNGL74D21A662W) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1912/2022depositata il 30/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- La Banca di Credito Cooperativo di Conversano ha concesso un credito alla società Europa Frucht srl, la cui restituzione è stata garantita da Vito Santamaria, Marino Santamaria, Francesco Santamaria e Vito Leonardo Santamaria. Costoro hanno in seguito costituito un fondo patrimoniale insieme alle relative mogli. La banca ha sospettato intenti elusivi ed ha inizialmente comunicato ai fideiussori ed alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine, chiedendo la restituzione della intera somma senza dilazione.

A fronte di tale iniziativa, i fideiussori hanno proposto davanti al Tribunale di Bari una causa per l’accertamento della inesistenza del credito, ossia perché si accertasse che la debitrice non era inadempiente all’obbligazione di restituzione del mutuo. Dopo l’avvio di tale causa, con autonomo atto, la banca ha invece citato i fideiussori per la revocatoria degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. 2.- In quel giudizio i convenuti hanno eccepito la inesistenza del debito, richiamando la relativa causa avente ad oggetto per l’appunto l’esatto adempimento, da loro promossa in precedenza, come si è detto; hanno altresì eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle norme anti concorrenza; hanno contestato l’esistenza del pregiudizio nonché la legittimazione delle mogli, non debitrici della banca. 3.- Il Tribunale di Bari e poi la Corte di Appello hanno accolto la revocatoria, sostanzialmente osservando come è sufficiente che il credito sia controverso, non essendo necessario che sia accertato, ed osservando altresì come la questione della nullità della fideiussione esulasse dall’ambito del giudizio di revocatoria. 4.- Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i fideiussori, con quattro motivi di censura e memoria, di cui ha chiesto il rigetto la banca, sia con controricorso che con memoria.

Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo prospetta violazione degli articoli artt. 1325 cc, 1418 cc, 1419 cc, 1421 cc, 1957 cc, 2901 cc. art. 2 L. 287/1990, 101 cpc, 190 cpc, 11 2 cpc, 116 cpc. La tesi è la seguente. I ricorrenti sostengono di avere eccepito, sin dal primo grado e di averlo poi ribadito in appello, la nullità delle loro fideiussioni omnibus, e dunque del titolo del loro debito verso la banca. La Corte di Appello ha risposto a tali eccezioni, innanzitutto, adducendo che esse esulavano dall’oggetto del giudizio in quanto, ai fini della revocatoria, era sufficiente che il credito fosse controverso, e quindi non era necessario verificare se esistesse effettivamente o meno.

Osservano i ricorrenti che invece si trattava del titolo del credito, ossia di accertare che la fideiussione che avevano stipulata era nulla e che dunque non erano debitori della banca e tale accertamento rientra nei poteri del giudice della revocatoria, poiché la validità del titolo è elemento costitutivo del credito. 2.-Il secondo motivo è conseguente al primo. Esso denuncia nullità delle fideiussioni: la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1325 1418, 1419, 1421, 1957, 2901 cc, dell’art. 2 L. 287/1990, artt. 101, 190, 112, 115 ,116 cpc.

La censura è conseguente alla precedente. La Corte di Appello ha altresì osservato che comunque l’eccezione di nullità delle fideiussioni era tardiva, in quanto fatta per la prima volta con la comparsa conclusionale e dunque non poteva essere tenuta in alcuna considerazione. Questa la ratio decidendi: “Quanto, poi, alla denunciata nullità parziale delle fideiussioni, ex art. 1419 c.c., a seguito della sentenza delle SS.UU. n. 41994 del 2021, fermo restando quanto sin qui evidenziato, rileva la Corte che l’eccezione è palesemente ed irrimediabilmente tardiva, in quanto contenuta nella memoria conclusionale di replica, depositata il 10/1/2022, sì che l’appellata, a tacer d’altro, non è stata neppure posta in grado di interloquire” (p. 18).

A questa ratio i ricorrenti obiettano due cose: la prima è di avere eccepito la nullità sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e di averla dunque ribadita poi in appello, e ne danno prova; la seconda è che, comunque sia, la nullità è rilevabile d’ufficio e dunque, anche a concedere che alcuna eccezione è stata fatta, ciò non avrebbe dovuto impedire di rilevarla. Questi due motivi, che presentano connessione logica, sono fondati nei termini che seguono. I ricorrenti dimostrano di avere eccepito, sin dal primo grado, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, e del resto riportano il contenuto di tale eccezione, poi ribadita in appello (p. 31 e ss. del ricorso).

