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Ordinanza — n. 21086/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on revocatory action grounds, citing procedural inadmissibility and established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21086/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible, upholding the lower court's decision. The appellant challenged the second-instance judgment regarding a revocatory action for gratuitous transfers, arguing procedural flaws and factual errors. The court rejected these claims because the second-instance judgment's reasoning was consistent with the first instance, and the legal arguments regarding the nature of the creditor's right were contrary to settled jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and costs were allocated between the parties based on their respective positions.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 366 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to demonstrate a divergence in reasoning between the first and second instance judgments, and arguments challenging the applicability of the ordinary revocatory action to litigious credits are rejected in light of established case law.

Parole chiave

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revocatory action ordinary gratuitous transfers litigious credit procedural inadmissibility divergence of reasoning scientia damni costs allocation danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Sul punto, rileva che, trattandosi di una valutazione doppiamente conforme, inammissibile è la prospettazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ex art.
Art. 348 ter, fourth and fifth comma, c.p.c.
5 c.p.c., ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 2901 c.c.
violazione e - falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.: inesistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione per revocatoria ordinaria contro Giunti Anna.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
4 c.p.c.: violazione dell’art. 132, comma 2 n.
art. 2901 c.c
Con atto di citazione notificato nel luglio 2015, Lazzeri Giovanna evocava in giudizio Lazzeri Giovanni, Lazzeri Luigi e Giunti Anna ( quale erede di Lazzeri Dino), dispiegando un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
art. 404 c.p
art. 100 c.p
Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.: carenza delle condizioni dell’azione.
art. 2909 c.c
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 102 c.p
4 c.p.c.: – violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SSUU 18.5.2004 n. 9440
Cass. SSUU 18.5.2004 n. 9440), ai fini della valutazione della posteriorità o meno dell’atto traslativo rispetto all’insorgenza del credito( eventus damni) (Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019
9440), ai fini della valutazione della posteriorità o meno dell’atto traslativo rispetto all’insorgenza del credito( eventus damni) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015
9192 del 02/04/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015), ovvero il motivo sottostante all’ attribuzione patrimoniale, come la destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze (Cass.
Cass. Sez. 3 –Cass., Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020
13343 del 30/06/2015), ovvero il motivo sottostante all’ attribuzione patrimoniale, come la destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze (Cass. Sez. 3 –Cass., Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17839/2023 R.G. proposto da GIUNTI ANNA, elettivamente domiciliato in EMPOLI VIA BONISTALLI 18, presso lo studio dell’avvocato BONAFEDE GABRIELE (BNFGRL69E24D403K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIORAVANTI ALESSANDRO (FRVLSN58A14D895W), CAPECCI FRANCESCO (CPCFNC66R23H501G), con domicilio digitale ex lege -ricorrente principale - contro LAZZERI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in PISA LUNGARNO GALILEI 2, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA FABRIZIO (TRTFRZ56C02G702K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LAZZERI GIOVANNI e LAZZERI LUIGI , elettivamente domiciliat i in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI FRANCESCO (MNCFNC73C16D403T), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti e ricorrenti incidental i - -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1246/2023 depositata il 13/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Giunti Anna, con ricorso notificato il 14 settembre 2023, illustrato da successiva memoria, impugna la sentenza n. 1246/2023 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, pubblicata il giorno 13 giugno 2023, notificata a mezzo PEC il 19 giugno 2023. Lazzeri Luigi e Lazzeri Giovanni hanno depositato controricorso e ricorso incidentale, con atto depositato il 20 ottobre 2023, illustrato da memoria. L’intimata Lazzeri Giovanna ha depositato controricorso, illustrato da memoria.

2. Con atto di citazione notificato nel luglio 2015, Lazzeri Giovanna evocava in giudizio Lazzeri Giovanni, Lazzeri Luigi e Giunti Anna ( quale erede di Lazzeri Dino), dispiegando un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. allo scopo di far dichiarare l’inefficacia, nei propri confronti, degli atti di donazione andati a favore dei figli di Lazzeri Dino, Lazzeri Luigi e Lazzeri Giovanni, il 25 luglio 2011 e il 2 maggio 2013, di cui alcuni ricadenti su beni facenti parte della comunione legale con la coniuge Giunti Anna.

