Court orders joinder of two creditor revocation actions due to evident objective and subjective connection under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the joinder of the current revocation action with a pending credit verification proceeding between the same parties. The appellant argued for cassation against the appellate court's rejection of his claim, while the assignee maintained the creditor's standing. The court granted the request to join the cases because both proceedings concern the same disputed credit and share an evident objective and subjective connection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. civ.; Art. 2901 cod. civ.: The court may order the joinder of proceedings when there is an evident objective and subjective connection between the disputes, particularly when one revocation action relies on the existence of a credit contested in another pending judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20853/2024 R.G. proposto da CASSANO NICOLA, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Marco De Cristofaro, con domicilio digitale come per legge - ricorrente - contro SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Fabio Sebastiano, con domicilio digitale come per legge -controricorrente - nonché BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 368/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2025 dal C onsigliere dott.ssa Pasqualina A.
P. Condello Rilevato che 1.Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., esponendo di vantare un credito nei confronti di Nicola Cassano, nascente dalla fideiussione da questi prestata a favore della Quattrostelle s.r.l., poi fallita, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo, che era stato opposto, conveniva in giudizio il fideiussore unitamente alle figlie Federica e CristinaCassano al fine di sentir dichiarare la simulazione o, in subordine, la revocatoria di due atti -entrambi recanti la data del 23 gennaio 2015 – con i qual i il convenutoaveva donato alle figlie la nuda proprietà di un immobile sito in Padova e la nuda proprietà della quota parte indivisa di un immobile sito nel Comune di Tricase, riservandosi l’usufrutto; all’esito della costituzione di Nicola Cassano, nella contumacia delle altre convenute, il Tribunale di Padova respingeva la domanda di simulazione e accoglieva quella revocatoria, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione;
2. la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 368/2024, rigettava l’impugnazione, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a Siena NPL 2018 s.r.l., costituitasi in qualità di cessionaria del credito, ed evidenziando l’esistenza di un credito litigioso che legittimava la cessionaria ad agire in revocatoria e la ricorrenza dei requisiti dell’eventus damnie dell’elemento soggettivo in capo al disponente;
3. Nicola Cassano ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di tre motivi, cui ha resistito Siena NPL 2018 s.r.l. con controricorso, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva in questa sede; 4. è stata formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata, con la quale è stato prospettato il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso oggetto del procedimento ex art. 380 - bis cod. proc. civ.;
5. fissata l’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato istanza per la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti, iscritto al n. 18797/2023 r.g., avente ad oggetto l’accertamento del credito a tutela del quale la creditrice agisce in revocatoria; in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; Considerato che l’istanza di riunione può essere accolta, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi,considerato che la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ., di cui si discute nel presente giudizio, è stata promossa a tutela del credito della cui esistenza si controverte nell’altro giudizio iscritto al n. 18797/2023 r.g.; ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 274 cod. proc. civ.; P.Q.M La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., del presente giudizio a quello iscritto al n. 18797/2023 r.g., pendente dinanzi a questa Corte tra le medesime parti. Così deciso in Roma,