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Decreto — n. 21341/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 21341/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Gem SRL, the appellant, did not act after the lower court proposed a settlement, while the Revenue Agency argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence 40 day deadline renunciation of appeal Code of Civil Procedure notificazione viziata opposizione tardiva finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7133/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7133/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12345/2024 R.G. proposto da: GEM SRL, elettivamente domiciliato in CASSINO VIALE DANTE N. 97 - DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA RAFFAELE (NNTRFL69E22I838V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7133/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 12345/2024 Numero sezionale 542/2025 Numero di raccolta generale 21341/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE. Roma, 23/7/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 12345/2024 Numero sezionale 542/2025 Numero di raccolta generale 21341/2025 Data pubblicazione 25/07/2025