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Sentenza — n. 21351/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigant participation in second instance proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21351/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance judgment because the necessary co-litigant, Dry Gestioni Ltd, was not properly notified or integrated into the appeal proceedings. The appellant argued that the lower court failed to notify the co-litigant, but the court found this argument inconsistent with the procedural rules requiring the appellant to notify their own appeal. Consequently, the court ruled that the lack of participation by the necessary co-litigant rendered the second-instance decision legally flawed and inadmissible for review.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 1266 c.c.: The court must quash a second-instance judgment if a necessary co-litigant was not integrated into the proceedings, as their absence precludes the examination of all appeal grounds.

Parole chiave

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necessary co-litigant lack of contradiction second instance appeal procedural defect quashing of judgment validità della cessione del credito carenza di legittimazione difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 1266 c.c.
Art. 64 L.F.
3.Rispetto alla predetta cessione d’azienda la curatela fallimentare aveva esercitato l’azione ai sensi dell’art. 64 L.F. e l’atto traslativo era stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Livorno con la sentenza n.
Art. 395 c.p.c.
878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzial primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n.
art. 395 c.p
878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzial primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n.
art. 378 c.p
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
art. 111 c.p
Perciò, per regola generale exart. 111 c.p.c., l’intervento o la chia- mata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo (tra molte: Cass.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/7/2011, n. 15018
389 del 5/3/2008,il ricorso per la cui cassazione era dichiarato inammissibile da Cass. 7/7/2011, n. 15018.
Cass. Sez. 3, 22/01/2024, n. 2246
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14014/2023R.G. proposto da SGR ASSET LTD, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Parenti (c.f. PRNLGU61D17H501R), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro BOTARELLI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Betti (c.f. BTTFRZ52M18L303T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 19/12/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza del3/7/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensoridelle parti e lette le memori e .

ATTI DI CAUSA 1.La vicenda giudiziaria tra la società SGR Asset Ltd e la Botarelli S.r.l. traeva origine da tre distinti atti di precetto notificati il 20/1/2017 da Dry Gestioni Ltd alla Botarelli S.r.l. (in precedenza Vrinel S.r.l., Vrinel Botarelli S.r.l. e Vrinel Mobilificio Botarelli S.r.l.), fondati su altrettanti titoli esecutivi emessi dal Pretore e dal Tribunale di Pisa in favore di E-B Italia S.p.A. (poi, a seguito di cambio di denominazione, divenuta Realtà Aziendale Banca Dati Centrale S.p.A., in forma contratta Enibank S.p.A.): un decreto ingiuntivo del 18/10/1995 (n. 601/95), una sentenza del 12/6/1998 (n. 186/98) e una sentenza del 10/6/1999 (n. 696/99); il primo riguardava crediti per forni- ture di merci non pagate a Mavec (che aveva precedentemente ceduto i suoi crediti alla E-B Italia in forza di factoring) e le spese liquidate per l’in- giunzione, il secondo le spese legali liquidate in sede di opposizione al prov- vedimento monitorio e il terzo le spese di lite liquidate in sede di appello rispetto alla sentenza che aveva deciso la citata opposizione. 2.La Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A./EniBank S.p.A., con atto del 19/6/2000, aveva poi ceduto a Daxter Inc. la propria azienda e con essa i propri crediti, ivi compreso quello nei confronti della Botarelli S.r.l., con atto di cessione notificat o alla debitrice; pochi giorni dopo , la Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 41 del 28/6/2000. 3.Rispetto alla predetta cessione d’azienda la curatela fallimentare aveva esercitato l’azione ai sensi dell’art. 64 L.F. e l’atto traslativo era stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 921 del 29/5/2002; la predetta decisione veniva impugnata dalla Daxter, che affer- mava di essere rimasta contumace in primo grado per nullità della notifica dell’atto di citazione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 878 del 31/5/2004, accoglieva il gravame e rimetteva le parti innanzial primo giu- dice, ma la pronuncia era poi revocata, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla sentenza della stessa Corte territoriale n. 389 del 5/3/2008,il ricorso per la cui cassazione era dichiarato inammissibile da Cass. 7/7/2011, n. 15018. 4.Con comunicazione datata 2/1/2017, la Daxter Inc. aveva notificato alla Botarelli la cessione alla Dry Gestioni Ltd. del proprio credito, asserita- mente vantato nei confronti della destinataria della missiva. 5.Ricevuti dalla Dry Gestioni Ltd. gli atti di precetto del 20/1/2017, la Botarelli S.r.l. proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c., soste- nendo che il credito (unitario) era stato abusivamente frazionato, che i cre- diti erano stati estinti mediante pagamento alla curatela del fallimento della originaria creditrice (E-B.

