Cassation court dismisses civil liability claim against bank for promoter's fraud, citing lack of bank control over third-party actions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the heirs' appeal against the Rome Court of Appeal's decision dismissing their civil liability claim against Fineco Bank. The plaintiffs argued the bank was liable for a promoter's fraudulent withdrawal of funds, while the bank contended it had no control over the promoter's independent actions. The court ruled that the bank's liability did not extend to acts occurring outside its operational control, thereby upholding the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2049 cod. civ.; Art. 31, comma 3, d.lgs. 24/02/1998 n. 58: The financial institution is not liable for civil damages caused by a promoter's fraudulent conduct if such conduct falls outside the institution's sphere of control and operational supervision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 885/2024R.G. proposto da GALLI ROBERTO E GALLI ANNA RITA, rappresentati e difes i dall’Avv. Gianni Ierardi –ricorrenti – contro CONDOLUCI VANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. Sandro Campilongo –controricorrente – nonché contro COLA ASSUNTA E BUCCIARELLI SIMONE, rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Coccia e dall’Avv. Federico Bianca –controricorrenti – nonché contro FINECO BANK S.P.A. –intimata – RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO PER L’ATTIVITA’ DEL PROMOTORE r.g. n. 885/2024 Cons. est.
Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 3706/2023 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 23maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Roberto ed Anna Rita Galli, nella qualità di coeredi del deceduto Luigi Galli, domandarono la condanna della Fineco Bank S.p.A. al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del d.lgs. 24/02/1998, n. 58 o dell’art. 2049 cod. civ., per la condotta illecita del promotore Livio Bucciarelli consistita nella sottrazione di somme dal conto corrente intestato al de cuius, quantificando il pregiudizio patito in euro 106.000,00, pari ai due terzi dell’importo di euro 159.600, 00, cioè della somma asseritamente trafugata dal promotore.
Nel costituirsi, la Fineco Bank S.p.A. formulò istanza di chiamata in causa, a scopo di manleva e garanzia, del promotore finanziario Vanni Condoluci nonché degli eredi di Livio Bucciarelli, individuati in Assunta Cola e Simone Bucciarelli. Integrato in tali termini il contraddittorio, spiegarono resistenzaalla lite, con distinti atti difensivi, i terzi così chiamati. Nella controversia proposero poi intervento volontario Cristina e Monia Galli, altre coeredi di Luigi Galli, onde ottenere il risarcimento del danno quantificato in loro favore in euro 53.200,00, pari ad un terzo dell’importo complessivo in thesi sottratto dal conto del dante causa.
2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Tivoli rigettò le domande delle parti attrici ed interventrici.
3. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da Roberto ed Anna Rita Galli.
4. Ricorrono uno actu per cassazione Roberto ed Anna Rita Galli, affidandosi a quattro motivi. r.g. n. 885/2024 Cons. est. Raffaele Rossi Resistono, con distinti controricorsi, Vanni Condoluci, da un lato, e Assunta Cola e Simone Bucciarelli, dall’altro. Non svolgedifese in grado di legittimità la Fineco Bank S.p.A. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, non occorre procedere a verificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tutte le parti litisconsorti in grado di appello (segnatamente, nei confronti di Monia e Cristina Galli) e non costituite nel presente giudizio di legittimità, stante l’esito di rigetto del ricorso per le ragioni in appresso esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti r.g. n. 885/2024 Cons. est.
Raffaele Rossi processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). 2.Il primo motivo, col quale si denuncia la violazione «dell’art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998 ovvero dell’art. 2049 cod. civ.», censura la impugnata sentenza per aver ritenuto «escluso in radice» il nesso di occasionalità necessaria sulla base del fatto che Livio Bucciarelli «non rivestisse la qualifica formale di promotore finanziario, ovvero che lo stesso non appartenesse alla compagine bancaria stante l’inesistenza di un rapporto professionale formalizzato».
Assume, per contro, che la responsabilità oggettiva del preponente per il fatto del preposto sussiste anche quando le incombenze di fatto disimpegnate da quest’ultimo abbiano reso possibile o pure soltanto agevolato il compimento del fatto illecito del preponente. 2.1. La doglianza è inammissibile. A fondamento della negata responsabilità dell’originaria convenuta, la Corte territoriale ha posto non soltanto l’insussistenza di un rapporto professionale contrattualmente regolato tra Livio Bucciarelli e la Fineco Bank S.p.A. ma anche, più al fondoe con rilievo dirimente, il mancato espletamento ad opera del primo di mansioni o incombenze, anche di mero fatto, per conto o nell’interesse dellaseconda.
In tal senso, univocamente, si legge nell’impugnata sentenza (pag. 7, secondo capoverso): «il nesso di occasionalità necessaria è escluso in radice, in quanto è pacifico che il predetto [i.e.: Livio Bucciarelli] è un soggetto del tutto estraneo alla compagine bancaria e non riveste la qualifica di promotore finanziario per conto della Fineco Bank S.p.A. […] Non è ipotizzabile un onere di vigilanza a carico della Fineco Bank S.p.A. nei confronti di un soggetto con il quale l’istituto bancario non r.g. n. 885/2024 Cons. est. Raffaele Rossi ha mai intrattenuto alcun rapporto di preposizione né ha avuto collegamenti funzionali o di fatto».
Il motivo non attinge criticamente la trascritta argomentazione, fondante la reiezione della domanda risarcitoria: esso, anzi, postula e in capo a Livio Bucciarelli la qualità di «promotore di fatto» dell’istituto bancario, circostanzadi natura appunto fattuale la quale - come visto –è stata espressamente negata dal giudice territoriale, in forza di un accertamento di merito a lui tipicamente riservato. Tanto giustifica l’inammissibilità della doglianza. 3.Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 31, terzo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998 nonché all’art. 10 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.
