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Ordinanza — n. 20941/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with mandatory notification document deposit rules under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20941/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the notified judgment within the strict statutory timeframe. The court emphasized that this procedural omission renders the appeal procedurally impossible, regardless of whether the opposing party contested the deadline or if the document was later found in the file. Consequently, the appeal was rejected to uphold the public interest in the formal binding force of judgments and the timely selection of the appropriate legal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.; Art. 370, comma 3, cod. proc. civ.: The mandatory deposit of the certified copy of the notified judgment by the appellant within the prescribed term is a preliminary condition for admissibility; failure to comply renders the appeal procedurally impossible, as this requirement serves the public interest in verifying the timeliness of the challenge and ensuring the formal binding force of the judgment.

Parole chiave

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improcedibility notification document certified copy deposit formal res judicata statutory deadline cassation admissibility procedural omission amministrazione di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.
In altri termini, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, exart. 369 cod.
Art. 370, comma 3, cod. proc. civ.
civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 372 cod. proc. civ.
Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2901 cod. civ
66 legge fallimentare - ciò a prescindere [dal fatto] che l’azione ex art. 2901 cod. civ.
art. 372 cod. proc. civ
Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3466 del 2020
Cass. n. 9987 del 2016
Cass. n. 9004 del 2009
Cass., SU, n. 10648 del 2017
9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n.
Cass. n. 19475 del 2024
Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024, “In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20555/2023 R.G. proposto da LOTTI GIUSEPPINA AGOSTINA, STROPPIANA GIUSEPPE, rappresentati e difes i dagli avvocati BERLONI UGO (BRLGUO74S02D488E), CUSUMANO LAURA (CSMLRA85P68E507Q), FRAU GIOVANNI (FRAGNN47H29I995V), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro MAIOR SPV SRL, e per essa la procuratrice speciale PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CRIVELLARI FRANCESCA (CRVFNC74E52A509D), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, incorporante BANCA REGIONALE EUROPEA SPA oggi incorporata in INTESA SANPAOLO SPA, FALLIMENTO GIUSEPPE STROPPIANA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 697/2023 depositata il 13/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che la Banca Regionale Europea s.p.a. conveniva in giudizio Giuseppe Stroppiana per la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal convenuto con la moglie Giuseppina Agostina Lotti, a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del primo quale fideiussore di AL.CRI s.r.l., successivamente dichiarata fallita, allegando che: - il fondo era stato costituito dopo il rilascio della fideiussione con cui era stato garantito un mutuo per 1.700.000,00 di euro accordato nella stessa data dalla banca alla società poi fallita, importo poi ridotto a 1.000.000,00 di euro; - nel fondo erano stati conferiti immobili del fideiussore; - nei confronti della società debitrice, decaduta dal beneficio del termine per la restituzione del prestito, e dei plurimi fideiussori, la banca aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo dovuto di quasi 800 mila euro, che però non era stato pagato; si costituiva Giuseppe Stroppiana chiedendo il rigetto della domanda, controdeducendo in particolare che: - non aveva conferito nel fondo tutti i propri immobili; - nulla aveva allegato la banca sulla situazione patrimoniale degli altri fideiussori pure obbligati al medesimo titolo; - la crisi della società era iniziata solo quattro anni dopo la costituzione del fondo; nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento di Giuseppe Stroppiana, con conseguente interruzione del processo; la causa veniva riassunta dalla banca nei confronti sia di Giuseppe Stroppiana, sia della relativa Curatela, rimasta contumace; il Giudice disponeva quindi la chiamata in causa di Giuseppina Agostina Lotti, che si costituiva aderendo alle difese svolte dal marito Giuseppe Stroppiana; il Tribunale accoglieva la domanda, in particolare sottolineando che il processo non avrebbe dovuto essere interrotto e che comunque era persistente la dirimente legittimazione attiva del creditore individuale, posta l’estraneità del Fallimento riguardo ai rapporti relativi al fondo patrimoniale; la Corte di appello respingeva il gravame osservando, per quanto qui ancora di utilità, «il persistere dell’interesse del singolo creditore, in questo caso…la cessionaria del credito tutelato, che ha agito in revocatoria a coltivare l’azione nel giudizio instaurato, non avendo il Curatore mostrato alcun interesse a sostituirsi nella posizione dello stesso ex art. 66 legge fallimentare - ciò a prescindere [dal fatto] che l’azione ex art. 2901 cod. civ. sia stata esperita per la declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale o di un altro qualsiasi atto negoziale rientrante nell’ambito di applicazione della revocatoria ordinaria»; avverso questa decisione propongono ora ricorso per cassazione Giuseppe Stroppiana e Giuseppina Agostina Lotti, articolando un motivo unico. resiste con controricorso solo Major SPV. s.r.l. creditrice cessionaria ultima e, per essa, la procuratrice speciale Prelios Credit Servicing s.p.a.; le parti hanno depositato rispettiva memoria.

Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, cod. civ., e dell’art. 66, legge fallimentare, poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando la legittimazione concorrente del creditore individuale una volta intervenuto il richiamato fallimento, laddove avrebbe, invece, dovuto affermare la legittimazione attiva esclusiva della Curatela, in applicazione del principio della par condicio creditorum. Considerato che il ricorso è improcedibile; la difesa dei ricorrenti: - ha allegato che la sentenza impugnata è stata notificata il 17 luglio 2023, laddove la decisione in parola risulta pubblicata il 13 luglio 2023; - non ha prodotto, nel termine perentorio previsto, la relata di notifica della sentenza oggetto d’impugnazione, che non è stata esibita neppure da parte controricorrente (tra le produzioni di entrambe le difese vi è solamente la sentenza di appello): in particolare il documento B sul punto richiamato nelle memorie della difesa ricorrente (anzi i due documenti B) sono costituiti dalla decisione e relativa attestazione di conformità, ma non recano la documentazione della notifica con relativa relata; - ha notificato il ricorso il 13 ottobre 2023, ovvero il 61mo giorno, non oggetto di proroghe, dalla data di pubblicazione della sentenza gravata; il ricorso non è quindi procedibile ai sensi dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ., senza che rilevi la concorde indicazione del tempo della notifica in parola ad opera della controricorrente, trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale indisponibile dalle parti (Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832, Cass., Sez.

U., 06/07/2022, n. 21349, che sottolinea l’impegno di “autoresponsabilità” processuale della parte quando dichiara l’intervenuta notifica della sentenza impugnata, e Cass., 22/10/2024, n. 27313); come osserva Cass., n. 27313 del 2024, cit. (pagg. 11 e seguenti), «il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, né può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr.

Cass., SU, n. 9005 del 2009; Cass., SU, n. 10648 del 2017; Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. nn. 17014 e 19475 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altra parte. Chiarissima, in tal senso, è l’affermazione di Cass., SU, n. 21349 del 2022,laddove spiega che “Non può condividersi l'affermazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la sanzione dell'improcedibilità sarebbe inapplicabile quando "la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato (...) abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l'adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell'ufficio al riguardo" […].

Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell'improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell'impugnazione (ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009)”. 2.3.1.

In altri termini, la previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, exart. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmente preordinata all'immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante laverifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato: tanto giustifica la già spiegata efficacia sanzionatoria della declaratoria di improcedibilità. 2.3.2.

È stato insegnato pure che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi, altrimenti, in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa e che la selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017). Infatti, consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono. 2.3.3.

Va rimarcato, inoltre, che, giusta la recente Cass. n. 19475 del 2024, “In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia”»; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12 .000,00 per onorari, oltre a generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa