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Ordinanza — n. 20873/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissibility grounds and procedural abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20873/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Chiara Blanco inadmissible against the Second Instance Court's judgment. Blanco challenged the court's refusal to admit new evidence and her own conduct, arguing procedural violations. The court rejected these claims, stating that the lower court was already convinced by existing evidence and that Blanco's litigation did not constitute an abuse of process.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it lacks statutory grounds for admissibility, and the declaration of inadmissibility does not automatically trigger abuse of process sanctions absent specific evidence of abusive conduct.

Parole chiave

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inadmissibility appeal abuse of process new evidence admissibility procedural abuse contributo unificato negligenza professionale dell'avvocato colpa del patrocinatore risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
670580 - 01) in quanto l'art. 380 - bis , R.g.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 96, commi terzo e quarto c.p.c.
Marco Contarini Il Collegio non ritiene che in relazione alle connotazioni del caso concreto sottoposto a giudizio della Corte, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto c.p.c. (Sez.
art. 96 c.p
149 del 10/10/2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 11011 del 19/0/08/2000 Rv. 539695 - 01
Sez. Un. 36069 del 27/12/2023 Rv. 670580 - 01
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12143/2023 R.G. proposto da BLANCO CHIARA, rappresentata e difes a dall'avvocato GUARINO ROCCO (GRNRCC73B22D513X), domiciliata digitalmente come per legge -ricorrente – contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al VIALE XXI APRILE n. 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (MLTFNC68P19B963X) che lo rappresenta e difende, domiciliatadigitalmente come per legge -controricorrente – nonchécontro CONTARINI MARCO, rappresentato e difen so dall’avvocato VINCENZI ANTONIO (VNCNTN52E14E289K) unitamente all'avvocato CAPUCCI FABRIZIO (CPCFRZ65C07C963L), domiciliatodigitalmente comeper legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 661/2023depositata il 24/03/2023.

R.g. n. 12143 del 2023 Ad. 15/05/2025; est. C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 15/05/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Con contratto di cessione di ramo d’azienda registrato il 23/12/1998 Antonella Crescentini cedette a Chiara Blanco un’attività di forno, in Ravenna, con pattuizione di pagamento di complessivi centrotrenta milioni di lire in quattro rate l’ultima delle quali avrebbe dovuto essere saldata il 15/01/2002 ma venne, invece, anticipatamente corrisposta. La Crescentini subì in data 12/11/2002 pignoramento presso terzi da parte dell’ente della riscossione Sorit Ravenna, poi Equitalia s.p.a. e la terza pignorata Blanco rendeva dichiarazione negativa, a seguito della quale venne instaurato procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo nel quale sia la Blanco che la Crescentini vennero difese dall’avvocato Marco Contarini.

Il procedimento si concluse con la sentenza n. 232 del 2008 di accertamento dell’obbligo della Blanco e la conseguente riassunzione del processo esecutivo, con ordinanza di assegnazione della somma di oltre sessanta settemila euro all’Equitalia S.p.a. e a carico della Blanco, e la Corte d’appello di Bologna confermò detta statuizione del Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 1610 del 2014. La Blanco oppose anche il precetto notificatole per oltre settanta duemila euro da Equitalia S.p.a. e chiese di chiamare in causa l’avvocato Contarini.

Il Tribunale di Ravenna rigettò l’istanza di chiamata in causa e, con la sentenza n. 1145 del 2014, rigettò l’opposizione a precetto e affermò che la domanda nei confronti dell’avvocato Contarini doveva essere proposta in un separato giudizio. Chiara Blanco instaurò un autonomo giudizio al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’avvocato Contarini, che si costituì in causa e chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la Cattolica di Assicurazione e contestò la domanda. R.g. n. 12143 del 2023 Ad. 15/05/2025; est.

C. Valle Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 649 del 5/07/2017 accolseparzialmente la domanda e condannò l’avvocato Contarini al risarcimento dei danni, che liquidò in complessivi euro 92.554,29 oltre interessi, con manleva a carico della cattolica di Assicurazione. La compagnia assicuratrice e l’avvocato Contarini propo sero separati appelli, che veniva riuniti e, nel contraddittorio con la Blanco, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 661 del 24/03/2023 ha accolto le impugnazioni e ha rigettato la domanda proposta in primo grado dalla Blanco.

