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Ordinanza — n. 20662/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to allege service of appellate inadmissibility order and lack of merit. The court rejected the appeal due to procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20662/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to allege the date of service of the appellate court's order of inadmissibility and for lacking merit. The appellant, an attorney, sought to recover costs paid to the INPS after a decree was revoked, but the INPS did not actively defend the case. The court ruled that the appellant must prove non-service to extend the filing deadline and that the lower court correctly had jurisdiction over the opposition proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: The party appealing under Art. 348 ter c.p.c. must allege non-service or non-notification of the appellate inadmissibility order to claim the extended deadline; otherwise, the appeal is inadmissible. Furthermore, an appeal lacking specific legal grounds regarding jurisdiction is inadmissible if the lower court properly exercised its authority.

Parole chiave

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inadmissibility appeal service notification order extended filing deadline jurisdiction opposition contributo unificato procedural defect cassation appeal restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
639068 - 01) : la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione exart. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 348 ter c.p
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanzaex art. 348 ter c.p.c.
art. 327 c.p
325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20852 del 21/08/2018 Rv. 650427
Cass. n. 2594 del 09/02/2016 Rv. 639068
650427 – 01 ; Cass. n. 2594 del 09/02/2016 Rv. 639068 - 01) : la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione exart.
Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707
Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707 - 01) , bensì di sola ripartizione internaallo stesso Ufficio giudiziario degli affari .
Cass. 25146 del 19/09/2024 Rv. 672222
Risulta, così, nella specie, rispettato il precetto dell’attribuzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo allo stesso giudice, inteso quale Ufficio giudiziario, che aveva emesso il provvedimento monitorio (Cass. 25146 del 19/09/2024 Rv. 672222 – 01; Cass.
Cass. n. 9680 del 10/04/2024 Rv. 670706
672222 – 01; Cass. n. 9680 del 10/04/2024 Rv. 670706 - 02 ; in tema di mutamento di rito , da rito ordinario a rito lavoro si veda, per la particolare ampiezza della motivazione Cass.
Cass. n. 797 del 15/01/2013 Rv. 625146
670706 - 02 ; in tema di mutamento di rito , da rito ordinario a rito lavoro si veda, per la particolare ampiezza della motivazione Cass. n. 797 del 15/01/2013 Rv. 625146 -01).
Cass. n. 11499 del 04/11/1995 Rv. 494519
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Testo completo

– DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO SPESE LEGALI INDEBITAMENTE RICONOSCIUTE A AVVOCATO DISTRATTARIO Ad.10/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13972/2022 R.G. proposto da DI GIOIA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaGIULIA n. 16, presso il suo studio (DGIGLI57H12L086Y) , rappresenta to e difeso in proprio, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, rappresentato e difeso dall’avvocato LELIO MARITATO MRTLLE64B22D390K, domiciliato digitalmente per legge -intimato irritualmente costituito - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE pubblicata il 25/11/2020, l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ORDINANZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2051/2021 depositata i l 23/11/2021 ;

R.g. n. 13972 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 10/07/2025 , dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale chiese decreto ingiuntivo al Tribuna di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell’avvocato Giulio Di Gioa, per la ripetizione di somme da questo riscosse a titolo di avvocato distrattario in numerose cause nelle quali in fase d’appello, dopo l’esito positivo per le parti rappresentate in primo grado dal detto avvocato, la sentenza era stata riformata, con conseguente insorgere della pretesa restitutoria.

Il decreto ingiuntivo venne concesso per l’intera somma richiesta. L’avvocato Di Gioia propose opposizione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, con sentenza n. 2746del 25/11/2020, rigettato l’opposizione. Giulio Di Gioia ha proposto impugnazione, cui ha resistito l’INPS. La Corte d’appello di Napoli, con ordinanzaex art. 348 ter c.p.c. , ha dichiarato inammissibile l’appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione, Giulio Di Gioia. L’INPS ha depositato procura speciale, ma non ha svolto alcuna rituale attività difensiva.

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 10/07/2025 ed all’esito il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile, per plurime, distinte e indipendenti , ragioni. Il ricorrente, invero, non indica in alcun modo in quale data gli sia stata comunicata l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli di R.g. n. 13972 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di santa Maria Capua Vetere.

Il ricorso deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile per mancata allegazione della data di comunicazione, o di notifica dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione di merito (Cass.n. 20852 del 21/08/2018 Rv. 650427 – 01 ; Cass. n. 2594 del 09/02/2016 Rv. 639068 - 01) : la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione exart. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (nella specie, rispettivamente il 20/05/2022 e il 23/11/2021), ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo. L’impugnazione è tuttavia, e tanto indipendentemente dalle sopra evidenziate ragioni di rito, di per sé inammissibile.

Invero, la stessa censura articolata nel ricorso, circa un’asserita incompetenza del giudice di primo grado a decidere la controversia di opposizione a decreto ingiuntivo, è inammissibile , poiché , a prescindere dalla mancata indicazione di violazione di specifici precetti, è sufficiente osservare che la causa è stata decisa dallo stesso Tribunale, quello di Santa Maria Capua Vetere, che aveva emanato il decreto ingiuntivo e la circostanza che il Tribunale abbia R.g. n. 13972 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle deciso non quale giudice del lavoro bensì quale giudice civile ordinario non determina alcuna nullità, non essendovi stata alcuna violazione delle regole sulla competenza, posto che in tema di rapporti tra giudice del lavoro e giudice civile di uno stesso Ufficio giudiziario non vi sono questioni di competenza (tra molte si veda:

Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707 - 01) , bensì di sola ripartizione internaallo stesso Ufficio giudiziario degli affari . Risulta, così, nella specie, rispettato il precetto dell’attribuzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo allo stesso giudice, inteso quale Ufficio giudiziario, che aveva emesso il provvedimento monitorio (Cass. 25146 del 19/09/2024 Rv. 672222 – 01; Cass. n. 9680 del 10/04/2024 Rv. 670706 - 02 ; in tema di mutamento di rito , da rito ordinario a rito lavoro si veda, per la particolare ampiezza della motivazione Cass. n. 797 del 15/01/2013 Rv. 625146 -01).

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo l’INPS svolto alcuna rituale attività difensiva: infatti, esso ha soltanto depositato procura speciale(oltretutto, di per sé sola di dubbia ammissibilità, in difetto di alcuno degli atti tipici del giudizio di legittimità cui dovrebbe accedere e solo tale accessione legittimando il potere certificativo dell’autografia della sottoscrizione del mandante) e tanto non lo legittima a ripetere spesa alcuna (Cass . n. 11499 del 04/11/1995 Rv. 494519 -01). La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M R.g. n. 13972 del 2022 Ad. 10/07/2025; estensore: C. Valle La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del compet e nte Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1- bis , dello stesso art .

13. Così deciso i