Italia, poi Realtà Aziendale Banca Dati Centrale o Enibank S.p.A.) e che l’opposta Dry Gestioni non era legittimata ad agire, in quanto la cessione aziendale –e, quindi, dei crediti – era stata definiti- vamente dichiarata inefficace con la menzionata sentenza n. 921/2002 del Tribunale di Livorno. 6.Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 1014 del 12/10/2019, riget- tava le eccezioni di frazionamento del credito e di difetto di legittimazione attiva, ma accoglieva l’opposizione,ritenendo estinte le obbligazioni in ra- gione dell’intervenuto pagamento alla curatela fallimentare dell’importo di Euro 39.508,55. 7.Con comunicazione datata 30/3/2020, la SGR Asset Ltd comunicava alla Botarelli di essere divenuta titolare dei crediti oggetto del precetto:

«con atto di cessione crediti dell’08/03/2017 la società Dry Gestioni Ltd, con immediata efficacia traslativa, ha ceduto ogni suo credito derivante dalla gestione crediti Italia alla NSM LiveGlass Ltd, e che quest’ultima con atto del 23.05.2018, ha poi ceduto alla scrivente SGR Asset Ltd … i crediti da Voi dovuti per sorte capitale, per interessi e per ogni altro eventuale elemento accessorio maturato nei Vostri confronti, in relazione a quanto appresso specificato: credito derivante da decreto ingiuntivo n° 601/1995, emesso in data 18/10/1995, … credito derivante da sentenza n° 186/1998, emessa in data 12/06/1998, … credito derivante da sentenza n° 696/1999, emessa in data 10/06/1999». 8.Con atto di citazione notificato il 9/4/2020, la SGR Asset Ltd impu- gnava la sentenza n. 1014 del 12/10/2019 del Tribunale di Siena, limitata- mente al capo relativo all’estinzione del credito; sosteneva che il pagamento eseguito dall’appellata si riferiva adun quarto titolo esecutivo (la sentenza n. 362/2005 del Tribunale di Livorno), non oggetto di opposizione. 9.In data 10/7/2020, la Botarelli S.r.l. si costituiva nel giudizio di se- condo grado e, richiamando il giudicato sulla declaratoria di inefficacia della cessione d’azienda da Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A./EniBank S.p.A. a Daxter Inc., proponeva impugnazione incidentale:

«In accogli- mento dell’appello incidentale, accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società Dry Gestioni Ltd …, oggi SGR Asset Ltd., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società Botarelli srl; in quanto non legittimata né sostanzialmente né pro- ceduralmente, sia perché sono illegittime le varie cessioni del credito poste in essere fino a giungere alla società appellante denominata SGR Asset Ltd, sia perché l’obbligazione di cui agli atti di precetto notificati il 20.1.2017, è estinta per intervenuto pagamento attestato dalle ricevute versate in atti».

10. La prima udienza – fissata con l’atto di citazione in appello al 2/9/2020 – veniva rinviata d’ufficio al 22/6/2021 e successivamente al 15/3/2022, disponendo lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima della predetta udienza, le proprie conclusioni definitive.

11. Con successiva sentenza n. 2823 del 19/12/2022, la Corte d’ a p- pello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Bo- tarelli S.r.l., dichiarava il difetto di legittimazione attiva di SGR Asset Ltd, ritenendo che la catena di cessioni di credito fosse viziata ab origine, in quanto fondata su un atto di cessione d’azienda dichiarato inefficace con sentenza passata in giudicato; dichiarateassorbite le altre questioni e con- dannava la SGR Asset Ltd alle spese del grado, oltre che per lite temeraria.

12. La SGR Asset Ltd proponeva ricorso per cassazione, fondato su nove motivi.

13. Resisteva con controricorso la Bottarelli S.r.l.

14. Il P ubblico Ministero chiedeva il rigett o del ricorso.

15. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. AGIONI DELLA DECISIONE 1.Si deve rilevare, in via preliminare, che non ha partecipato al processo in grado di appello,né risulta quale destinataria del ricorso per cassazione, la Dry GestioniLtd, parte del processo di primo grado che aveva ceduto il credito all’appellanteSGR Asset Ltd; in particolare, la SGR Asset Ltd aveva appellato la decisione emessa nei confronti di Dry Gestioni espressamente dichiarando la propria qualità di successore di detta società ex art. 111 c.p.c. 2.La menzionata disposizione stabilisce che «il processo prosegue tra le parti originarie», fermo restando che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estro- messo».

Perciò, per regola generale exart. 111 c.p.c., l’intervento o la chia- mata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo (tra molte: Cass. Sez. U., 09/03/1990, n. 1918, Rv. 465787-01). 3.Quale corollario, in giurisprudenza si è statuito che «Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa che non sia stato in precedenza estromesso e che, per questo motivo, conserva la veste di litisconsorte necessario, è onerato a chiamarlo nell’instaurato giudizio di gravame, con la conseguenza che la relativa omissione comporta un difetto di integrità del contraddittorio rile- vabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina, ove tale rilievo sia effettuato dalla corte di cassazione, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è configurato ai fini della sua elimina- zione» (Cass.

