Cassation court dismisses appeal and remands case to integrate missing necessary party's defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and ordered a remand to integrate the necessary party's defense. The original third-party debt verification judgment was suspended pending a separate contract dispute, which the appellate court later ruled against the appellant. The court found the appeal inadmissible because the necessary party, Degola Serre s.r.l., had not been notified of the cassation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: A cassation appeal against a judgment involving a necessary co-litigant must be notified to that party; failure to do so requires remanding the case to integrate the defense before any merits review.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17042/2023 R.G. proposto da GREEN LAND DI GIUSEPPE CICCAGLIONE S.S.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Angelo Sbrocca, domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro DE PALMA GIUSEPPE, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. Giovanni Franzese, domicilio digitale come per legge -controricorrente - avverso l a sentenza d e l la Corte d’appello di Campobasso n. 155/2023, pubblicata in data12 maggio 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello ; Rilevato che 1. Giuseppe De Palma, in forza di ordinanza del 5 gennaio 1998 del Pretore di Ruvo di Puglia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva disposto il sequestro conservativo di beni e di crediti della debitrice Degola Serre s.r.l. dovuti da terzi sino all’importo di lire 70.000.000, sul presupposto della esistenza di un credito di quest’ultima società nei confronti di Green Land di Giuseppe Ciccaglione s.s.a., instaurava nei confronti delle predette società giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo ex art. 548 cod. proc. civ., avendo il terzo pignorato dichiarato l’esistenza di un credito di lire 120.000.000, quale saldo del corrispettivo dovuto a Degola Serre s.r.l. in forza di contratto di appalto, negandone, tuttavia , la liquidità ed esigibilità;
2. disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello di merito relativo al sequestro conservativo, a seguito di riassunzione, il Tribunale di Larino rigettava la domanda proposta dal De Palma, ritenendo provata, sulla base di una scrittura privata sottoscritta in data 22 dicembre 1997 da Degola Serre s.r.l. e da Green Land s.s.a. , il diritto di quest’ultima di ottenere, ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., una riduzione del corrispettivo dell’appalto a causa della presenza di vizi dell’opera, nella misura corrispondente al saldo non ancora versato alla società appaltatrice;
3. avverso siffatta sentenza p ropo neva gravame Giuseppe De Palma dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso, la quale, riformando la sentenza impugnata, accertava l’obbligo della Green Land di Giuseppe Ciccaglione s.s.a. di pagare, in favore di Degola Serre s.r.l., la somma di euro 61.974,83, rilevando che la scrittura del 27 dicembre 1997 non era opponibile al creditore per carenza di data certa exart. 2704 cod. civ. e che la prova testimoniale assunta, dalla quale era effettivamente emersa l’esistenza di infiltrazioni d’acqua nella serra oggetto di appalto, non provava che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo in merito alla riduzione del corrispettivodell’appalto;
4. Green Land di Giuseppe Ciccaglione s.s.a. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello, cui ha resistito Giuseppe De Palma con controricorso, mentre Degola Serre s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
5. il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative;
6. il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione; Considerato che 1. non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato a Degola Serre s.r.l., la quale –secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata –era parte contumace del processo nel grado di appello;
2. pertanto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della predetta società, litisconsorte necessaria per la sua qualità (di debitrice esecutata) nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, deve prelimin armente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale ordine; p.q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Degola Serre s.r.l. entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma,n