Court partially allows appeal, keeping injunction opposition in Bologna but transferring antitrust claims to Milan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the Bank of Bologna's appeal regarding jurisdictional competence. While the Bank argued the entire case belonged to Bologna, the court distinguished between the opposition to the injunction and the separate antitrust claim. The court ruled that the opposition must remain in Bologna, but the antitrust-related requests must be transferred to the specialized business court in Milan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 645 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.; When an opposition to an injunction includes a reconventional claim requiring specialized jurisdiction, the court must separate the causes, retaining the opposition in the original court while transferring the specialized claim to the competent specialized tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 18846/2024R.G. proposto BANCA DI BOLOGNA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del procuratore speciale Gianfranco Pini Ugolini, domiciliata in Roma, rappresentata e difesa dal l’avv. Andrea Togni, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro CARRIERI ROSA - intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2231/2024, pubblicata il 23.7.2024; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 27.5.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ;
N. 18846/24R.G. Rilevato che -con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna – ne l procediment o N. 12308/22R.G., vertente tra Rosa Carreri e Tommaso Pinto contro la Banca di Bologna–Credito Cooperativoed avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo N. 3636/22, emesso nei confronti dei predetti opponenti, la prima quale fideiussor e e il secondo quale debitore principale – ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della sola Carreri, dichiarando la propria incompetenza per materia ed individuando quella del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, disponendo per il prosieguo, come da separata ordinanza, in relazione al Pinto, e ciò dopo aver già rimesso al medesimo Tribunale lombardo( su concorde istanza delle parti) la causa relativa alla declaratoria di nullità della fideiussione rilasciata dalla Carreri, per violazione della normativa antitrust, con ordinanza del 19.6.2023; - avverso detta sentenza, la Banca, creditrice opposta , ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione concernente la Carreri, in quanto l’opposizione a d.i. appartiene alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Bologna, mentre la sola domanda oggetto della riconvenzionale de lla predetta Carreri, concernente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, era di competenza della sezione specializzata del Tribunale di Milano, come da ordinanza precedentemente emessa; - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il parziale accoglimento del ricorso;
N. 18846/24R.G. Considerato che - il regolamento , oltre che ammissibile, è parzialmente fondato , nei termini di cui appresso; -infatti, è assolutamente granitico il principio per cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni” (Cass., n. 35661/2022; v. anche Cass. n. 8693/2023;
Cass. n. 13328/2023; Cass.n. 20741/2024); -i n secondo luogo, è altrettanto consolidato il principio - pronunciato in fattispecie analoga - secondo cui “ La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non N. 18846/24R.G. anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass., n. 3248/2023); - ha dunque anzitutto errato il Tribunale di Bologna nel revocare tout courtil decreto ingiuntivo opposto, quanto alla posizione di Rosa Carreri (sull’implicito ed erroneo presupposto della inscindibilità dell’intera causa, già in parte correttamente rimessa al giudice specializzatocon ordinanza del 19.6.2023); infatti, il giudice felsineo avrebbe comunque dovuto trattenere presso di sé la causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivorelativa alla Carreri, ferma l a possibilità di esercita re i l potere di sospensione ex art. 295 c.p.c., ove necessario, avendo già disposto in conformità a legge allorché, con la ripetuta ordinanza, aveva rimesso le domande concernenti la pretesa violazione della normativa antitrust al Tribunale di Milano , sezione specializzata in materia di impresa, competente per materia con riguardo alle controversie di cui all’art. 3, comma 1 , lett.
c) e d) , del d . l gs. n. 168/2003 , e inderogabi lmente competente per territorio, tra l’altro,per gli affari concernenti il distretto della Corte d’appello di Bologna, ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, lett. c), del medesimo d.lgs.; -pertanto, la declaratoria di incompetenza è senz’altro errata quanto alla domanda introdotta con il decreto ingiuntivo; su di essa la ragione di connessione con la domanda di competenza del Tribunale delle imprese non può valere a spostare la competenza, proprio perché, quando vengono introdotte dall’opponente domande riconvenzionali, la N. 18846/24R.G. competenza sulla domanda oggetto del decreto ingiuntivo, spettando inderogabilmente al giudice che emise il decreto e risulta investito dell’opposizione, resta ferma in suo favore; semmai, come già anticipato, a seguito della rimessione ad altro giudice delle domande riconvenzionali, il giudice dell’opposizione a d.i. dovrà sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio; -la declaratoria di incompetenza è invece corretta per quanto attiene alle restanti domande avanzate dalla Carrieri, ossia alle domande di accertamento svolte dalla predetta opponente nella citazione in opposizione a d.i. [sub 3) e 4) ] nonché alla domanda risarcitoria [ sub 5 ) delle conclusioni]e in contrapposizione con la domanda monitoria, stante la ragione di connessione con la domanda riconvenzionale già oggetto di declaratoria di competenza a favore del Tribunale delle imprese; - v a dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché le parti, quanto ad essa,vanno rimesse davanti al T ribunale felsineo, con prescrizione – ai sensi dell’art. 50 c.p.c. -della caducazione della revoca del decreto e della valutazione sulla sussistenza di ragioni di sospensione del relativo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio sulle domande riguardo alle quali resta ferma la declinatoria della competenza, nonchésull’altra anteriormente dismessa; -le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
N. 18846/24R.G. P.Q.M la Corte, in parziale accoglimento del ricorso,dichiara la competenza del Tribunale di Bologna sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Rosa Carreri, mentre in relazione alle domande di cui ai nn. 3), 4) e 5) delle conclusioni dell’atto di citazione della predetta dichiara la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione; condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d