Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Immobiliare Conti Nuova Spa, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Emilio Bianchi S.r.l., argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming extinct.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5200/2025 R.G. proposto da: IMMOBILIARE CONTI NUOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 7, presso lo studio dell’avvocato SMERILLI GIORGIO (SMRGRG56S24H501K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EMILIO BIANCHI S.R.L., elettivamente domiciliato in MODENA CORSO CANALGRANDE 96, presso lo studio dell’avvocato TASSI CRISTINA LAURA (TSSCST67H49F257R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.22/2025 depositata il 07/1/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 5200/2025 Numero sezionale 545/2025 Numero di raccolta generale 21355/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente EMILIO BIANCHI S.R.L., seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente EMILIO BIANCHI S.R.L. Roma, 23/7/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 5200/2025 Numero sezionale 545/2025 Numero di raccolta generale 21355/2025 Data pubblicazione 25/07/2025