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Ordinanza Interlocutoria — n. 20834/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands jurisdiction dispute over administrative illegality to Supreme Court's Plenary Section.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20834/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for remittal to the Plenary Section due to a pending jurisdictional question. Anthea Hospital sued the Puglia Region for damages resulting from alleged administrative illegality regarding delayed accreditation, while the Region claimed ordinary courts lacked jurisdiction. The court noted that the Plenary Section has not yet ruled on this specific jurisdictional issue, necessitating a transfer for final determination.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1 c.p.c.; Art. 370, n. 1 c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of jurisdiction that the Plenary Section has not yet decided, the collegial court must transmit the case to the First President for assignment to the Plenary Section.

Parole chiave

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lack of jurisdiction administrative illegality Plenary Section remittal procedure ordinary courts jurisdictional question transmission to Plenary durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1 c.p.c.
Considerato che l’unico motivo di ricorso è così formulato: art. 360, primo comma, n.
Art. 370, n. 1 c.p.c.
art. 2041 c.c
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5598/2023 R.G. proposto da : ANTHEA HOSPITAL S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via G. BAZZONI n. 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI EMANUELA (PLTMNL66C53H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MELPIGNANO PATRIZIO (MLPPRZ70H02B180Z), BERETTA ROBERTA (BRTRRT72L59G388I), domiciliatodigitalmente per legge per legge -ricorrente – contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla viaBARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato BUCCI ANNA (BCCNNA69L63A883L) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n. 1271/2022 depositata il 31/08/2022.

R.g. n. 5598 del 2023; Ad. 7/04/2025; estensore. C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7/04/2025,dal Consigliere relatore C ristiano Valle . Ritenuto che: la Anthea Hospital s.r.l.convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per avere la Regione accolto l’istanza di accreditamento non nell’anno 1998, anno in cui essa era stata presentata, bensì soltanto nell’anno 2006, o, in subordine, per sentirla condannare al pagamento di indennizzo ai sensi d dell’art. 2041 c.c., per arricchimento senza causa; la Regione Puglia si costituì in giudizio e eccepì la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia e resistette alladomanda chiedendone il rigetto; il Tribunale di Bari, omessa ogni attività istruttoria, dichiarò la carenza di giurisdizionedell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia, con condanna dell’Anthea S.r.l. alle spesedi lite; l’Anthea Hospital S.r.l. propose appello e la Corte d’appello di Bari, nel ricostituito contraddittorio con la Regione Puglia, ha accolto parzialmente l’impugnazione, riducendo l’importo delle spese di lite, confermando nel resto la sentenza in ordine alla declaratoria di carenza di giurisdizionedell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della controversia; la Corte territoriale ha così motivato la declinatoria di giurisdizione:

« E’ in questo contesto che la causa petendi dell’azione risarcitoria deve rinvenirsi, non già nella lesione dei principi di correttezza e buona fede, ma nell’asserita illegittimità dell’azione amministrativa. Del resto, che la condotta causativa del danno sia il mancato rilascio del provvedimento amministrativo richiesto (vale a dire l’accreditamento provvisorio) emerge inequivocabilmente da una piana lettura dall’atto di citazione in giudizio. Come correttamente analizza la Regione, a pag. 19, Anthea afferma che “Il diritto dell'attrice di ottenere la rifusione dei danni patitiriposa, in primo luogo, nella violazione da parte della Regione R.g. n. 5598 del 2023;

Ad. 7/04/2025; estensore. C. Valle dell'obbligo di consentire ad Anthea di operare quale struttura provvisoriamente accreditata in applicazione del d.lgs. n. 502/1992…omissis (cfr. pag .

19) E' evidente, a questo riguardo l'illegittimità del comportamento della Regione che, di volta in volta, subordinava l'apertura del procedimento per il rilascio dell'accreditamento provvisorio ad un atto di indirizzo e coordinamento che proprio la giustizia amministrativa riconosceva essere stato già adottato con il DPR del 14 gennaio 2007..omissis”. concludendo, quindi: «Ne discende per quanto sopra il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Infine correttamente il giudice di prime cure non ha valutato la domanda di indebito arricchimento proposta contro la Regione in via subordinata alla domanda di risarcimento del danno che non è stata decisa nel merito per difetto di giurisdizione, e neppure è stata oggetto di rinuncia: solo in caso di ritenuta infondatezza nel merito o rinuncia alla domanda principale, infatti, potrebbe esaminarsi la domanda alternativa di indebito arricchimento.»; avverso la sentenza n. 1271 del 31/08/2022 della Corte d’appello di Bari ricorre per cassazione, con un unico motivo, la Anthea Hospital S.r.l.; risponde con controricorso la Regione Puglia; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 7/04/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Considerato che l’unico motivo di ricorso è così formulato: art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.: violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 26 della legge n. 2248 del 1865, all. E, per erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di R.g. n. 5598 del 2023; Ad. 7/04/2025; estensore. C. Valle risarcimento danni avanzata dalla ricorrente in relazione alla contestazione di illiceità della condotta tenuta dalla Regione Puglia che, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ha indotto Anthea Hospital S.r.l. a confidare nel prossimo accreditamento istituzionale presso il Servizio Sanitario Regionale, con esecuzione di investimenti ed erogazione di prestazioni che diversamente non sarebbero state erogate; il ricorso,pone , a quanto consta, una questione di (carenza di) giurisdizione sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte non si sono ancora pronunciate,cosicché il Collegio ritiene che esso deve essere trasmesso, in base a ll’art. 370, p rimo comma, c.p.c., alla Prima Presidente, affinché ne valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M Il Collegio dispone trasmettersi gli atti alla Prima Presidente affinché valuti di investire del ricorso le Sezioni Unite. Così deciso