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Ordinanza — n. 20519/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to restate claims and lack of interpellation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20519/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by CO.RI.IM S.r.l. inadmissible, rejecting arguments regarding evidence valuation and partial condemnation. The court found the appellant's memorandum failed to restate the specific claims of partial condemnation and unjust enrichment as required by law, rendering the arguments inconsequential. Consequently, the appellant was ordered to pay litigation costs and a unified contribution to the court registry.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to restate the specific claims of partial condemnation or unjust enrichment in the memorandum, and if the court has not adequately interpellated the parties on the accelerated definition proposal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal partial condemnation unjust enrichment reiteration of claims interpellation requirement accelerated definition litigation costs azione di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 4 c.p.c.
I) violazione dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
La proposta di definizione accelerata li ha così, entrambi, testualmente ritenuti inammissibili: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, per violazione del vigente art. 366, comma 1, nn.
Art. 96, third and fourth comma, c.p.c.
debba essere condannata al pagamento della somma di Euro duemila ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
ha chiesto tempestivamente la decisione del giudizio a norma del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.
artt. 2697 c.c
per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2735 c.c.
art. 112 c.p
per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2041 c.c
Il secondo motivo non concerne un’omessa pronuncia: la condanna parziale e la pronuncia ai sensi dell’art. 2041 c.c.
art. 366 c.p
Valle modifiche apportate all’originario testo dell’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36591 del 30/12/2023
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19617/2023 R.G. proposto da CO.RI.IM S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CARRIERI ANGELA (CRRNGL79L59F915J), domiciliata digitalmente per legge -ricorrente - contro IMPIANTI ENGINEERING S.R.L.in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatoSPECIALE EDMONDO (SPCDND73A31L049P), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.284/2023 depositata i l 27/06/2023 .

R.g. n. 19617 del 2023 Ad. 28/05/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/05/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA La CO. RI. IM S.r.l. chiese e ottenne, dal Tribunale di Taranto, undecreto ingiuntivo, per oltre sedicimila euro, per il pagamento di prestazioni di sorveglianza svolte in favore della Impianti Engineering S.r.l. L’ingiunta propose opposizione e il Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2736 del 2021 revocò il monitorio e rigettò tutte le ulteriori domande, proposte dalla CO.

RI. IM. S.r.l., anche a titolo di arricchimento senza causa. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la CO.RI.IM. S.r.l. La Impianti Engineering si costituì ritualmente in fase di gravame. La Corte d’appello di Lecce, ha, con sentenza n. 284 del 27/06/2023, rigettato l’appello. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la CO.RI.IM. s.r.l. La Impianti Engineering ha risposto con controricorso. Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata di inammissibilità.

CO.RI.IM S.r.l. ha chiesto tempestivamente la decisione del giudizio a norma del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. , ed è stata quindi fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria, all’esito della qualeil ricorso è stato trattenuto in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti. I) violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2735 c.c. e 112 c.p.c. e 2735 c.c. R.g. n. 19617 del 2023 Ad. 28/05/2025; estensore:

C. Valle Il motivo contesta la mancata attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Impianti Engineering S.r.l. e censura la mancata ammissione delle prove testimoniali e in generale la mancata attribuzione di valenza a sé favorevole di alcuni documenti, quali fatture e scritti descrittivi delle modalità di espletamento del servizio di vigilanza da essa svolto anche in favore della Impianti Engineering S.r.l. II) violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il motivo censura la sentenza della Corte territoriale per mancata pronuncia sulla domanda di condanna parziale esu quella di arricchimento senza causa. La proposta di definizione accelerata li ha così, entrambi, testualmente ritenuti inammissibili: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità, per violazione del vigente art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Infatti, il ricorso è anzitutto privo di adeguata esposizione dei fatti di causa, neppure essendo riportata una sufficiente esplicazione delle ragioni della decisione impugnata; inoltre, con riferimento alla contestata mancata ammissione delle prove testimoniali, non viene neanche riportato – benché sommariamente – il contenuto dei capitoli di prova, con ciò redendo impossibile alla Corte la valutazione circa la loro decisività.