Alle pagine 44 e 45 del ricorso è riportato il contenuto della eccezione di nullità che è sufficientemente specifica, al punto che pone anche la questione se tale nullità debba dirsi parziale o totale. L’eccezione risulta inoltre formulata, sia pure sinteticamente, alle pagine 42-43 della comparsa di costituzione in primo grado, e dunque è da escludersi che si sia trattato di una mera contestazione dei fatti, di una “nuda eccezione”, come tale non suscettibile di essere rilevata d’ufficio in cassazione (arg. ex Cass.4175/ 2020). Né può obiettarsi che, poiché è regola che la revocatoria presuppone un credito anche semplicemente controverso e non necessariamente certo, allora l’eccezione di nullità del titolo di quel credito non rileva, non va cioè esaminata dal giudice, che dovrebbe limitarsi a prendere atto del fatto comunque un credito, sia pure contestato, è fatto valere da chi agisce in revocatoria: che è la tesi della decisione impugnata.

Infatti, altro è la prova del credito, altro la validità del suo titolo. Chi agisce in revocatoria può, onde provare di essere creditore, allegare semplicemente un credito anche soltanto controverso o eventuale, ma ciò non impedisce al debitore convenuto di eccepire la nullità del titolo di quel credito. A tal riguardo non è di ostacolo la decisione di questa Corte n. 15275/ 2023, che, letta nella massima, potrebbe sembrare che affermi il contrario: in realtà in quel caso l’azione di nullità del credito (rectiusdel titolo) era stata esercitata in altro giudizio ed il debitore aveva eccepito che ciò precludeva l’esercizio della revocatoria in diverso procedimento.

Questa Corte in quella decisione ha infatti osservato che: “ il rapporto tra azione di nullità (delle fideiussioni) e azione revocatoria si pone, non in termini di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., ma in termini di pregiudizialità e, pertanto, detta relazione non impedisce la proposizione dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., in quanto questa può essere proposta anche al fine di tutelare crediti eventuali o litigiosi, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e intende ribadire”.

Dunque, l’eccezione di nullità del titolo del credito è pregiudiziale rispetto alla revocatoria e ben può essere fatta valere al fine di paralizzare l’esercizio di quest’ultima, e di contestarne il fondamento. E’ dunque errata la ratio decidendi nella parte in cui, premesso che il creditore può far valere anche un credito semplicemente litigioso, ancora da accertare, ne ha tratto la conclusione che “ Da ciò deriva che tutte le questioni afferenti la asserita nullità delle fideiussioni, la loro validità, nonché l’asserita insussistenza del credito della banca verso gliappellanti, così come tutte le richieste istruttorie avanzate in questa sede, esulano dal perimetro del presente giudizio, perché trattasi di questioni, da far valere (se non già fatte valere), nel citato giudizio pendente davanti al Tribunale di Bari, n. 18534/2014 R.G.A.C” (p. 18).

Invece, a fronte del potere del creditore di allegare un credito anche semplicemente ancora controverso, il debitore può eccepire che quel credito, sia pure controverso, deriva da un titolo nullo. 3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1325, 1418, 1419, 1421, 1957, 2901 cc, dell’ art. 2 L. 287/1990, e degli artt. 101, 190, 112, 116. La tesi è la seguente. Ove si ritenesse nulla la fideiussione, sia pure parzialmente, ossia relativamente alle clausole che contrastano con la disciplina antitrust, per contrasto con l’art. 2 della L.287/1990, allora la deroga alla decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c. sarebbe nulla, con la conseguenza che il creditore, la banca, avrebbe dovuto rispettare il termine previsto in quella norma, ossia chiedere al garante l’adempimento entro i sei mesi ivi previsti; ed invece tale termine non sarebbe stato rispettato.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente, in quanto è demandato al giudice di merito di verificare la nullità delle clausole apposte nella fideiussione, accertamento che presuppone valutazione di alcuni fatti specifici, sia di natura temporale- se il contratto è stato stipulato in aderenza al modello Abi (2002-2005) dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia- che relative a circostanze di fatto-come l’effettiva funzionalità del singolo contratto a valle ad attuare l’intesa restrittiva della concorrenza : solo ove accertato che la clausola è nulla e che dunque si applica l’articolo 1957 c.c., va verificato, ed anche questo è accertamento in fatto, l’eventuale conseguente rispetto dei termini. 4.-Il quarto motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 cc. cc., art.100, art. 102 cpc 190 c pc, 11 2 c pc, 116 cpc.

La questione è la seguente. I ricorrenti avevano sin dall’inizio eccepito che il fondo patrimoniale era stato costituito con beni personali delle mogli, che non sono debitori della banca, non avendo prestato fideiussione, e che di conseguenza non erano legittimate passivamente. La Corte di Appello aveva replicato che chi stipula l’atto oggetto di revocatoria è comunque legittimato e deve essere convenuto in giudizio. I ricorrenti replicano che non era quello il senso della eccezione: essi non contestavano la legittimazione di chi stipula l’atto di revocatoria, ma contestavano che il creditore potesse aggredite beni, pur conferiti in quel fondo, ma che erano di proprietà di un terzo, in questo caso le mogli, non debitrici del creditore.

Il motivo è assorbito. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo di ricorso, assorbiti il 3° e il 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Cote d’Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice dl rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso; d