Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The proceedings involved three plaintiffs seeking compensation from Allianz SPA and an individual defendant regarding road victim guarantees. The court ruled that the silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21426/2024 R.G. proposto da : VELASQUEZ PIANDA JOSE LUIS, VELASQUEZ PIANDA JULIO CESAR, VELASQUEZ PIANDA WASHINGTON AGUSTIN, elettivamente domiciliati in FERRARA, LUDOVICO ARIOSTO 24/A, presso lo studio dell’avvocato SITTA CRISTIANA (STTCST58L67D548J) avv.cristianasitta@legalmail.it , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SITTA MASSIMILIANO (STTMSM63P26D548C)avv.sitta@legalmail.it -ricorrenti- contro ALLIANZ SPA, quale impresa designata per la gestionedel Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FARNESE N. 105, presso lo studio dell’avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K) -controricorrente- nonchécontro CATOTA TIBA WELLINGTON ALBERTO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.551/2024depositata il 24/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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