Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Gem SRL, the appellant, did not act after the lower court proposed a settlement, while the Revenue Agency argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days constitutes a renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12345/2024 R.G. proposto da: GEM SRL, elettivamente domiciliato in CASSINO VIALE DANTE N. 97 - DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA RAFFAELE (NNTRFL69E22I838V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.7133/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 12345/2024 Numero sezionale 542/2025 Numero di raccolta generale 21341/2025 Data pubblicazione 25/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE. Roma, 23/7/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 12345/2024 Numero sezionale 542/2025 Numero di raccolta generale 21341/2025 Data pubblicazione 25/07/2025