Sez. 3, 19/07/2005, n. 15208, Rv. 583384-01; analoga- mente, Cass. Sez. 1, 15/06/2018, n. 15905, Rv. 649280-01, Cass. Sez. 3, 24/02/2010, n. 4486, Rv. 611595-01, Cass. Sez. 3, 26/01/2010, n. 1535, Rv. 611191-01, e Cass. Sez. 2, 24/08/2006, n. 18483, Rv. 592064-01). 4.Al rigore di tale conclusione, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di questa Corteapporta un temperamento, ogniqualvolta si possa configurare un’estromissione tacita. Infatti, si afferma che «L’impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all’esecuzione, è valida quando quest’ul- timo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l’estromissione prevista dall’art. 111 terzo comma cod. proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente» (così Cass.

Sez. 3, 08/02/2011, n. 3056, Rv. 616680-01; analogamente, Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n. 20533, Rv. 645106-01: «Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto contro- verso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei con- frontidel successore, sussistono i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria.»; nello stesso senso, Cass. n. 5531 del 2024;

Cass. n. 35798 del 2022; Cass. n. 2048 del 2018; Cass. n. 6196 del 2015). 5.Dalla combinazione dei menzionati principî si evince che:

a) la SGR Asset avrebbe dovuto notificare l’appello anche al litisconsorte necessario Dry Gestioni Ltd.;

b) l’omessa notifica sarebbe risultata irrilevante in caso di estromissione (tacita) della Dry Gestioni Ltd.;

c) la predetta estromissione sarebbe stata comunque condizionata alla mancata proposizione di eccezioni o domande nei confronti del litisconsorte necessario –la presentazione delle quali avrebbe precluso la prosecuzione del giudizio senza il suo coinvolgimento –o, in alternativa, al suo disinte- resse al gravame. 6.Nel caso in esame, con appello incidentale – la cui proposizione non richiede alcuna notificazione nel rito ordinario, ma soltanto la tempestiva costituzione con apposita comparsa di risposta in secondo grado (art. 343, comma 1, c.p.c. ratione temporisvigente) – la Bottarelli ha esplicitamente chiesto di «accertare e dichiarare l’inesistenza originaria ovvero attuale del diritto della parte istante, società Dry Gestioni Ltd …, oggi SGR Asset Ltd., … a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dellasocietà Botarelli srl» in ragione dell’inefficacia della cessione. 7.Tale domanda – volta a contestare la statuizione del primo giudice – impedisce ex sel’estromissione della Dry Gestioni, la cui qualità di litiscon- sorte necessario non può ritenersi venuta meno, per l’evidente interesse di quella e della stessa appellante incidentale alla disamina della legittimazione ad agire in via esecutiva, resa oggetto di domanda espressa in appello. 8.Conseguentemente, il giudice di secondo grado – preso atto della mancata notificazione dell’appello principale al litisconsorte necessario, della sua mancata estromissione dal giudizio e della proposizione di appello incidentale –avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della Dry Gestioni Ltd a norma dell’art. 331 c.p.c. 9.La citata norma dispone che ciascuna delle parti appellanti, in forza dei principî di autonomia delle singole impugnazioni e del connesso inte- resse ad impugnare sottostante a ciascuna di esse, è soggetta all’onere di provvedere all’integrazione mediante la notificazione del proprio atto d’im- pugnazione entro il termine all’uopo stabilito dal giudice d’appello; ma – poiché tale onere presuppone che un termine sia effettivamente fissato dal giudice (e poiché non rileva in contrario il precedente di Cass.

Sez. 3, 22/01/2024, n. 2246, Rv. 670015-01, che esclude l’applicazione dell’art.331 c.p.c. in caso di appello incidentale rivolto nei confronti del contumace, poiché nella fattispecie de qua la Dry Gestioni non era stata destinataria nemmeno dell’impugnazione principale) – è evidente l’inconsistenza della censura della SGR Asset Ltd.,che imputa alla Botarelli l’omissione della no- tificazione (peraltro, qualora detto termine fosse stato fissato, anche l’odierna ricorrente sarebbe stata onerata della notifica della propria impu- gnazione exart. 331 c.p.c.).

10. In conclusione, si deve rilevare ex officio la non integrità del contraddittorio nel secondo grado di giudizio: come già esposto, la Dry Ge- stioni Ltd, litisconsorte necessario non estromessa (né espressamente, né implicitamente), non ha partecipato al processo d’appello ed è evidente l’in- teresse del cedente il credito (tenuto a garantire l’esistenza del credito stesso al tempo della cessione, exart. 1266 c.c.) ad una decisione che in- volge profili attinenti all’inefficacia della cessione e/o all’intervenuto paga- mento del credito ceduto; e tale situazione preclude la disamina di tutti i motivi di ricorso, per essere stata illegittimamente resa la pronuncia oggetto dell’odierno gravame, in pretermissione di un litisconsorte necessario.

11. Di conseguenza, pronunciando sul ricorso, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con la Dry Gestioni Ltd, nonché per la liquidazione delle complessive spese del giudizio. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impug