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Ordinanza — n. 21126/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for lack of necessary joinder of third-party buyer in revocatory action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21126/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance judgment regarding a revocatory action for lack of necessary joinder of the third-party buyer. The appellant argued the appeal was null due to non-notification to the buyer, while the condominium contended the buyer was properly included in the appeal. The court ruled that necessary joinder is mandatory in such actions, and the failure to notify the buyer constituted a procedural defect requiring retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 102, 2° comma, c.p.c.: In a revocatory action, necessary joinder of the third-party buyer is mandatory; failure to notify them constitutes a nullity of the appeal requiring integration of the contradictory.

Parole chiave

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revocatory action necessary joinder third party buyer defect of contradictory art 2901 civil code compensazione nel fallimento rimborso del debito appuramento bonale dei debiti con trattative private

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
331 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c., lamentando la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio.
Art. 2902, comma 2, c.c.
Art. 102, 2° comma, c.p.c.
Ne consegue che la controversia deve essere instaurata (o, in caso di impugnazione, proseguita) nei confronti di tutte le parti necessarie, pena la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102, 2 comma, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un vizio di motivazione e un’errata interpretazione delle norme in materia di remissione del debito e di disciplina condominiale] consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, fermo il resto.
art. 702-bis c.p
art. 2901 c.c
331 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c., lamentando la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio.
art. 132 c.p
5.1.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il 2° [ con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonché degli artt.
artt. 63 disp. att. c.c
132 c.p.c., nonché degli artt. 63 disp. att. c.c., 1236, 1268 e ss.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5816/2023
Cassation court quashes second-instance judgment for nullity due to lack of contradictory proceedings against necessary co-litigants.
Cass., sez. II, 5 luglio 2000, n. 8952
5816/2023; Cass., sez. II, 5 luglio 2000, n. 8952; Cass., sez.
Cass., sez. III, 16 luglio 2003, n. 11150
8952; Cass., sez. III, 16 luglio 2003, n. 11150; Cass., sez.
Cass., sez. VI-2, 7 novembre 2011, n. 23068
11150; Cass., sez. VI-2, 7 novembre 2011, n. 23068), nel giudizio promosso ai sensi dell’art.2901 c.c.
Cass., sez. un., 22 aprile 2010, n. 9523
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 22 aprile 2010, n. 9523; Cass., sez.
Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12295
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17301/2023 R.G. proposto da DONNARUMMA ANIELLO, elettivamente domiciliato in UDINE VIA DANTE 16, presso lo studio dell’avvocato MAGNI PIERCARLO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro CONDOMINIO AL SOLE,in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in UDINE LARGO DEI CAPPUCCINI 4, presso lo studio dell’avvocato TONCHIA PIETRO che lo rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 245/2023depositata il 05/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Il Condominio “Al Sole” proponeva azione revocatoria ex art.2901 c.c. nei confronti di Aniello Donnarumma e di Viola Afeltra, chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di compravendita con cui, nel dicembre 2017, Donnarumma aveva trasferito alla madre alcune unità immobiliari. Deduceva che il credito azionato, pari a € 18.549,04, era fondato su decreto ingiuntivo n. 424/2017, non opposto.

Il Tribunale di Udine, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo definitivo il credito azionato, fondato su decreto ingiuntivo non opposto; dichiarava inammissibile l’eccezione di compensazione, per difetto di domanda riconvenzionale e per l’assenza di liquidità ed esigibilità del credito risarcitorio dedotto; escludeva infine qualsiasi effetto liberatorio dall’appostazione del debito in capo alla nuova proprietaria, ritenendola frutto di errore materiale dell’amministratore. 2.Con sentenza n. 245/2023, pubblicata il 5 maggio 2023, la Corte d’Appello di Trieste rigettava il gravame proposto da Donnarumma, confermando integralmente la decisione di primo grado.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Aniello Donnarumma propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Ha depositato memoria. 3.1. Il Condominio al Sole resiste con controricorso illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c., lamentando la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio. In particolare, censura la Corte d’Appello di Trieste per non aver rilevato d’ufficio che l’impugnazione era stata notificata al solo creditore (Condominio Al Sole) e non anche al terzo acquirente del bene, pur essendo quest’ultimo espressamente indicato tra i destinatari dell’appello.

Assume che, trattandosi di litisconsorzio necessario nel giudizio revocatorio, la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe comportato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado. Deduce, altresì, che la Corte, nonostante la richiesta di entrambe le parti di fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione nella prima comparizione, assegnando termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 5.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Va premesso che, secondo orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 5816/2023; Cass., sez. II, 5 luglio 2000, n. 8952; Cass., sez. III, 16 luglio 2003, n. 11150; Cass., sez. VI-2, 7 novembre 2011, n. 23068), nel giudizio promosso ai sensi dell’art.2901 c.c. sussiste litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente, in quanto l’accoglimento della domanda revocatoria produce effetti immediati e diretti nei confronti di entrambe le parti dell’atto dispositivo impugnato: da un lato, consente al creditore di assoggettare il bene all’azione esecutiva, con possibilità per il terzo acquirente di surrogarsi nei diritti del creditore verso l’alienante (art. 2902, comma 2, c.c.); dall’altro, comporta l’accertamento della sussistenza del credito e della scientia fraudis del debitore, in quanto presupposti dell’azione.

Ne consegue che la controversia deve essere instaurata (o, in caso di impugnazione, proseguita) nei confronti di tutte le parti necessarie, pena la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102, 2 comma, c.p.c. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 22 aprile 2010, n. 9523; Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12295), l’integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario produce effetti non solo sul piano processuale, sanando la nullità originaria dell’atto introduttivo, ma anche sul piano sostanziale, determinando l’interruzione della prescrizione e l’impedimento di decadenze nei confronti dei soggetti inizialmente pretermessi.

Orbene, nella specie emerge ex actis che l’appellante ha proposto impugnazione nei confronti sia del Condominio “Al Sole” sia della sig.ra Viola Afeltra. Tuttavia, la notifica dell’impugnazione non risulta essere stata effettuata nei confronti della suddetta Afeltra, parte necessaria del giudizio in quanto acquirente del bene oggetto dell’azione revocatoria. Tale omissione determina un vizio del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare d’ufficio ai sensi dell’art. 102, 2° comma , c.p.c. , emettendo i consequenziali provvedimenti processuali. 5.1.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il 2° [ con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonché degli artt. 63 disp. att. c.c., 1236, 1268 e ss. c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un vizio di motivazione e un’errata interpretazione delle norme in materia di remissione del debito e di disciplina condominiale] consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, fermo il resto.

6. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento p.q.r. del 1° motivo, assorbito il 2°motivo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Trieste , in diversa composizione. Cos