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Ordinanza — n. 20789/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed by order due to plaintiff's withdrawal and acceptance of cost offset.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20789/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit and the defendant's acceptance of a cost offset. The underlying case involved a traffic accident where the victim's contributory negligence was recognized, but the procedural posture shifted when the municipality ceased its litigation efforts. Consequently, the court ruled that the judgment was extinguished under Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering further examination of liability unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal and the opposing party accepts the cost offset, the proceedings are extinguished without a ruling on the merits, precluding the payment of the unified contribution.

Parole chiave

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extinction of proceedings withdrawal of appeal cost offset agreement unified contribution waiver contributory negligence risarcimento dei danni da incidente stradale risarcimento alle vittime di reati domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Art. 13, comma 1-quater
civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26967/2021R.G. proposto da COMUNE DI ALBANELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Demetrio Fenucciu –ricorrente – contro MAROTTA ADELINA, MAROTTA ANNA, MAROTTA ANTONELLA, MAROTTA DONATO, MAROTTA LUIGIA, MAROTTA ROSA, MAROTTA SOFIA E MAROTTA VITO, IN PROPRIO E QUALI EREDI DI CASARULO CARMELA E DI MAROTTA FIORAVANTE, tutti rappresentatie difesi dall’Avv. Giuseppe Palmieri –controricorrenti – avverso la sentenza n . 1 203 /202 1 della CORTE D’APPELLO D I SALERNO,depositata il giorno 26 agosto 2021 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che ESTINZIONE GIUDIZIO PER CASSAZIONEr.g. n.26967/2021 Cons. est. Raffaele Rossi il Comune di Albanella ricorre per cassazione, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe indicata la quale, in parziale riforma della sentenza in prime cure resa dal Tribunale della medesima città, ha accolto, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima alla causazione del sinistro nella misura del 50%, la domanda proposta da Fioravante, Adelina, Anna, Antonella, Donato, Luigia, Rosa e Sofia Marotta di condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario, patiti in conseguenza del decesso di Carmela Casarulo, prossimo congiunto degli attori, all’esito di incidente stradale occorso l’undici maggio 2005; resistono, con unitario controricorso, Adelina, Anna, Antonella, Donato, Luigia, Rosa e Sofia Marotta, nella qualità di eredi di Carmela Casarulo e di Fioravante Marotta (deceduto lite pendente); il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dal procuratore speciale dell’ente; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta dal loro procuratore speciale; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del r.g. n.26967/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella C