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Ordinanza Interlocutoria — n. 20506/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders joining two related tenancy nullity appeals under Article 335 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20506/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered the joining of the current appeal with another pending appeal involving the same parties and tenancy contracts. The appellant, Arcidiacono, challenged lower court rulings that had declared a tenancy contract resolved due to defects in consent, while the respondent, Di Mauro, defended the contract's validity. The Court ruled that joining the proceedings was mandatory under Article 335 of the Civil Procedure Code to ensure procedural economy and avoid contradictory solutions.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. civ.; The joining of appeals is mandatory when they target the same provision and facultatively permitted for connected appeals against different provisions to prevent contradictory solutions and ensure procedural economy.

Parole chiave

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Civil Procedure Code joining of proceedings procedural economy contradictory solutions tenancy contract nullity appeal consolidation connected controversies mancato rinnovo del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.
art. 1580 cod. civ
4189/2021, pubblicata il 13.10.2021 , il Tribunale di Catania, rigettata ogni altra domanda,dichiarava risolto il contratto per i vizi di cui all’art. 1580 cod.
articolo 335 cod. proc. civ
27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod.
art. 335 cod. proc. civ
27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521
Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550
1521; Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art.
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Testo completo

NANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24808/2022R.G., proposto da ARCIDIACONO Domenico,rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Spagna Musso, domiciliatoex lege come da indirizzo pec indicato, ricorrente- contro DI MAURO Marcello , rappresentat o e difes o dall’avv. Giuseppe Di Geronimo e dall’avv. Maria Cristina Di Geronimo, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2022 della CORTE d'APPELLO di Catania pubblicata l’11.7.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.5.2025 dal Consigliere dott.Roberto Simone.

Ritenuto che: con ricorso del 16.6.2018 Domenico Arcidiaconoconveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, Marcello Di Mauro e, sulla premessa che Locazione uso abitativo aveva stipulato in data 21.12.1993 un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile sito a San Giovanni La Punta , successivamente rinnovato sino all’1.1.2021, chie deva la dichiarazione di nullità dei contratti stipulati il 25.5.2009 e il 2.1.2017 per violazione degli artt. 2 e 13 l. 431/1998; il ricorrente aggiun geva che il contratto del 2.1.2017 era altresì annullabile per violenza morale, avendo il locatore imposto l’accettazione delle condizioni contrattuali sotto la minaccia del mancato rinnovo;in via subordinata, il ricorrente chie deva la risoluzione dei contratti ai sensi degli artt. 1578, 1580e 1581 cod. civ.; si costituiva Marcello Di Mauro, chiedendo il rigetto delledomande e deducendo la validità ed efficacia dei contratti del 2009 e del 2017, con cui era stato novato il rapporto obbligatorio; in via riconvenzionale, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimentodel conduttore; con sentenza n. 4189/2021, pubblicata il 13.10.2021 , il Tribunale di Catania, rigettata ogni altra domanda,dichiarava risolto il contratto per i vizi di cui all’art. 1580 cod. civ., ordinava al conduttore il rilascio dell’immobile locato e condannava il locatore a restituire al ricorrente il deposito cauzionale di euro 194,00, compensando le spese di lite; tale lasentenza era impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Catania, che con sentenza pubblicata l’11.7.2022 rigettava l’appello proposto da Domenico Arcidiacono, gravandolo delle spese del grado; contro la sentenza della Corte d’appello di Catania Domenico Arcidiacono ha proposto ricorso con atto affidatoa due motivi;

Marcello Di Mauroha resistito con controricorso; il resistente hadepositato memoria illustrativa. Considerato che: è pendente altro ricorso, iscritto al n. r.g. 17196 /2021, promosso da Domenico Arcidiacono contro Salvatore e Marcello Di Mauroavverso diversa sentenza della Corte d’appello di Catania, ma relativo alla medesima vicenda; "La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresìessere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità , ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie" (v.

Cass., Sez. Un., 23 gennaio2013, n. 1521; Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27550); deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. r.g. 17196/2021, fissato per la stessa adunanza camerale, vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare. P.Q.M La Corte dispone la riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., del presente procedimento a quello iscrittoal n. r.g. 17196/2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data13 maggio 2025.