Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The parties involved were Bontempi and Cianfarra against Barbabella, Sagripanti, Baiocco, and Focus Immobiliare SRL. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11724/2024 R.G. proposto da : BONTEMPI LOREDANA, CIANFARRA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ANCONA VIA G. MATTEOTTI 54, presso lo studio dell’avvocato BOSCARATO EDOARDO (BSCDRD74R24A271L) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BARBABELLA MARCO, SAGRIPANTI ALFA, BAIOCCO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VINCENZO CERULLI, 41, presso lo studio dell’avvocato IANIGRO MARCO (NGRMRC69M30H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAZZANI DINO (GZZDNI77B01E388A) -controricorrenti- nonchè contro FOCUS IMMOBILIARE SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.375/2024 depositata il 04/3/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti BARBABELLA MARCO, SAGRIPANTI ALFA, BAIOCCO PAOLO, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dei controricor