11. Parte ricorrente ravvisa trasgressione alle menzionate disposizioni per aver la Corte d’appello, al fine di accertare la responsabilità dell’intermediario, «addossato all’attore l’ulteriore onere di provare che la sua condotta non avesse in qualche misura agevolato l’illecito e, quindi, il danno subito» e «sollevato, al contempo, l’intermediario dall’onere di provare tanto il corretto funzionamento dei sistemi informatici e di sicurezza, come imposto dalla speciale normativa in tema di conti on-line [in spe cie, in tema di prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento] quanto di aver esercitato il doveroso controllo sul promotore di fatto in ragione del suo pieno inserimento nell’organizzazione aziendale». 3.1.
Anche questo motivo è inammissibile. Il ragionamento con esso sviluppato si basa, necessariamente presupponendolo, sull’inserimento del Bucciarelli nell’organizzazione aziendale della Fineco Bank S.p.A.nella veste di promotore di fatto : prospetta, cioè, un andamento della vicenda controversa divergente (ed anzi contrario) rispetto a quello scaturente dall’ accertamento ad opera del giudice di merito. r.g. n. 885/2024 Cons. est. Raffaele Rossi Orbene, è noto come sia inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella accertata nel giudizio di merito, essendo in ogni caso esclusa una nuova ricostruzione dei fatti da parte della Corte di legittimità.
4. Il terzo motivo rileva, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per intrinseca e manifesta contraddittorietà della motivazione in quanto viziata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Violazione artt. 132 num. 4, 156, secondo comma, cod. proc. civ. e 111 Cost.». Parte ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata abbia, per un verso, affermato l’esclusione del nesso di occasionalità necessaria per il fatto illecito compiuto da un soggetto estraneo alla compagine bancaria e, per altro verso, «in palese contrasto con il principio di non contraddizione»e con «insanabile contrasto logico » tra affermazioni , professata l’assoluta irrilevanza in astratto (e non già l’insufficienza in concreto) delle prove volte a dimostrare « il presupposto logico della responsabilità solidale dell’intermediario-preponente». 4.1.
Il motivo è infondato. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte territoriale ha ritenutol’irrilevanza non già delle prove bensì delle «risultanze della prova testimoniale»: cioè a dire l’inidoneitàdelle emergenze istruttorie adasseverare l’esistenza di un rapporto di preposizione, pur di mero fatto, tra la Fineco Bank S.p.A. e il Bucciarelli, segnatamente reputando non significante, al riguardo, la riferita presenza di quest’ultimo nella sede Fineco di Villanova di Guidonia, «dove presentava potenziali clienti ai promotori finanziari e dispensava consigli».
Ha in tal guisa estrinsecato un apprezzamento -sull’attendibilità e sulla concludenza del compendio probatorio acquisito a dimostrare la verità o meno dei fatti- che integra compito esclusivo e tipico del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità: e, in maniera r.g. n. 885/2024 Cons. est. Raffaele Rossi coerente, ha ravvisato in detto apprezzamento il logico prodromo della negazione della invocata responsabilità dell’istituto bancario. Del tutto insussistente è, dunque, il lamentato vizio motivazionale.
5. Il quarto motivo prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. « violazione del divieto di presumere dal presunto ed illogicità nello sviluppo del ragionamento presuntivo posto a fondamento della sentenza. Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.». Ad avviso dell’impugnante, con errore logico la sentenza gravata «fa derivare dall’indimostrata comunicazione dei codici, in via asseritamente riservata, la conseguenza secondo cui il possesso dei codici da parte di terzi (nel caso di specie il promotore di fatto) non potrebbe che derivare da una consegna spontanea degli stessi »; per contro, detta circostanza non sarebbe idonea ad escludere che il promotore di fatto abbia sottratto i codici «con l’inganno al titolare approfittando, proprio, del suo pieno inserimento nell’attività d’impresa e, dunque, in occasione delle mansioni in concreto demandategli dall’intermediario». 5.1.
Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, censura affermazioni prive di decisività nella trama argomentativa della sentenza gravata, la cui eventuale espunzione, pur in ipotesi di sussistenza del vizio denunciato, non minerebbe in alcun modo la compiutezza e la concludenza della motivazione. Quest’ultima, infatti, riposa – come già innanzi evidenziato – su l disconoscimentodi mansioni o attività svolte dal Bucciarelli per conto o nell’interesse della Fineco Bank S.p.A.: talché, coerentemente, la Corte territoriale ha negato la responsabilità della banca « sia laddove si ipotizzi una consegna spontanea dei codici da parte di Luigi Galli, sia laddove si ritenga che si sia verificata una sottrazione fraudolenta, r.g. n. 885/2024 Cons. est.
Raffaele Rossi poiché entrambe le situazioni si collocano al di fuori dell’ambito di controllo dell’istituto bancario».
6. Il ricorso è, in definitiva, rigettato.
7. Va disattesa, per difetto del necessario elemento soggettivo, la istanza di condanna di parte ricorrente per responsabilità processuale aggravata articolata dal controricorrente Vanni Condoluci.
8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
9. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
13. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, Roberto e Anna Rita Galli, alla refusione in favore dei controricorrenti, Vanni Condoluci nonché Assunta Cola e Simone Bucciarelli, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascun controricorrente, in euro 5.600 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrent e al competente ufficio di merito