Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the Association failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The Association argued for a decision on the merits against BPER Banca and ASL Napoli 1 Centro, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a formal renunciation, dismissing the case and ordering the Association to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30990/2020 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE CENTRO ESTER ONLUS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato SITO ROBERTO MERLINO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato ADDEZIO GIANCARLO (DDZGCR68B04F839L) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato SOLIMENO VANESSA (SLMVSS79A62L259Q) rappresentato e difeso dall'avvocato CIRILLO BRUNO (CRLBRN75A04F912I) -controricorrente- nonchè contro ASL NAPOLI 1 CENTRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MELILLO ANTONIO (MLLNTN68T22L049Y) Numero registro generale 30990/2020 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 21358/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.798/2020 depositata il 19/2/2020.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti BPER BANCA SPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ASL NAPOLI 1 CENTRO, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BPER BANCA SPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente ASL NAPOLI 1 CENTRO.
Roma, 23/7/2025 Numero registro generale 30990/2020 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 21358/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 30990/2020 Numero sezionale 546/2025 Numero di raccolta generale 21358/2025 Data pubblicazione 25/07/2025