Cassation court dismisses appeal where TAEG disclosure and amortization schedule suffice to determine TAN without explicit TAN label.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Antonietta Aliberti's appeal against the Milan Court of Appeal's decision regarding loan contract validity. The lower court held that the absence of an explicit TAN indicator was not fatal because the TAEG and a detailed amortization schedule allowed for the immediate calculation of the nominal rate. The Court upheld this ruling, affirming that explicit numerical indication is not mandatory if the rate is objectively determinable through established criteria and external indices.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 comma 4 e 7 lett. a) del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385; Art. 1815 comma 1 c.c.: In financial contracts, the nominal interest rate need not be indicated by a specific numerical label if it can be objectively determined through referenced criteria and external indices, provided the calculation is not unilaterally set by the bank.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23405/2022 R.G. proposto da ANTONIETTAALIBERTI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE CARRANO e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo, pec: -ricorrente- contro COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE e SELMABIPIEMME LEASING S.P.A., ciascuna in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati FABRIZIO CONTE e MARCELLA PELA' ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI in ROMA, VIA TINTORETTO 88 -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLOdi MILANO n. 1446/2022 depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: la dott.sa Antonietta Aliberti, titolaredell’impresa individuale Farmacia Soglia della dott.ssa Aliberti Antonietta,ora Farmacia Soglia di Aliberti Antonietta s.a.s., propone ricorso per cassazione , sulla base di due motivi illustrati da memoria,avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1446/2022 pubblicata il 03/05/2022, notificata a mezzo pec in data 29/06/2022, che, riformando la sentenza di primo grado, ha affermato che,la mera mancanza dell’indicatore TAN nei contratti di finanziamento stipulati dalla farmacia con la Comifin SpA, non può comportare gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 117 TUB quando sia indicato il TAEG/ISC e quando al contratto sia allegato un piano di ammortamento pacificamente sviluppato sul TAN, il cu i calcolo è assolutamente immediato.
La Corte di merito ha ritenuto del tutto irragionevole ed iniquo sanzionare, con la perdita di redditività del finanziamento, il contratto che, attraverso l’indicazione del TA EG , riporta tutti i costi ad esso complessivamente connessi, così da fornire al mutuatario un quadro esaustivo dell’entità dell’impegno assunto e consentirgli di apprezzarne la convenienza rispetto ad altre proposte. La sentenza è stata pronunciata nei riguardi di Comifin in liquidazione SpA, erogatrice del credito e Selmabipiemme Leasing SpA, mandataria e servicer di Pharma Finance 3 s.r.l., cui la Comifin ha ceduto pro - soluto e in blocco tutti i crediti rinvenienti da una serie di contratti di finanziamentoa seguito di operazione di cartolarizzazione dei crediti .
Le due società resistono al ricorso con unico controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte esprimendosi per il rigetto del ricorso. Considerato che: con il primo motivola ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 comma 1, c.c. 1284, comma 3 c.c. e dell’art. 117 comma 4 e 7 lett.
a) del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 T.U.B. mediante l’esplicitazione nel contratto del solo TAEG applicato sebbene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale”. Assume che,ove si consolidasse la tesi della Corte d’appello secondo cui l’indicazione del TAEG e l’allegazione del piano di ammortamento sono di per sé sufficienti a soddisfare le condizioni di trasparenza di cui alla specifica normativa bancaria, ciò determinerebbe l’inapplicabilità, in sostanza,del combinato disposto degli artt. 1815 comma 1 e 1284, co. 3 c.c. nonché dell’art. 117 Tub.
Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN determinabile dai dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto con la dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione di criteri univoci e fissi- assume che erroneamente la sentenza ha ritenuto determinabile il TAN, ancorché il contratto si limitassea determinare la sola componente variabile del tasso ma non anche quella fissa.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi da rigettare. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai da tempo consolidata nel senso di ritenere che, in fattispecie come quella in esame, nella quale i contratti di finanziamento indicano il TAEG/ISC pari all’8,07%, un meccanismo di indicizzazione ancorato all’Euribor 3 mesi pubblicato su “il Sole 24Ore”, l’elenco dei costi, l’ammontare degli interessi, sia complessivamente sia mensilmente dovuti , ed un piano di ammortamento, sviluppato sul TAN, il contratto non può ritenersi invalido né sotto il profilo del calcolo degli interessi né sotto il profilo della pretesa indeterminatezza dell’oggetto.
Occorre, pertanto, dare continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui“In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso” (Cass., 1, n. 16456 pubblicata il 13/06/2024), essendo il Tan facilmente determinabile dal piano di ammortamento (Cass., 1, n. 15195 del 30/5/2024;
Cass., 1, n. 13556 del 15/5/2024 Il che è appunto quanto affermato, nel caso in esame, dalla Corte d’appello, la quale ha accertato in fatto l’avvenuta indicazione –in parte nel contratto e in parte nel piano di ammortamento allegato allo stesso, peraltro parimenti concordato e sottoscritto dalle parti –di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), ivi compreso, trattandosi di tasso variabile come sottolineato dal ricorrente, l’indice di riferimento (Euribor 3 mesi lettera, pubblicato su “Il Sole24Ore”).
Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.200,00 (di cui € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15 %. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stess