3. Nel giudizio di primo grado l’attrice esponeva di essere creditrice, nei confronti del proprio fratello Lazzeri Dino, della somma di € 147.960,37 (oltre spese ed interessi legali), come accertato con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 9.12.2014, nel giudizio iniziato con atto di citazione notificato nel novembre 2008; che, in data 22.12.2014, Lazzeri Dino era deceduto, senza che i figli e la moglie accettassero l’eredità. Si costituivano in giudizio i convenuti per chiedere il rigetto della domanda. All’esito giudizio, il tribunale rilevava che sussisteva la legittimazione passiva di Giunti Anna, dal momento che uno degli atti oggetto di revocatoria aveva ad oggetto un bene rientrante nella comunione legale dei coniugi; che, inoltre, sussisteva la legittimazione attiva di Lazzeri Giovanna, giacché il suo credito, nei confronti di Lazzeri Dino, era stato accertato in forza di sentenza passata in giudicato; in ogni caso, era sufficiente anche una semplice ragione di credito, sicché non rilevava che tale sentenza fosse stata impugnata con opposizione ex art. 404 c.p.c.; che, trattandosi di atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito, erano evidenti sia il consilium fraudis in capo al debitore che l’ eventus damni.

4. La Corte d’appello, adita dagli odierni ricorrenti, rigettava gli appelli proposti da Lazzeri Luigi e Lazzeri Giovanni e Anna Giunti. Motivi della decisione 5. Il ricorso principale di Giunti Anna è affidato ai seguenti tre motivi: i) “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: carenza di legittimazione passiva di Giunti Anna. violazione e - falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.: inesistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione per revocatoria ordinaria contro Giunti Anna. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.: carenza delle condizioni dell’azione. violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (pagine 11-16 del ricorso); ii) art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. - nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della legittimazione passiva di Giunti Anna (pagine 16-17 del ricorso) iii) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: - violazione e falsa applicazione degli articoli 770 e 797 c.c. in punto di esclusione della natura rimuneratoria delle donazioni e, quindi, del litisconsorzio necessario con gli eredi di Lazzeri Dino.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. - (pagine 17 - 25 del ricorso) - art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: ai fini della qualificazione delle donazioni come rimuneratorie, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dagli ulteriori documenti che attestano l’aiuto economico offerto al padre da Lazzeri Luigi e Lazzeri Giovanni (pagina 25 del ricorso)” 5.1.

I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto inerenti alla dedotta eccezione di non integrità del contraddittorio e di carenza di legittimazione passiva della ricorrente. 5.2. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del primo motivo per carenza di autosufficienza della sollevata eccezione di non integrità del contradittorio. Sul punto vale la considerazione preliminare che gli eredi diretti del debitore deceduto ( tra i quali si annovera la ricorrente) non hanno accettato l’eredità e che l’eccezione non è stata supportata dell’indicazione dei soggetti legittimati a rappresentare il debitore deceduto: il principio costantemente affermato dalla questa Corte è quello in base al quale colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsortinecessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità.

Ne consegue che chi deduce la mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 11318 del 10/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 5880 del 16/03/2006). 5.3. La considerazione svolta dalla c orte di merito, peraltro, è del tutto logica e consequenziale a quanto poi riferito, in riforma della prima sentenza, in merito alla insussistenza di un litisconsorzio necessario con la coniuge non disponente della quota dei suoi beni, e ciò sulla base di quanto sancito da Cass. n. 17021/2015, atteso che l'eventuale accoglimento della revocatoria non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” ( cfr. anche Cass., sez.

