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Ordinanza — n. 20858/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of merit and improper cost objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20858/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant was ultimately unsuccessful against the opposing party regarding the main contractual claims. The appellant argued that the appellate court erred by omitting a decision on litigation costs, but the Court found no valid ground for this objection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant is not the prevailing party in the lower court proceedings and the complaint regarding litigation costs lacks specific grounds or constitutes a mere objection to discretionary cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility litigation costs allocation prevailing party requirement omission of cost decision discretionary cost assessment pagamento del subappaltatore aggiudicazione d'appalto edile onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 75 c.p.p.
e di alcuni suoi dipendenti, hadichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 75, comma 1, c.p.p.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto , per il ricorso, a norma del comma 1 - bis , dello ste

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 35951 del 22/11/2021
Cass. n. 26912 del 26/11/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6126/2024 R.G. proposto da DESSÌ ANNA RITA, rappresentata e difesa dall’avvocato MURRU GIOVANNI (MRRGNN65B07B745Y) che lo rappresenta e difende, domiciliatadigitalmente come per legge -ricorrente – contro INFRATEL ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via dei DUE MACELLI n. 66, presso lo studio dell’avvocato LANZI ALESSANDRO (LNZLSN73P25A515L) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente comeper legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PERUGIA n. 521/2023depositata il 25/07/2023.

R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/05/2025,dal Consigliere relatore Cristiano V alle . FATTI DI CAUSA Anna Rita Dessì, quale titolare di una ditta di lavori edili, subappaltatrice,era convenuta in giudizio dalla IMET S.p.A. la quale affermava di aver corrisposto alla prima tutto quanto dovutole in dipendenza di sei contratti di subappalto relativi all'esecuzione di lavorazioni – dalla prima eseguite – in varie località della Region e Sardegna. L'azione della Imet S.p.a., di accertamento negativo della debenza di ulteriori somme, traeva origine dalla richiesta della ricorrente che, a seguito di accesso agli atti presso la Infratel S.p.a., società di diritto pubblico committente dei lavori, si eraavveduta che i prezzi pattuiti nei contratti, pur se corrisposti, non compensavano i lavori effettivamente eseguiti, poiché, applicando i prezzi di capitolato, nella misura normativamente prevista per le unità di misura realmente – da essa ricorrente – re alizzate, era ancora creditrice della somma di € 636.794,92.

La Dessì chiese in via riconvenzionale la condanna della IMET S.p.a. al pagamento della detta somma a titolo contrattuale e nei confronti della Infratel S.p.a. a titolo di risarcimento del danno, per essere stata indotta all'esecuzione dei lavori ritenendoli regolari, sotto il profilo autorizzativo e dello svolgimento. Il Tribunale di Perugia rigettò le domande formulate dalla Dessì Questa propose impugnazione e la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 521 del 25/07/2023 in sostanziale adesione alla richiesta della Dessì, che aveva esercitato l’azione civile nel processo penale nei confronti della Infratel S.p.a. e di alcuni suoi dipendenti, hadichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 75, comma 1, c.p.p. non provvedendo alla liquidazione delle spese, rimettendola al giudice penale.

R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. Valle Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Dessì, con un unico motivo, corredato da memoria. La Infratel Italia S.p.a. risponde con controricorso. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 15/05/2025. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Avverso la sentenza della Corte territoriale la Dessì propone ricorso per cassazione con un unico motivo sulle spese: per art. 360, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 91, 92 e 112, c.p.c. per non aver “rilevato”la domanda di compensazione delle spese del primo grado per i “giusti motivi” esposti in narrativa dell’appello con riferimento alle domande “non gravate da impugnazione” e ritenute “in giudicato” ed aver omesso la relativa pronuncia, in particolare, secondo la ricorrente la sentenza gravata non affronta il profilo della soccombenza in ordine alle spese, di rilevante entità, con riferimento alle domande di natura contrattuale, rigettate in primo grado, ritenute non attinte dall’appello.

La Corte territoriale ha riformato la sentenza del Tribunale limitatamente al mancato rilievo del trasferimento del giudizio ex art.75 c.p.p. con riferimento alla domanda risarcitoria contro Infratel Italia S.p.A., ritenendo “in giudicato”, per mancata impugnazione, il rigetto delle domande di condanna in virtù dei titoli contrattuali. Al rigetto di dette domande era conseguita la condanna alle spese. La Corte Territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di riforma, in ogni caso, della sentenza del Tribunale, e quindi, anche di quella parte ritenuta in giudicato, con riferimento alle spese legali del primo grado ed ha rimesso al Tribunale penale di Cagliari la liquidazione. 1.1.Il ricorso, di non perspicua esposizione, lamenta la mancata pronuncia, nel senso peraltro, della compensazione (quale esito sperato) da parte della Corte d’appello di Perugia, nella sentenza R.g. n. 6126 del 2024;

Ad. 15/05/2025; est. C. Valle impugnata, sulle domande, rigettate, di natura contrattuale spiegate in primo grado dalla Dessì nei confronti della IMET s.p.a. 2.L’unico motivo proposto è inammissibile. A prescindere dalla circostanza che si tratterebbe appunto di capi di sentenza passati in giudicato sui quali verosimilmente la Corte territoriale non poteva tornare, proprio perché non oggetto di impugnazione, deve ritenersi la censura inammissibile, poiché la Dessì era comunque soccombente rispetto alla difesa della Imet S.p.a., sebbene la vicenda processuale del trasferimento dell’azione civile di danno nel processo penale, tuttavia, non è equiparabile a una rinuncia all’azione, ma alla litispendenza, co me da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 35951 del 22/11/2021 Rv. 662913 -01).

La prospettazione di un errore di diritto da parte della Corte d’appello, peraltro per omessa pronuncia, è del tutto inammissibile anche sotto altro profilo, non essendo individuabile una idonea impugnazione della statuizione relativa alle spese di lite adottata dal Tribunale, poiché nel ricorso per cassazione non è riportato il passo dell’atto di appello, che peraltro avrebbe dovuto essere anch’esso dotato di adeguata specificità- segnatamente in relazione alle spese di primo grado inerenti alle domande di natura contrattuale -relativo alla proposizione della detta censura e la stessa, peraltro, si risolverebbe, a quanto è dato comprendere,alla scarna formulazione del ricorso per cassazione, nella mancata compensazione delle spese di lite.

Va in particolare rimarcato che l a censura sarebbe, dunque, di per sé inammissibile, in quanto la compensazione delle spese di lite non costituisce un diritto per la parte e l’unico criterio che non deve essere violato nella decisione sulle spese di lite è quello del divieto di porle integralmente a carico della parte vittoriosa(Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 01) restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. Valle per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare, circostanza, quella dell’essere la Dessì parte interamente vittoriosa che , nella specie, non sarebbe in ogni caso dato di riscontrare, poiché la Dessì era comunque soccombente rispetto alle domande di carattere contrattuale nei confronti della Imet S.p.a. 3.Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e , tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia,sono liquidate come da dispositivo. 5.La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto , per il ricorso, a norma del comma 1 - bis , dello ste