Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was filed after the deadline for the proposed settlement, leading to a default ruling. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term results in the automatic extinction of the cassation appeal.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3678/2025 R.G. proposto da: CARUSO FRANCO, NIGITA CARMELA, elettivamente domiciliati in CATANIA DOM DIG PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 32, presso lo studio dell’avvocato CASSI' DANIELE (CSSDNL77D12H501W) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (LPPMCF64B04H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1187/2024 depositata il 10/7/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 3678/2025 Numero sezionale 540/2025 Numero di raccolta generale 21188/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L., seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L. Roma, 23/7/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 3678/2025 Numero sezionale 540/2025 Numero di raccolta generale 21188/2025 Data pubblicazione 24/07/2025