III, n. 19319 del 7 luglio 2023; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 18707 del 01/07/2021). 5.4. La ricorrente, tuttavia, sostiene che sia contraddittorio con il rilievo di carenza di un litisconsorzio necessario con l’erede del debitore deceduto affermare che essa sia comunque legittimata passivamenteall’azione de qua . Sotto tale profilo il motivo è infondato. 5.5. La c orte di merito ha correttamente considerato che l’interesse a contraddire sussiste in termini di concretezza e attualità ex art. 100 c.p.c. in relazione alla posizione assunta nella vicenda dalla ricorrente nell’aderire alle posizioni assunte dai figli donatari e all’interesse dell’attrice a ottenere una sentenza che faccia stato nei suoi confronti per i beni che facevano parte della comunione legale dei coniugi, e tale è il parametro con cui deve valutarsi la sua legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea e alle difese svolte ( Cass.

Sez. L, Sentenza n. 11796 del 02/08/2003; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) 5.6. Inammissibile è, infine, la deduzione che vi siano elementi che confermano, invece, la natura remuneratoria delle donazioni, nei fatti esclusa dal giudice di merito, con valutazione probatoria congruamente motivata e pertanto in questasede insindacabile.

6. Il ricorso incidentale d e i fratelli germani Lazzeri Luigi e Lazzeri Giovanni è affidato a due motivi :

i) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: - violazione e falsa applicazione degli articoli 770 e 797 c.c. in punto di esclusione della natura rimuneratoria delle donazioni e, quindi, del litisconsorzio necessario con gli eredi di Lazzeri Dino - violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2712 e 2719 c.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: – violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. – nullità della sentenza (pagine 10 – 16 del controricorso); ii) art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: ai fini della qualificazione delle donazioni come rimuneratorie, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dagli ulteriori documenti che attestano l’aiuto economico offerto al padre da Lazzeri Luigi e Lazzeri Giovanni (pagina 17 del controricorso).

7. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per quanto sopra detto in riferimento al primo e secondo motivo della ricorrente principale in merito all’inammissibilità della deduzione di carenza di regolare contraddittorio con la parte legittimata a contraddire (gli eredi del de cuius ), stante la mancata indicazione del soggetto passivamente legittimato, avendo gli eredi legittimi (moglie e figli) tutti rinunciato all’eredità di loro marito e padre.

8. Anche il motivo attinente all’errata qualificazione degli atti oggetto di revocatoria come donazioni non aventi carattere remuneratorio è inammissibile perché si riferisce a una valutazione in fatto, in questa sede incensurabile, sulla mancanza di collegamento tra il preliminare di vendita e l’atto donativo, nonché sulla mancata prova del versamento di 100.000 euro in tesi versati dai germani a favore dei genitori. Sul punto, rileva che, trattandosi di una valutazione doppiamente conforme, inammissibile è la prospettazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c. formulata senza evidenziare se la sentenza di secondo grado si discosti, nella motivazione , da quella di primo grado.

9. Le censure rivolte alla sentenza in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c, infine, sono inammissibili ex art 366 n. 4 c.p.c. perché non tengono conto della consolidata giurisprudenza, richiamata nella sentenza o comunque applicata, in base alla quale l’azione revocatoria ordinaria per gli atti di trasferimento a titolo gratuito è considerata esperibile anche nei confronti di un credito litigioso, ossia oggetto di controversia (cfr. Cass. SSUU 18.5.2004 n. 9440), ai fini della valutazione della posteriorità o meno dell’atto traslativo rispetto all’insorgenza del credito( eventus damni) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019;

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018) e della scientia damni del donante, quest’ultima ricavabile anche da elementi presuntivi (quali gli stretti legami familiari), risolvendosi, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015), ovvero il motivo sottostante all’ attribuzione patrimoniale, come la destinazione di un bene alla soddisfazione di determinate esigenze (Cass. Sez. 3 –Cass., Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).

10. Attesa l a reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrenti in via incidentale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Giovanna Lazzeri e a carico dei ricorrenti, in via principale e incidentale, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti, in via principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00, di cui e 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge ; in favore della controricorrente Lazzeri Giovanna, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrent i incidental i , dell’ulteriore importo a titolo di contribut