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Ordinanza — n. 21439/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; procedural deadline for opposition to execution not suspended by holidays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21439/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its late filing, which violated the strict procedural deadline for opposing execution acts. The applicants argued that the holiday suspension of terms under Article 3 of Law 742/1969 should have extended their time to file, but the Court rejected this, citing established precedent that such suspensions do not apply to execution oppositions. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicants were ordered to pay the respondent's legal fees and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742; Art. 325 c.p.c.: The holiday suspension of procedural terms does not apply to oppositions against execution acts, rendering late filings inadmissible.

Parole chiave

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opposizione all'esecuzione sospensione termini periodo feriale tardività ricorso art. 380-bis c.p.c. opposizione tardiva notificazione tardiva delega del possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742
462436-01, «La disposizione dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le cause considerate urgenti, comprese quelle di opposizione all’esecuzione intese lato sensu , stabilisce la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - manifestamente non si pone in contrasto con l’art.
Art. 325 c.p.c.
Invero, i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza in data 26.6.2023, sicché tale data occorre necessariamente considerare quale dies a quo ai fini della individuazione del termine breve per impugnare, ex art. 325 c.p.c.
Art. 92 r.d. n. 12 del 1941
742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d.
Art. 1 della legge n. 742 del 1969
380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
Art. 3 della legge n. 742 del 1969
Invero, i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza in data 26.6.2023, sicché tale data occorre necessariamente considerare quale dies a quo ai fini della individuazione del termine breve per impugnare, ex art. 325 c.p.c.
Art. 24 della Costituzione
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro,vanno condannat i a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 4.300,00 (pari all’importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
artt. 599 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13797/2022
Cass. Sez. U., 03/05/2010, n. 10617
Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15219
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18583/2023 R.G. proposto da ROSALIA DELLA TORRE e ALESSANDRO DENTI, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Severino (c.f. SVRGNN77A02G230V ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro CONDOMINIO F4, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Bertelli (c.f. BRTPLA74R44B157L),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro ALDO BELLITTI LEALI AVA DIENG MAME BABOU MASSIMO D’ANDRIA ELENA CAVALLI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1589 del 26 giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE nella procedura esecutiva n. 82/2005 r.g. del Tribunale di Brescia, l’esecutata Rosalia Della Torre e il comproprietario non esecutato Alessandro Denti proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto emesso il 22 dicembre 2017 dal giudice dell’esecuzione, col quale si disponeva il trasferimento della quota indivisa degli immobili staggiti in favore di Elena Cavalli; gli opponenti lamentavano vizi formali, tra cui la mancata notifica dell’avviso di pignoramento e dell’invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione ai comproprietari non esecutati, Andrea e Alessandro Denti, adempimenti prescritti dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.; al giudizio di merito partecipavano il Condominio F4 e Aldo Bellitti, mentre restavano contumaci Ava Leali, Mame Bbaou Dieng, Massima D’Andria ed Elena Cavalli; il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1589 del 26 giugno 2023, respinta l’eccezione di tardività dell’opposizione, la rigettava e condannava i ricorrenti alle spese di lite; avverso tale sentenza, Rosalia Della Torre e Alessandro Denti proponevano ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; resisteva con controricorso il Condominio F4; in data 27/3/2024 veniva formulata proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per le seguenti ragioni:

«Il ricorso presenta profili di inammissibilità perché tardivamente proposto. Invero, i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza in data 26.6.2023, sicché tale data occorre necessariamente considerare quale dies a quo ai fini della individuazione del termine breve per impugnare, ex art. 325 c.p.c. Pertanto, poiché trattasi di opposizione agli atti esecutivi, com’è noto non soggetta alla sospensione feriale dei termini (ex plurimis, Cass. n. 13797/2022), il ricorso non può che considerarsi tardivo, giacché notificato solo il 21.9.2023.»; i ricorrenti formulavano tempestiva istanza di decisione, eccependo altresì l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 92 r.d. n. 12 del 1941, 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; veniva conseguentemente fissata l’odierna adunanza camerale; iricorrenti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 3/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE preliminarmente, si può prescindere dalla verifica della regolarità delle notifiche agli intimati e dell’integrità contraddittorio in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione della palese inammissibilità del ricorso; secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass.

Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); la questione di legittimità costituzionale sollevata con la richiesta di decisione del ricorso è manifestamente infondata: infatti, come già statuito, tra le altre, da Cass. Sez. 3, 07/04/1989, n. 1680, Rv. 462436-01, «La disposizione dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le cause considerate urgenti, comprese quelle di opposizione all’esecuzione intese lato sensu , stabilisce la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., atteso che il più rapido svolgimento dei procedimenti in relazione alla particolare natura degli stessi, nonché la possibilità di scelta temporanea o definitiva di un difensore diverso da quello che voglia usufruire del periodo feriale, implicano l’insussistenza della violazione dei diritti della difesa.» (la pronuncia è ripresa e confermata anche da Cass.

Sez. U., 03/05/2010, n. 10617); oltre a quanto esposto rispetto all ’ eccezione di legittimità costituzionale, non occorre aggiungere altro a sostegno della già rilevata inammissibilità del ricorso (chiaramente desumibile dalla proposta di definizione accelerata), atteso che una più ampia motivazione colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c. (v. Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15219); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e a tale decisione consegue la condanna dei ricorrent i, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla pro-posta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro,vanno condannat i a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 4.300,00 (pari all’importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione); va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 4.300,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del comma 1-bis