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Ordinanza — n. 20881/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects an order by adding lawyer fee deduction for an antistatary defender due to clerical omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20881/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a prior order that omitted the deduction of litigation costs for the plaintiff's lawyer. The court found that the lawyer had declared himself antistatary and requested fee deduction, but the omission was a mere material error in the judicial act's form. Consequently, the court applied the material error correction procedure rather than standard appeal mechanisms to ensure the lawyer's right to execution.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, Art. 287, Art. 288 c.p.c.: In the absence of specific legislative provisions, a material omission regarding the deduction of costs for an antistatary defender constitutes a correctable error under the material error procedure, not a standalone claim.

Parole chiave

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material error correction antistatary lawyer costs deduction clerical omission Supreme Court order execution title procedural remedy correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 91 c.p.c.
287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (…) in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass., Sez.
art. 391-bis cod. proc. civ
art. 91 c.p
287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (…) in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/02/2024, n. 5082
Cass. 26/02/2024, n. 5082 in massima secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432
(Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23020/2024 R.G. proposto da: CONSORZIO LE VALLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE (CLMMSM65A11H501I) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro COMUNE DI CARSOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CLARIZIA (CLRNGL48P06H703Z), rappresentato e difeso dall'avvocato EVELINA TORRELLI (TRRVLN61H58C426G); -resistente- e nei confronti di CAM S.P.A. CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PAOLINI (PLNFNC74E16C426F), domicilio digitale ex lege; -resistente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28066/2024, depositata il 30/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che:

1) con ricorso, ex artt. artt. 391 bis e 365 e ss. cod.proc.civ. , per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 28066/2024 di questa Corte, pubblicata il 30/10/2024, nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’avvocato Massimo Clemente (c.f. CLMMSM65A11H501I - p.e.c. massimoclemente@ordineavvocatiroma.org), difensore, come da procura speciale allegata, del ricorrente Consorzio Le Valli, che nel ricorso introduttivo aveva chiesto la distrazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio, dichiarandosene antistatario. Considerato che:

2) risulta effettivamente, dalla p. 6 del ricorso, che l’avvocato Massimo Clemente , difensore del Consorzio Le Valli (ricorrente), si era dichiarato antistatario e, per l’effetto, aveva chiesto l’attribuzione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio e che, per mero errore materiale, nella forma dell’omissione, quale semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, non è stata disposta la richiesta distrazione delle spese di lite dei giudizi di merito e di legittimità liquidate dalla corrigenda ordinanza in favore del Consorzio Le Valli;

3) va accolta l’istanza di correzione dell’errore in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale: v. Cass. 26/02/2024, n. 5082 in massima secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.

— che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ;

4) l’ordinanza corrigenda va così emendata: - nel dispositivo, nella parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese, a p. 8, dopo le parole sia del Consorzio Le Valli che del Comune di Carsoli va aggiunta la seguente frase: , con distrazione delle somme liquidate in favore del Consorzio le Valli per le spese dei giudizi di merito e di cassazione al difensore,dichiaratosi antistatario ;

5) non deve provvedersi alla liquidazione delle spese, atteso che Nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (…) in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M La Corte dispone la correzione del dispositivo dell ’ ordinanza n. 28066/2024 mediante l’aggiunta, dopo le parole sia del Consorzio Le Valli che del Comune di Carsoli , della seguente frase: , con distrazione delle somme liquidate in favore del Consorzio le Valli per le spese dei giudizi di merito e di cassazione aldifensore, dichiaratosi antistatario . Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2025 da