Court allows revocatory action against fraudulent donation to secure both specific performance and monetary debt claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the incidental counterclaim inadmissible due to late filing and allowed the main appeals by the Russos and Marcone. The appellants argued that the lower court erred in rejecting their revocatory action against a fraudulent donation intended to evade debt. The Court held that since the specific performance claim was inadmissible, the cause value was indeterminate, meaning no minimum credit threshold barred the action to protect both the monetary debt and the obligation to perform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901, 2902 c.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: When a revocatory action seeks to protect both a monetary claim and an obligation to perform, and the specific performance claim is inadmissible, the cause value is considered indeterminate, precluding the application of minimum credit thresholds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20461/2023 R.G. proposto da RUSSO RAFFAELE, RUSSO MICHELINA, RUSSO ANNA, rappresentati e difes i dall'avvocato CASTALDI FILIPPO (CSTFPP46H09F912P), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- nonché sul ricorso proposto da MARCONE ALFONSINA, RUSSO DOMENICO, rappresentati e difes i dall'avvocato RESCIGNO VINCENZO (RSCVCN67T01H703H), domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro SUD IMMOBILIARE SRL , rappresentat a e difes a dall'avvocato RUSSO DE LUCA BRUNO (RSSBRN37A23C476N), domiciliazione telematica legale -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1151/2023 depositata il 22/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che la Sud Immobiliare s.r.l. agiva nei confronti di Domenico Russo, Raffaele Russo, Michelina Russo, Anna Russo e Alfonsina Marcone, deducendo che: - aveva ottenuto la condanna giudiziale di Domenico Russo ad arretrare un proprio corpo di fabbrica in quanto realizzato in violazione di distanze legali, e a rimborsare le spese di lite in suo favore; - aveva notificato atto di precetto recante l’intimazione ad adempiere l’obbligo di arretramento di cui alla richiamata sentenza e a pagare la somma di 8.775,07 euro a titolo di spese giudiziali; - successivamente alla notifica dell’atto di precetto, Domenico Russo aveva comunicato di non essere più proprietario dell’immobile per averlo donato, in nuda proprietà, ai figli; - pertanto il debitore aveva posto in essere la donazione con frode, nel duplice intento, da un lato di sottrarre il proprio patrimonio a possibili iniziative volte al recupero dell’importo intimato e, dall’altro, di rendere più difficile l’attività esecutiva per gli adempimenti in ordine alla costruzione abusiva; la società attrice chiedeva perciò la declaratoria d’inefficacia dell’atto di donazione exart. 2901 cod. civ.; il Tribunale respingeva la domanda osservando che l’obbligazione di facere non era tutelabile con l’azione pauliana, mentre quanto al credito pecuniario il patrimonio residuo, per usufrutto e pensione di cui era titolare il debitore, era sufficiente a garantire il credito quale quantificato; la Corte di appello confermava la decisione di prime cure eccetto che in ordine alla liquidazione delle spese, osservando che non era stato rispettato, per eccesso, lo scaglione di riferimento, da individuare, per la revocatoria, con riferimento all’entità del credito, ferma la omogenea condanna alla rifusione degli oneri di lite di secondo grado a carico della stessa parte originariamente attrice in quanto soccombente nel merito; avverso questa decisione ricorrono per cassazione, con distinti gravami di cui il secondo successivo e quindi incidentale, Raffaele, Michelina e Anna Russo, da una parte, articolando due motivi, Domenico Russo e la moglie Alfonsina Marcone, dall’altra, prospettando due omogenei motivi; resiste con controricorso e interpone ulteriore ricorso incidentale, fondato anch’esso su due motivi, la Sud Immobiliare s.r.l., che ha depositato altresì memoria; resistono a tale ricorso incidentale, con controricorso, i ricorrenti principali e successivi incidentali.
Rilevato che con il primo motivo di entrambi i ricorsi dei Russo e Marcone si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., e dell’art. 5, d.m. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, poiché la sentenza di appello avrebbe errato mancando di considerare che lo scaglione di riferimento era quello di valore indeterminabile tenuto conto della obbligazione di facere; con il secondo motivo dei suddetti ricorsi si prospetta, in linea subordinata, la violazione e falsa applicazione degli art. 91, cod. proc. civ., 2333, cod. civ., 4, d.m. n. 55 del 2014, poiché la Corte di appello avrebbe comunque errato anche considerato lo scaglione ancorato al credito pecuniario, violando al ribasso i minimi pur tenendo conto della riduzione fino a un massimo della metà, e 70% per la fase istruttoria, per l’assenza di particolari questioni di fatto o diritto; con il primo motivo del ricorso incidentale di Sud Immobiliare, s.r.l., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2902, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non è prevista una soglia minima del credito tutelabile con l’azione pauliana, che avrebbero dovuto considerarsi le spese future per l’esecuzione dell’obbligo di facere, che la pensione era pignorabile limitatamente, e che l’usufrutto non era utile, ai fini in questione, attesa l’abitazione dell’immobile al primo piano dai coniugi e al secondo dai figli in comodato gratuito, senza che sul punto fossero risultate contestazioni né vi fossero motivazioni specifiche; con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la difficoltà e la lungaggine del recupero del credito prospettato con il residuo patrimonio.
Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi di Russo e Marcone è fondato con assorbimento logico del secondo; la domanda di revocatoria era diretta, in chiave attorea, a tutelare due obbligazioni attive, una per obbligazione passiva di facere e un’altra per debito pecuniario, ed entrambi i capi di domanda sono stati respinti, il primo per inammissibilità, sicché il valore della causa era e dev’essere considerato indeterminato; il ricorso incidentale della Sud Immobiliare è inammissibile, poiché depositato tardivamente (il 1° dicembre 2023) oltre i 40 giorni dalla notifica del ricorso principale (consegna telematica 19 ottobre 2023), anche se notificato prima (27 novembre 2023), applicandosi la disciplina degli artt. 370, 371, cod. proc. civ., quale modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 35); alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo dei ricorsi diRaffaele Russo , Michelina Russo , Anna Russo, Domenico Russo e AlfonsinaMarcone - assorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi e inammissibile l’incidentale della società Sud Immobiliare s.r.l. - consegue l’accoglimento dei detti ricorsi e la cassazione in relazione del impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo dei ricorsi di Raffaele Russo , Michelina Russo , Anna Russo, Domenico Russo e Alfonsina Marcone; dichiaraassorbito il secondo motivo dei medesimi ricorsi ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società Sud Immobiliare s.r.l. C assa in relazione l’ impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Sud Immobiliare s.r.l., al competente ufficio di merito, se dovuto e nell