Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Ceccarelli, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Enasarco, sought dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14023/2024 R.G. proposto da: CECCARELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT, 62, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNA SANDRO (CMPSDR56R06H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE ENASARCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato PIRROTTINA DAVIDE (PRRDVD65S27H501L) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.2241/2024 depositata il 28/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14023/2024 Numero sezionale 548/2025 Numero di raccolta generale 21381/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 14023/2024 Numero sezionale 548/2025 Numero di raccolta generale 21381/2025 Data pubblicazione 25/07/2025