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Ordinanza — n. 20552/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20552/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20552/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3465/2023 R.G. proposto da: FINO 2 SECURITISATION S.R.L, DO VALUE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA V.CASSIODORO 1-A, presso lo studio dell’avvocato UVA CECILIA (VUACCL76L69H501T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro VANACORE STEFANO, elettivamente domiciliato in NOLA VIA DE PRETIS 19, presso lo studio dell’avvocato IERVOLINO ANGELO ANTONIO (RVLNLN49C10L142E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VANACORE ANTONIETTA, VANACORE MARIAGRAZIA, VAIO ANTONIETTA, VANACORE GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3436/2022depositata il 21/07/2022 .

Regesto Legislator

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art. 111 c.p, art. 2901 c.c; Ordinanza — n. 20552/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3465/2023 R.G. proposto da: FINO 2 SECURITISATION S.R.L, DO VALUE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA V.CASSIODORO 1-A, presso lo studio dell’avvocato UVA CECILIA (VUACCL76L69H501T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro VANACORE STEFANO, elettivamente domiciliato in NOLA VIA DE PRETIS 19, presso lo studio dell’avvocato IERVOLINO ANGELO ANTONIO (RVLNLN49C10L142E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VANACORE ANTONIETTA, VANACORE MARIAGRAZIA, VAIO ANTONIETTA, VANACORE GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3436/2022depositata il 21/07/2022 .

Parole chiave

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validità della cessione del credito revoca del trasferimento patrimoniale retrocessione di credito revoca del credito al consumo revoca dell'esecutore testamentario revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 111 c.p
Si è al riguardo altresì precisato che In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
art. 2901 c.c
quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3465/2023 R.G. proposto da: FINO 2 SECURITISATION S.R.L, DO VALUE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA V.CASSIODORO 1-A, presso lo studio dell’avvocato UVA CECILIA (VUACCL76L69H501T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro VANACORE STEFANO, elettivamente domiciliato in NOLA VIA DE PRETIS 19, presso lo studio dell’avvocato IERVOLINO ANGELO ANTONIO (RVLNLN49C10L142E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VANACORE ANTONIETTA, VANACORE MARIAGRAZIA, VAIO ANTONIETTA, VANACORE GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3436/2022depositata il 21/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- La società Unicredit Spa, in quanto creditrice d ei sigg. Stefano Vanacore, Antonietta Vaio, AntoniettaVanacore, Giuseppe Vanacore e Maria GraziaVanacore. Li ha citati in giudizio per ottenere la revocatoria di un fondo patrimoniale da costoro disposto, dopo essere diventati debitori della banca. Nelle more del giudizio, la società Unicredit Spa ha ceduto il credito alla società Fino 2 Securitations.r.l., che è intervenuta nel giudizio, per tramite della sua mandataria società doBank spa. 2.- Il Tribunale di Napoli ha accolto la revocatoria, ma, su impugnazione dei convenuti, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’intervento di Fino 2, o meglio ha ritenuto quest’ultima non legittimata in quanto succeduta nel credito ma non anchenell’azione volta a cautelarlo mediante revocatoria.

Avverso la sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la società Fino 2 Securitation s.r.l. Resistono con controricorso i sigg. Stefano Vanacore, Antonietta Vaio, Antonietta Vanacore, Giuseppe Vanacore e Maria Grazia Vanacore. Ragioni della decisione 1.- La ratio decidendi è la seguente : “.. nell’azione revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto e il diritto controverso è quello all'inefficacia dell'atto e non il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 cod. proc. civ…” 2.- C on l’unico motivo di ricorso l a ricorrente censura detta ratio denunziando la violazione degli articoli 2901 e 1264 c.c. nonché 111 cpc.

La tesi è che “il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante”. Il motivo è fondato. Chi subentra nel credito, subentra altresì nell’azione revocatoria volta a difendere quel credito, o meglio a tutelarlo da atti di diminuzione della garanzia patrimoniale. Ed è questo un principio di diritto ormai consolidato ( v. Cass.6130/2018, e, conformemente, Cass. 20315/2022;

Cass.5649/2023). Si è al riguardo altresì precisato che In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 7395/2024;

Cass. 5649/2023). Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza. Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di cassazione,alla Corte