Ancora, non vengono affatto argomentate, in ricorso, le ragioni per cui la Corte del merito sarebbe incorsa nei pur pretesi errores in iudicando. Infine, quanto specificamente al secondo mezzo, esso è inammissibile perché non è stata colta la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Infatti, quanto alla domanda di condanna parziale, essa è stata evidentemente delibata per implicito, laddove la Corte ha rilevato che la pretesa creditrice non aveva dimostrato il credito; quanto alla domanda exart. 2041 c.c., la Corte ha evidenziato che la pronuncia di rigetto del primo giudice non era stata adeguatamente censurata R.g. n. 19617 del 2023 Ad. 28/05/2025; estensore:

C. Valle con l’appello, sicché non può neanche in astratto configurarsi l’omessa pronuncia pur denunciata.». Il Collegio condivide le ragioni d’inammissibilità dei singoli motivi del ricorso di cui alla proposta di definizione accelerata e rileva che le prospettazioni difensive di cui alla memoria depositata dalla ricorrente non valgono a incrinare le esposte ragioni in quanto: la deduzione difensiva relativa all’adeguata esposizione del fatto di causa non è condivisibile poiché nell’esposizione si omette l’indicazione della causa petendi del credito, delle ragioni dell’opposizione, delle ragioni per cui non venne fatta l’istruzione, delle ragioni della decisione di primo gradoe di quelle dell’appello.

In particolare: imotivi sono entrambi inammissibili in quanto il primo contesta apoditticamente la mancata ammissione delle prove per testi ma non ne riporta i capitoli né ne esplica la decisività e per il resto chiede una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal legale rappresenta della Impianti Engineering S.r.l nel corso di una riunione e la valutazione, a sé sfavorevole o quantomeno neutra, di alcuni documenti. Il secondo motivo non concerne un’omessa pronuncia: la condanna parziale e la pronuncia ai sensi dell’art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa sono stati ritenuti privi di adeguato fondamento «essendosi l’impugnante limitata a riproporre la domanda di condanna ai sensi di tale disposizione», come ritenuto dalla Corte territorialee, pertanto, le relative domande, di condanna parziale e di arricchimento senza causa, sono state rigettate.

La difesa esposta in memoria dalla CO. RI. IM S.r.l. e relativa alla mancata specifica riproposizione delle istanze istruttorie è inconferente, posto che la pag. 8 del ricorso, alla quale la memoria si richiama, è del tutto carente in relazione al disposto dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., come vigente al momento della proposizione del ricorso, notificato dopo il 1/01/2023, a seguito delle R.g. n. 19617 del 2023 Ad. 28/05/2025; estensore: C. Valle modifiche apportate all’originario testo dell’art. 366 c.p.c. dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022.

L’ampia motivazione della sentenza d’appello , fondata sulla mancata prova dell’esistenza di un debito della Impianti Engineering S.r.l. nei confronti della CO. RI. IMS.r.l. per i servizi di vigilanza nel sito Masseria Frutti Rossi è, infine, criticata in modo del tutto apodittico e le censure svolte ai punti c) e d) della memoria difensiva sono incomprensibili. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

La definizione del giudizio con decisione collegiale del tutto conforme all’originaria proposta di definizione accelerata e senza che la ricorrente abbia adeguatamente interloquito nella memoria sui punti qualificanti la proposta e avendo essa agito mediante la riproposizione di argomentazioni già ampiamente disattese nelle fasi di merito (Cass. n. 36591 del 30/12/2023 Rv. 669749 - 01) comporta che la CO. RI. IM. S.r.l. debba essere condannata al pagamento della somma di Euro duemila ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma di Euro mille ai sensi dell’art. 96, quarto comma, codice di rito, in favore della Cassa delle ammende.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. R.g. n. 19617 del 2023 Ad. 28/05/2025; estensore: C. Valle Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della soma di Euro 2.00,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma