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Ordinanza — n. 21335/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitted examination of a decisive fact regarding criminal judgment finality dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21335/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Cassino's decision to reform the first-instance judgment regarding court costs. The appellants argued that the appellate court failed to examine the decisive fact of when the underlying criminal judgment became final, which would have altered the applicable fee schedule. The court rejected this claim, finding that the omission was not of a fact explicitly stated in the contested judgment or the case files, thus failing to meet the strict statutory requirements for this specific ground of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: The omission of examination of a decisive fact is admissible only if the fact is expressly stated in the contested judgment or the case files.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo passaggio in giudicato spese di giustizia sentenza penale irrevocabile vizio di cassazione condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
124/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
A tale riguardo, non ci si può esimere dall’osservare che, nel rigoroso rispetto dell’art. 366, primo comma, n.
Art. 3, comma 1, d.m. 124/2014
Il Tribunaledi Cassino, investito dell’impugnazione proposta da Equitalia Giustizia s.p.a., ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che la sentenza penale del Giudice di pace di Bologna era divenuta irrevocabile in data 9 dicembre 2013, cosicché, a norma del disposto dell’art. 3, comma 1, del d.m.
d.m. 13 novembre 2002, n. 285
962/2011 di non doversi procedere per remissione di querela, pronunciata dal Giudice di pace di Bologna, deducendo che l’importo ingiunto (euro 150,00 ciascuno) era eccessivo, essendo dovuto il minor importo di euro 24,00 ciascuno, ai sensi del d.m. 13 novembre 2002, n. 285.
d.l. n. 83 del 2012
54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053
Cass., n. 23238/2017
8054; Cass., n. 23238/2017) .
Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29954
Tale condizione deve essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio(cfr., Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29954).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17312/2023 R.G. proposto da CERVI VALERIO, ROMANELLI RAFFAELA e CERVI CARMINE, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Antonello Quadrini, domicilio digitale come per legge -ricorrenti - contro EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Cristiana Lupi, domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avversol a sentenza d e l Tribunale di Cassino n. 623 /20 2 3 , pubblicata in data15 maggio 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello . FATTI DI CAUSA 1.Valerio Cervi, Raffaela Romanelli e Carmine Cervi proponevano opposizione alle cartelle esattoriali con le quali Equitalia Giustizia s.p.a. aveva richiesto gli importi dovuti a titolo di spese di giustizia a seguito di sentenza n. 962/2011 di non doversi procedere per remissione di querela, pronunciata dal Giudice di pace di Bologna, deducendo che l’importo ingiunto (euro 150,00 ciascuno) era eccessivo, essendo dovuto il minor importo di euro 24,00 ciascuno, ai sensi del d.m. 13 novembre 2002, n. 285. Nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a., il Giudice di pace di Sora accoglieva l’opposizione, annullando le cartelle impugnate.

2. Il Tribunaledi Cassino, investito dell’impugnazione proposta da Equitalia Giustizia s.p.a., ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che la sentenza penale del Giudice di pace di Bologna era divenuta irrevocabile in data 9 dicembre 2013, cosicché, a norma del disposto dell’art. 3, comma 1, del d.m. 124/2014, dovevano applicarsi gli importi previsti dalla Tabella “A” allegata al d.m. n. 11/2013, la quale prevedeva anche per i processi penali definiti con remissione di querela l’importo di euro 150,00 a titolo di spese di giustizia.

3. Valerio Cervi, Raffaela Romanelli e Carmine Cervi ricorrono, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta sentenza. Equitalia Giustizia s.p.a. resiste con controricorso, mentre il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo i ricorrent i denunzia no ‹‹ omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Decreti del Ministero della Giustizia n. 285/2002 e n. 111/2013 in relazione all’art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 124/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››.

Lamentano che il Giudice d’appello, ai fini della determinazione dell’importo delle spese processuali dovute a seguito della sentenza penale di proscioglimento per remissione di querela, avrebbe errato nella individuazione della data di passaggio in giudicato della predetta sentenza. Precisano, sul punto, che la sentenza del Giudice di pace di Bologna eradivenuta definitiva in data 27 luglio 2012, come emerge dall’annotazione di correzione riportata anche nel frontespizio, posto che l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato in data 26 giugno 2012, come documentalmente comprovato dagli atti depositati nel fascicolo di primo grado; di conseguenza , avrebbe dovuto farsi applicazione del d.m. n. 285/2002, che fissa, all’allegata Tabella “B”, le spese processuali in euro 24,00 per i procedimenti definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima del 19 ottobre 2013.

2. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, ai fini della determinazione dell’importo delle spese processuali dovute dagli odierni ricorrenti, ha premesso che: - l’art. 3, comma 1, del d.m. 10 giugno 2014, n. 124 – “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale” – entrato in vigore in data 11 settembre 2014 e che ha abrogato il precedente d.m. 8 agosto 2013, n. 111, dispone che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall’erario relative ai processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua a applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 (19/10/2013) e fino all’entrata in vigore del presente regolamento (11/09/2014)”; - nel caso di specie, con le cartelle esattoriali impugnate Equitalia Giustizia s.p.a. stava procedendo al recupero delle spese a seguito di sentenza penale del Giudice di pace di Bologna n. 962/11 del 16 novembre 2011, divenuta irrevocabile in data 9 dicembre 2013.

Da tali premesse ha fatto discendere l’effetto che, alla luce di quanto disposto dal richiamato art. 3, comma 1, del d.m. n. 124/2014, essendo la sentenza penale divenuta definitiva nell’arco di tempo compreso tra l’entrata in vigore del d.m. n. 111/2013 e l’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale n. 124/14, dovevano ritenersi applicabili gli importi indicati dalla “Tabella A” allegata al d.m. n. 111/2013, la quale prevede, anche per i processi penali definiti con remissione di querela, l’importo di euro 150,00 a titolo di spese di giustizia.

Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale poggia sul presupposto fattuale — contestato dagli odierni ricorrenti — che la sentenza penale pronunciata dal Giudice di pace di Bologna sia divenuta irrevocabile in data 9 dicembre 2013 , ma, sul punto, la sentenza qui impugnata difetta di motivazione, in quanto il giudice di merito omette di esplicitare ed illustrare sulla base di quali elementi ha individuato la data del passaggio in giudicato, sebbene tale fatto abbia costituito oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito e abbia evidente carattere decisivo, da essa dipendendo la individuazione del decreto ministeriale applicabile e, di conseguenza, dell’importo in concreto esigibile a titolo di spese di giustizia.

A tale riguardo, non ci si può esimere dall’osservare che, nel rigoroso rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., gli odierni ricorrenti hanno ben evidenziato (a pag. 8 del ricorso) che negli scritti difensivi avevano dedotto, sia in primo che in secondo grado, che “l’estratto contumaciale della sentenza penale n. 962/11 del Giudice di pace di Bologna era stato agli stessi notificato in data 26 giugno 2012” e che la sentenza era, pertanto, “divenuta irrevocabile in data 27 luglio 2012”, producendo contestualmente agli atti di causa la relativa documentazione (cfr. doc. 4 – fasc. parte di primo grado e doc. nn. 3 e 4 e doc. n. 2d –pag. 10 – punto c).

Ebbene, il Tribunale di Cassino, nell’accogliere l’appello, ha mancato di estrinsecare il ragionamento che lo ha condotto ad accertare la data di passaggio in giudicato della sentenza penale posta a base dell’accoglimento dell’appello, per cui le considerazioni che sorreggono il decisum incorrono nel vizio denunziato, poiché non è dato comprendere quale documentazione il giudice d’appello abbia preso in esame e la valenza probatoria della stessa. Come è noto, ‹‹L'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia››(Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., n. 23238/2017) . La decisività del "fatto" omesso assume, nel vizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanza assoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio(cfr., Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29954).

Tutte le condizioni sopra indicate risultano presenti nella proposta censura, posto che che la data di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale, oltre ad avere costituito oggetto di contestazione tra le parti, rivestecarattere decisivo perché idonea, di per sé, ad incidere sulla determinazione dell’importo delle spese di giustizia effettivamente dovute dai ricorrenti.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio al Tribunale di Cassino, quale giudice d’appello, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magis