La Blanco ha proposto ricorso per cassazione, avverso la detta sentenza della Corte territoriale,affidato a due motivi. Rispondono con separati controricorsi la compagnia assicuratrice e Marco Contarini. Il ricorso èstato avviato a trattazione con proposta di decisione accelerata. Chiara Blanco ha chiesto la trattazione collegiale. Il ricorso è stato, quindi, chiamato all’adunanza camerale del 15/05/2025, per la quale Marco Contarini e la Cattolica di Assicurazioni S.p.a. hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I motivi di ricorso sono i seguenti :

I) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., degli artt. 1218 e 1237, primo c omma, c.c. ; i l motivosi incentra sull’affermazione, letta a contrario , del Tribunale di Ravenna, nella sentenza n. 232 del 2008, di accertamento dell’obbligo del terzo, secondo la quale “né può operare la presunzione di liberazione connessa alla volontaria restituzione del titolo originale del credito al debitore (art. 1237, comma 1, c.c.), poiché anche tale restituzione è rimasta indimostrata (la produzione in giudizio dei titoli, infatti, è stata effettuata dal creditore, e non dal debitore)”.

Il motivo contesta la ricostruzione del nesso di causa operata dalla Corte d’appello e, in particolare, afferma che la R.g. n. 12143 del 2023 Ad. 15/05/2025; est. C. Valle produzione dei titoli da parte dell’avvocato Contarini nel detto giudizio ma per conto della Blanco, invece che per la Crescentini, avrebbe sovvertito l’esito del giudizio nella causa presupposta a quella di accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato Contarini, conclusa in senso sfavorevole per questo con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 649 del 5/07/2017;

II) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., degli artt. 2721, 2724 e 2726 c.c. ; i l motivo si incentra sulla mancata ammissione della prova testimoniale riguardante l’imputazione dei titoli di credito alle varie rate nelle quali era frazionato il pagamento della cessione del rapo d’azienda. 2.La proposta di definizione accelerata era del seguente testuale tenore: «Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili perché, sotto l’apparente veste della denuncia di violazione di norma di diritto, refluiscono in realtà nel giudizio di fatto relativo al nesso eziologico, che il giudice del merito ha negato sulla base di una valutazione a lui riservata.» 3.Il primo motivo è inammissibile in quanto contesta, in punto di fatto e non di diritto, una valutazione propria dei giudici di merito e che questi hanno effettuato, giusta o sbagliata che fosse, in senso difforme da quanto auspicato dalla difesa della Blanco, ma non muove specifiche e conferenti censure in diritto, in quanto si incentra unicamente su di una valutazione di fatto degli eventi compiuta dal giudice di meritoe relativa alla circostanza dell’essere intercorsi tra la Blanco e la Crescentini numerosi rapporti di dare e avere cosicché era precluso accertare che i titoli di credito fossero imputabili al pagamento del prezzo della cessione del ramo d’azienda.

La valutazione della Corte territoriale, resa alla pag. 9 della sentenza, è una tipica valutazione di fatto, suffragata sulla base di adeguate circostanze fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie ed espressamente richiamate dalla Corte territoriale, quali la pacifica R.g. n. 12143 del 2023 Ad. 15/05/2025; est. C. Valle esistenza di numerosi rapporti commerciali tra la Crescentini e la Blanco, già richiamata, le divergenze dei titoli rispetto alle previsioni contrattuali eil fatto che come beneficiario di un assegno compariva anche il marito della Crescentini, al quale non poteva essere ascritta la qualità di parte cedente del ramo d’azienda.Il motivo all’esame radica censure sul detto apprezzamento di fatto ed è, pertanto, inammissibile. 4.Il secondo motivo è del pari inammissibile, sebbene per una ragione diversa da quella indicata in sede di proposta di decisione acceleratain quanto, a tutto voler concedere, in ogni caso la prova per testi non ammessa non atteneva a circostanza decisiva, poiché comunque non idonea a mutare la prima parte dell’affermazione decisoria della Corte d’appello che di per sé già escludeva che i detti titoli potessero essere riferiti al pagamento della cessione dell’aziendaforno e in quanto il capitolo, per come formulato, implica la richiesta al teste di una valutazione ossia di un giudizioe inoltre, in quanto costituisce affermazione giurisprudenziale costante (Cass.n. 11011 del 19/0/08/2000 Rv. 539695 - 01) quella secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un convincimento.

5. Il ricorso, in conclusione, è inammissibile con riferimento a tutte le censure.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore delle controparti costituite Cattolica di Assicurazioni S.p.a. Marco Contarini Il Collegio non ritiene che in relazione alle connotazioni del caso concreto sottoposto a giudizio della Corte, sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, commi terzo e quarto c.p.c. (Sez. U n. 36069 del 27/12/2023 Rv. 670580 - 01) in quanto l'art. 380 - bis , R.g. n. 12143 del 2023 Ad. 15/05/2025; est.

C. Valle comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto. Nella specie non vi sono evidenze connotanti una condotta abusiva della parte ricorrente, che ha agito in giudizio al fine di tutelare le proprie ragioni vedendole anche riconosciute nella prima fase del giudizioe va, altresì, tenuto conto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso viene adottata sulla base di argomentazioni non del tutto conformi alla proposta di decisione.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore d i ciascuna part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto , per il ricorso, a norma del comma 1 - bis , dello stesso articolo 13. R.g.