Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Memmi Giusi, had not responded to the lower court's proposal for case settlement, while the respondent, Migliorini Giovanna Maria, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15504/2024 R.G. proposto da: MEMMI GIUSI, elettivamente domiciliata in NOVARA, VIALE ROMA 9, presso lo studio dell’avvocato CIMMA MARCO (CMMMRC62S15F952G) avvmarcocimma@pec.ordineavvocatinovara.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MIGLIORINI GIOVANNA MARIA, elettivamente domiciliata in NOVARA, CORSO CAVALLOTTI, 22, presso lo studio dell’avvocato MAZZINI PAOLO (MZZPLA57P05F952B) avvpaolomazzini@pec.ordineavvocatinovara.it che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.214/2024 depositata il 28/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 15504/2024 Numero sezionale 551/2025 Numero di raccolta generale 21390/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 15504/2024 Numero sezionale 551/2025 Numero di raccolta generale 21390/2025 Data pubblicazione 25/07/2025