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Ordinanza — n. 21412/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant condemned to pay litigation costs despite original inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal after the decision deadline. Although the appeal was originally inadmissible, the withdrawal rendered the procedural outcome moot, leading to the dismissal of the request for cost compensation. Consequently, the appellant was condemned to refund the litigation expenses to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal after the decision request renders the judgment extinguished, precluding the application of cost-sharing rules and the accelerated settlement proposal provisions.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinguishment of proceedings litigation costs refund inadmissible appeal accelerated settlement proposal ritiro della domanda di revisione opposizione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (in termini, Cass.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
CONSIDERATO CHE si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 380-bis c.p
CONSIDERATO CHE si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 08/07/2025, n. 18671
(in termini, Cass. Sez. 3, 08/07/2025, n. 18671); non può essere accolta, invece, la richiesta di compensazione delle spese, sia perché le controparti non hanno aderito a tale istanza, sia perché il ricorso era ab origine manifestamente inammissibile ( ex multis, da ultimo, Cass.
Cass. Sez. 3, 21/03/2025, n. 7626
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018
Cass. Sez. T, Ordinanza 12/10/2018, n. 25485
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza 30/09/2015, n. 19560
25485; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza 30/09/2015, n. 19560); p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17465/2023 R.G. proposto da PAOLO PRETI, rappresentatoe difes o dall ’ avv. Federico Pergami (c.f.: PRGFRC61P16C933O) e dall’Avv. Massimo Panzarani (c.f. PNZMSM60B04E445Z),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro DOVALUE S.P.A., nella qualità di mandataria di ORTLES 21 S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Frojo (c.f. FRJRRT71E60A859S),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro GABRIELLA PENSOTTI ANTONELLA GARAVAGLIA ALESSANDRA GARAVAGLIA MONICA REAMI ITALFONDIARIO SPA ONORANZE FUNEBRI F.LLI GALLI S.N.C.

ALESSANDRO GIOVANNI GALLI PAOLA MORANDO SIMONE ROSSI SADE IMMOBILIARE S.R.L. IFIS NPL INVESTING S.P.A. TOR IMMOBILIARE S.R.L. INARCASSA -intimati - avverso l’ordinanza Tribunale di Verbania pronunciata il 22 giugno 2023, comunicata in data 24 luglio 2023, nel procedimento di reclamo 1-4/2016 R.G.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE Paolo Preti proponeva ricorso per cassazione dell’ordinanza del 22/6/2023, comunicata il 24/7/2023, con cui il Tribunale di Verbania, nell’ambito del procedimento di reclamo ex artt. 624 e 669 - terdecies c.p.c., aveva confermato il provvedimento del giudice dell’esecuzione, di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dall’esecutato; resisteva con controricorso Ortles 21 S.r.l., quale mandataria di doValue S.p.A.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli altri intimati; in data 21/2/2024 veniva formulata proposta di definizione accelerata exart. 380-bis c.p.c., rilevando l ’ inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Collegio di reclamo; con istanza del 25/3/2024 il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso; successivamente, in data 12/6/2025, il ricorrente notificava alle altre parti e depositava rinuncia al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite; all’esito della camera di consiglio del 26/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità in ragione della rinuncia ritualmente formulata dal ricorrente, nonostante essa sia intervenuta dopo l’istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (in termini, Cass. Sez. 3, 08/07/2025, n. 18671); non può essere accolta, invece, la richiesta di compensazione delle spese, sia perché le controparti non hanno aderito a tale istanza, sia perché il ricorso era ab origine manifestamente inammissibile ( ex multis, da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/03/2025, n. 7626);ne consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; poiché la decisione non è sovrapponibile a quella della proposta, non può farsi applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui sancisce che «quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96» c.p.c. , disposizione quest’ultima che –in base a quanto statuito da Cass.

Sez. 6-3, Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018, Rv. 652288-01, sia pure in regime processuale anteriore all’introduzione del diverso istituto deflativo della proposta di definizione accelerata di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo attualmente vigente– non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio di legittimità pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente; va dato atto, infine, della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficiodi merito, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13: infatti, la declaratoria di estinzione non rientra fra quei presupposti processuali (Cass.

Sez. T, Ordinanza 12/10/2018, n. 25485; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza 30/09/2015, n. 19560); p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del