Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request a ruling within the statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Lecce Court of Appeal judgment extinguished because the applicant failed to request a decision within the required forty-day window. The applicant, Monte Leone, had not submitted a formal request for the appeal's resolution after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the applicant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a cassation appeal within the statutory period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26789/2024 R.G. proposto da: MONTELEONE PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato STICCHI DAMIANI ANDREA, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro COMUNE DI GROTTAGLIE, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sesto Fiorentinio n. 41, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZ.DIST.DI TARANTO n. 291/2024 depositata il 19/08/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26789/2024 Numero sezionale 547/2025 Numero di raccolta generale 21363/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/07/2025 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 26789/2024 Numero sezionale 547/2025 Numero di raccolta generale 21363/2025 Data pubblicazione 25/07/2025