Cassation appeal dismissed as extinguished by the appellant's formal declaration of withdrawal before the hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's formal declaration of withdrawal filed prior to the chamber hearing. Although the appellant had previously proposed the appeal against a second-instance judgment that partially favored the insurance company, he subsequently renounced the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court found no need to rule on the merits or allocate litigation costs given the lack of defense by the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; The cassation appeal is extinguished if the appellant deposits a declaration of renunciation before the chamber hearing, thereby terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5399/2022R.G. proposto da: D’APONTE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Lanzara come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli recante il n. 3002 /20 2 1 e pubblicata in data 28.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del28.5.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. N. 5399/22R.G. Rilevato che: - Roberto D’Aponte ha proposto ricorso per cassazione – sulla scorta di tre motivi -avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato parzialmente accolto l’appello da lui proposto contro la sentenza di primo grado, con conseguente condanna di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al pagamento di € 3.892,00 oltre accessori, nonché alle spese del doppio grado; - UnipolSai Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ;
Considerato che: - prima dell' odierna adunanza camerale , il ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; - nulla va disposto sulle spese di lite, stante la indefensio dell’intimata ; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinun c ia; p. q. m. la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudiziodi cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di